Lane Change Fine Annulment Due to Procedural Error
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the annulment of a decision by a lower authority that had imposed a fine for an improper lane change while overtaking on a road section designated for preselection. The court found that the lower authority's decision was made without considering the appellant's submitted written observations and supporting photograph, which constituted a violation of the right to be heard. Because this violation only renders the decision voidable, the court accepted the appeal, annulled the challenged decision, and allowed the authority to resume the proceedings *de novo*.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 29 Cost, art. 1 segg. LPContr; Lane Change Fine Annulment Due to Procedural Error: The court found that the lower authority's decision was made without considering the appellant's submitted written observations and supporting photograph, which constituted a violation of the right to be heard. Because this violation only renders the decision voidable, the court accepted the appeal, annulled the challenged decision, and allowed the authority to resume the proceedings *de novo*.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the grounds for the final decision to annul the previous ruling due to a violation of the right to be heard.
Cited as part of the procedural basis for the decision regarding the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2008.35 2173/805 · Bellinzona 19 giugno 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio 2008 presentato da
RI 1, contro la decisione 25 gennaio 2008 n. 2173/805 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 26 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino, letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 25 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, poiché *“alla guida del veicolo TI __________ effettuava un cambiamento di corsia, per sorpassare, su un tratto di strada che serve alla preselezione”* il 16 novembre 2007 a __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 13 cpv. 3, 96 ONC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento;
che la CRTE 1, con osservazioni
26 febbraio 2008, propone di respingere il ricorso;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che in data 20 novembre 2007 la Polizia comunale di __________ ha intimato al qui ricorrente un rapporto di contravvenzione, assegnandogli un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ciò che ha fatto con scritto 4 dicembre 2007, mediante il quale ha giustificato il suo agire, allegando pure una fotografia del luogo dell’infrazione (cfr. documentazione prodotta con il ricorso);
che, verosimilmente a causa di una svista, le predette osservazioni – del cui inoltro alla data indicata non vi è motivo di dubitare anche perché accompagnate dalla fotografia con impressa la medesima data – non sono state trasmesse alla CRTE 1;
che è palese che la mancata loro presa in considerazione prima di emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente, perché la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui formulate;
che tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, DTF 115 Ia 8);
che in queste circostanze il ricorso va accolto e la decisione annullata in ordine, con facoltà per l’autorità di riprendere *ex novo* il procedimento;
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: