Appeal Against Parking Fine Due to Violation of Right to be Heard
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a departmental decision that imposed a fine for failing to display a parking ticket visibly on the vehicle windshield, arguing that the initial authority had violated the right to be heard because it failed to consider two submissions of observations, one of which was made within the deadline set for the ordinary procedure. The court found that the omission to transmit the observations to the deciding authority constituted a violation of the right to be heard and, because such a violation only renders the decision voidable, it annulled the challenged resolution, leaving the departmental authority free to resume the penalty procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 29 Cost, art. 1 segg. LPContr; Appeal Against Parking Fine Due to Violation of Right to be Heard: The court found that the omission to transmit the observations to the deciding authority constituted a violation of the right to be heard and, because such a violation only renders the decision voidable, it annulled the challenged resolution, leaving the departmental authority free to resume the penalty procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the grounds for decision ('per questi motivi') as the basis for upholding the appeal and annulling the decision, due to a violation of the right to be heard.
Cited in the grounds for decision ('per questi motivi') regarding the admissibility and procedure of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2008.66 7381/801 · Bellinzona 24 luglio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 marzo 2008 presentato da
RI 1, contro la decisione 14 marzo 2008 n. 7381/801 emessa dalla CRTE 1 letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione
14 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:
*“Ha* *posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile*”*.*
Fatti accertati il 18 settembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. Il 1° ottobre 2007 la Polizia comunale di __________ ha avviato una procedura di multa disciplinare nei confronti dell’insorgente per l’omissione di porre o applicare in maniera ben visibile il tagliando di parcheggio al veicolo. Il 4 ottobre seguente il multato ha inviato alla polizia delle giustificazioni, che l’autorità gli ha ritornato l’8 ottobre 2008 unitamente a uno scritto nel quale si spiegava che le osservazioni erano premature e avrebbero potuto essere presentate nell’evenienza di una procedura ordinaria, che sarebbe stata avviata in caso di mancato pagamento.
3. Con intimazione di contravvenzione 10 dicembre 2007 la Polizia comunale di __________ ha dato avvio alla procedura ordinaria nei confronti del ricorrente, assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni. Il relativo rapporto di contravvenzione è poi stato trasmesso il 4 febbraio 2008 alla Sezione della circolazione, la quale il 14 marzo 2008 ha emanato la risoluzione che ci occupa.
4. L’insorgente, oltre a contestare negli allegati al ricorso l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, si duole nell’impugnativa del fatto che nella risoluzione si osservi che *“nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni”*, facendo in sostanza valere una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli sostiene infatti di avere inoltrato per invio raccomandato osservazioni a due riprese e allega le relative copie: una di esse è lo scritto
4 ottobre 2007 già menzionato, l’altra è uno scritto spedito alla polizia comunale il 13 dicembre 2007 (nel temine dalla stessa assegnato per le osservazioni), nel quale si postula un sopralluogo e si allegano nuovamente le precedenti osservazioni.
Di queste missive non vi è traccia nell’incarto dell’autorità di prime cure, se non come documenti allegati al ricorso. E’ perciò evidente che la CRTE 1 ha deciso senza essere a conoscenza del loro contenuto.
5. E’ indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni 13 dicembre 2007 viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate.
Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto accolto. Visto l’esito del gravame non di prelevano né tassa di giustizia né spese.
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: