Mobile Phone Use Fine Appeal and Procedural Fairness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a fine imposed by the traffic authority for driving while using a handheld mobile phone, asserting they had used a hands-free device and had submitted written objections to the initial police report that were subsequently ignored by the authority when issuing the decision. The court found that the lower authority erred by not considering the appellant's written defenses, which violated the constitutional right to be heard, leading to the annulment of the contested decision while explicitly allowing the administrative authority to resume the penalty procedure anew.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 29 cpv. 2 Const, Art. 29 Cost, art. 1 segg. LPContr, art. 31 cpv. 1 LCStr, art. 90 cifra 1 LCStr; Mobile Phone Use Fine Appeal and Procedural Fairness: The court found that the lower authority erred by not considering the appellant's written defenses, which violated the constitutional right to be heard, leading to the annulment of the contested decision while explicitly allowing the administrative authority to resume the penalty procedure anew.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision was annulled because its failure to consider the appellant's submissions violated the right to be heard (Art. 29 Cost.).
Cited in the final orders alongside Art. 29 Cost. when ruling on the appeal (though the specific article ordering the allowance is based on the substantive finding in Art. 29 Cost.).
Cited in the reasoning as the basis for violating the right to be heard, leading to the annulment in order 1, but not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Cited only in the reasoning section to establish jurisdiction and admissibility, not in the dispositive orders.
Cited only in the facts section (A) as the legal basis for the original fine, not in the dispositive orders.
Cited only in the facts section (A) as the legal basis for the original fine, not in the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 30.2008.49 4230/807 · Bellinzona 16 giugno 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Anna Cerutti-Marchesi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 febbraio 2008 presentato da
RI 1 contro la decisione 8 febbraio 2008 n. 4230/807 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni 5 marzo 2008 presentate della Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 8 febbraio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
*"Ha circolato con il veicolo TG __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’ ”.*
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione, nelle proprie osservazioni propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. Con rapporto di contravvenzione 21 dicembre 2007 la Polizia Comunale di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”.
La Sezione della circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando che “nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni”.
3. L’insorgente, oltre a contestare l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, sostiene che “*come specificato nelle due lettere inviate alla polizia comunale di __________,* *il fatto non sussiste, visto che da anni uso l’auricolare.*
*Ho chiamato più volte la gendarmeria di __________, senza mai trovare una persona all’altro capo del filo”* (cfr. ricorso 15 febbraio 2008).
Anche nelle ulteriori osservazioni formulate il 20 marzo 2008 egli ribadisce che “*dopo aver fatto opposizione in forma scritta, menzionando chiaramente di un dispositivo auricolare, come risposta ho ricevuto la copia della prima intimazione. L’app. __________ non si è nemmeno degnato di rispondermi: - No signor __________, lei non aveva l’auricolare!*”.
Di fatto, l’agente denunciante non si è neppure confrontato con tale doglianza, dilungandosi nel confutare di essere stato contattato telefonicamente (sebbene anche questo giudice abbia tentato invano e a più riprese di raggiungerlo).
Considerata la versione lineare e non sospetta del ricorrente circa l’inoltro alla Polizia di due lettere, non confermata, ma neppure smentita dall’agente, non vi è motivo di dubitare di tale circostanza (nonostante le stesse non siano state prodotte con il gravame).
È quindi a torto che la Sezione della circolazione ha ritenuto che “non sono state presentate osservazioni”.
4. E' indubbio che la mancata presa in considerazione di tali scritti viola il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Const.) e che la Sezione della circolazione si è quindi pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui addotte.
Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata in ordine. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere *ex novo* il procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: