Toll Violation Fine Annulled Due to Lack of Proper Notice for Right to Be Heard
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed for operating a vehicle on a highway without the required annual toll sticker, asserting a violation of the right to be heard because they never received the initial contravention report allowing for prior observations. The court sustained the appeal and annulled the decision, reasoning that the lack of verifiable notification of the contravention report, likely sent via simple mail rather than registered mail, meant the appellant could not exercise their fundamental right under the relevant procedural law to submit observations, which constitutes an essential procedural defect invalidating the initial proceeding, while allowing the authority to restart the procedure correctly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86 cpv. 2 Cost, Art. 4 LPContr, Art. 29 Cost, Art. 4 vCost, Art. 3 LPContr, Art. 3 cpv. 2 LPContr; Toll Violation Fine Annulled Due to Lack of Proper Notice for Right to Be Heard: The court sustained the appeal and annulled the decision, reasoning that the lack of verifiable notification of the contravention report, likely sent via simple mail rather than registered mail, meant the appellant could not exercise their fundamental right under the relevant procedural law to submit observations, which constitutes an essential procedural defect invalidating the initial proceeding, while allowing the authority to restart the procedure correctly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding section as a basis for the decision to uphold the appeal.
Cited in the concluding section as a basis for the decision to uphold the appeal.
Cited in the reasoning section as the procedural rule violated, leading to the annulment of the decision.
Testo completo
Incarto n. 30.2008.46 3672/806 · Bellinzona 22 luglio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Anna Cerutti-Marchesi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 febbraio 2008 presentato da
RI 1 difeso da: DI 1 contro la decisione 1° febbraio 2008 n. 3672/806 emessa d CRTE 1 viste le osservazioni 7 aprile 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 1° febbraio 2008 ha inflitto a Luca Paioni una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
*“Ha* *circolato su sedime autostradale con il veicolo TI 29085 sprovvisto della vignetta per l’anno in corso*”*.*
Fatti accertati il 17 ottobre 2007 in territorio di Breganzona.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 86 cpv. 2 Cost.; 1 cpv. 1 e 2, 5 cpv. 1, 9 cpv. 1 OUSN.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale Luca Paioni si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della circolazione nelle proprie osservazioni propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. Con rapporto di contravvenzione 26 novembre 2007 la Polizia comunale di Lugano ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver circolato su sedime autostradale con il veicolo sprovvisto del contrassegno annuale. In data 21 dicembre 2007 la polizia ha trasmesso il predetto rapporto alla Sezione della circolazione, specificando che *“non ci sono pervenute osservazioni”* (cfr. crocetta apposta in basso a sinistra).
La Sezione della circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando che “*nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni*”.
3. L’insorgente, oltre a contestare l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, si duole del fatto che “*non mi è stata data la possibilità di prendere posizione in precedenza, in quanto questa è la prima comunicazione che ricevo riguardo alla presunta contravvenzione*” (cfr. ricorso 15 febbraio 2008), facendo in sostanza valere una violazione del suo diritto di essere sentito.
4. La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost. (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.).
Ora, l’art. 3 LPContr prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del rapporto di contravvenzione, assegni al denunciato un termine per presentare le osservazioni. A tale stadio procedurale, il denunciato può pure chiedere il complemento di inchiesta (art. 3 cpv. 2 LPContr). Per costante giurisprudenza, la notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione e la presa in considerazione di eventuali osservazioni presentate costituisce quindi una formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell’intero procedimento per chiara violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.).
5. Orbene, in concreto non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta (necessaria) intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello stesso all’indirizzo del ricorrente essendo verosimilmente avvenuta per lettera semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. La polizia non ha peraltro preteso il contrario, posto come nel rapporto di contro-osservazioni 2 aprile 2008 (dal quale si apprende che l’agente denunciante non lavora più per la Polizia comunale di Lugano) non si è pronunciata su tale censura.
Così stando le cose e presunta l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3 LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione impugnata deve essere annullata per possibile vizio procedurale.
6. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame. Rimane tuttavia salva e riservata la facoltà della Sezione della circolazione di riprendere *ex novo* la procedura, intimando al ricorrente un nuovo rapporto di contravvenzione a mezzo raccomandata e prendendo in considerazione eventuali osservazioni che egli formulerà al proposito.
Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: