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30.2008.265 • PP TI 30.2008.265 Generato dall'IA

Traffic Violation Appeal Dismissal

Numero d'incarto 30.2008.265
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a fine imposed for driving violations, specifically operating at an unsafe speed, failing to maintain a safe distance, and executing two overtakes by crossing the double solid safety line, which constitutes a violation of traffic regulations concerning speed adaptation, maintaining distance, and road markings. The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's version of events was inconsistent and less credible than the detailed, consistent testimony provided by the police officers who observed the infractions over a continuous stretch, finding no reasonable doubt as to the commission of the offenses, and thus upholding the initial decision and fine.

Regesto Legislator

Ufficiale

Circolare a velocità inadeguata e pericolosa omettendo pure di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede; sorpassare spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione sicurezza della circolazione stradale dubbio ragionevole guida nonostante revoca della patente agente di polizia conversione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Art. 27 cpv. 1 LCStr
Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.
Art. 34 cpv. 2 LCStr
In particolare, sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr).
Art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr
L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr specifica che è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra.
Art. 32 cpv. 1 prima
Per l’art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (cfr.
Art. 4 cpv. 1 ONC
Per l’art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (cfr. pure art. 4 cpv. 1 ONC).
Art. 34 cpv. 4 LCStr
Inoltre, per l’art. 34 cpv. 4 LCStr il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr

These articles formed the basis for upholding the original conviction and rejecting the appeal.

1 segg. LPContr

Cited procedurally in connection with the decision to reject the appeal.

art. 15 LPContr

Cited in relation to the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2008.265 28332/808 · Bellinzona 18 agosto 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 novembre 2008 presentato da

RI 1 contro la decisione 17 ottobre 2008 n. 28332/808 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 24 novembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. a CRTE 1 con decisione 17 ottobre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 600.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

*"Alla guida della vettura TI __________ circolava a velocità inadeguata e pericolosa omettendo pure di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva. Inoltre effettuava due manovre di sorpasso spostandosi, nella prima parzialmente e nella seconda completamente, a sinistra della doppia linea di sicurezza”.*

Fatti accertati l’11 agosto 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento e in via subordinata una sensibile riduzione della multa.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. In particolare, sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr).

L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr specifica che è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra.

Per l’art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (cfr. pure art. 4 cpv. 1 ONC).

Inoltre, per l’art. 34 cpv. 4 LCStr il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver circolato a velocità inadeguata e pericolosa omettendo pure di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e di aver inoltre effettuato due manovre di sorpasso, spostandosi in entrambi i casi a sinistra della doppia linea di sicurezza.

La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contravvenzione 13 agosto 2008 allestito da una pattuglia della Polizia cantonale, Reparto del Traffico, dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti, ripresa in toto nel successivo rapporto di contro-osservazioni

2 settembre 2008:

*“Per aver effettuato alla guida del veicolo marca __________, targato TI __________, le seguenti infrazioni:*

- *una prima manovra di sorpasso di un veicolo in marcia, a sinistra della doppia linea di sicurezza, uscendo con le due ruote lato conducente dalla linea citata;*

- *una seconda manovra di sorpasso di un autofurgone in marcia, a sinistra della doppia linea di sicurezza, uscendo completamente con il veicolo dalla linea citata, mentre effettuava una curva piegante parzialmente a destra;*

- *velocità eccessiva e pericolosa (superamento fino a 20 km/h rispetto alla velocità vigente dei 80 km/h);*

- *distanza insufficiente dal veicolo che precede (2 – 4 metri) ad una velocità di 80 – 100 km/h.*

*Le seguenti (recte: suddette) manovre hanno creato concreto pericolo alla circolazione stradale”.*

4. Il ricorrente non contesta a ben vedere di aver eseguito la due manovre di sorpasso varcando la doppia linea di sicurezza.

Egli contesta nondimeno la velocità inadeguata e pericolosa, giacché basata su osservazioni visive e senza mezzi di prova, malgrado il veicolo in uso agli agenti fosse dotato di apparecchiatura radar.

Pur senza contestare di aver rallentato e di essersi giocoforza avvicinato ai veicoli per poi subito sorpassarli, contesta pure l’attendibilità della distanza rilevata dagli agenti, tenuto conto delle modalità e circostanze in cui è avvenuto l’accertamento (a occhio

nudo da un veicolo in movimento distante 60 metri). Si duole inoltre che nella decisione impugnata tale infrazione è stata elencata in modo

indipendente, anziché considerarla un tutt’uno con le manovre di sorpasso, ciò che farebbe apparire *“in un contesto più grave le presunte infrazioni”.*

Sostiene infine, per quanto attiene al secondo sorpasso, che *“lo spostamento a sinistra è stato provocato da uno spostamento ingiustificato del veicolo che si stava sorpassando”,* circostanza non vagliata dall’autorità (cfr. ricorso, pag. 2). Specifica in ogni caso che durante tale manovra il veicolo *“è uscito dalla doppia linea per massimo metà della sua larghezza”* e che *“malgrado ciò la manovra si è svolta tranquillamente e senza nessun pericolo*”, atteso che *“non sopraggiungevano veicoli in senso contrario, la visuale era ottima su ogni parte della strada, nessun veicolo di nessun tipo circolava davanti o nei pressi del furgone* (la cui velocità è stata da lui stimata in 50-60 km /h; cfr. ricorso pag. 2 in fine)*”.*

5. Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta, i fatti descritti non possono essere frutto della fantasia degli agenti, i quali hanno seguito il veicolo

dell’insorgente per un tratto di circa 3,1 km da una distanza ravvicinata (60 metri), descrivendo le varie manovre in modo chiaro e preciso, ciò che

rende difficile credere che si sia trattato di una (doppia) errata percezione dell’accaduto. Non si vede inoltre che motivo avrebbero avuto i due agenti – che non avevano mai avuto a che fare con il ricorrente – di procedere al suo fermo per intimargli verbalmente le presunte infrazioni, se non avesse commesso nulla; mal si comprende inoltre perché avrebbero dovuto amplificare i fatti, ogni singola violazione essendo di per sé sanzionabile. Va pure osservato che, a differenza dell’insorgente, gli agenti hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.

Ciò premesso, invano si cercherebbero nelle dichiarazioni degli agenti delle contraddizioni: nelle contro-osservazioni 2 settembre 2008, uno degli agenti accertatori, riconfermando puntualmente il rapporto di contravvenzione, si limitava a fornire precisazioni in punto alle modalità di accertamento e alle infrazioni medesime, a complemento della già dettagliata descrizione dei fatti. Certo il ricorrente non può seriamente prevalersi del fatto che nel rapporto di contravvenzione l’autorità inquirente abbia impropriamente affermato che *“le seguenti manovre hanno creato concreto pericolo alla circolazione stradale”,* poiché è evidente che l’affermazione si riferiva al comportamento descritto in precedenza.

6. Diversamente dalla versione chiara e lineare degli agenti, le arzigogolate affermazioni dell’insorgente appaiono dubbie e per certi versi contraddittorie, ad esempio laddove nel gravame afferma – apoditticamente – che in occasione del secondo sorpasso il veicolo superato si sarebbe spostato improvvisamente a sinistra, costringendolo a oltrepassare la doppia linea di sicurezza, mentre che nelle precedenti comparse scritte egli si limitava a *“enumerare qualche ipotesi”* che potesse giustificare le violazioni, ovvero, nel primo caso, che il veicolo superato non circolasse sufficientemente sulla destra oppure che si fosse spostato a sinistra a manovra di sorpasso iniziata, soggiungendo che *“per i primi due motivi o qualsiasi altro e tenendo conto di visuale e situazione del traffico ho giudicato non pericoloso ed eventualmente più prudente calpestare la doppia linea, certamente non sopraggiungevano veicoli in senso contrario”* (cfr. osservazioni 15 settembre 2008, pag. 2)*;* ipotesi nuovamente avanzate in relazione al secondo sorpasso, salvo escludere che avrebbe iniziato una simile manovra se non avesse avuto lo spazio sufficiente.

Ora, se lo spostamento oltre la doppia linea di sicurezza fosse stato provocato dal comportamento scorretto dei conducenti sorpassati (non uno, ma due), non si vede come mai non l’abbia dichiarato sin dall’inizio apertamente.

Nelle osservazioni 15 settembre 2008 egli giunge persino ad affermare che: *“Questa presunta infrazione* (distanza insufficiente dal veicolo che precede a una velocità di 80-100 km/h, ndr) *è invalidata dalle contro-osservazioni, secondo cui la distanza in questione sarebbe stata raggiunta rallentando dietro ai veicoli che poi ho sorpassato ad una velocità giocoforza inferiore al limite visto che gli agenti stessi dichiarano che in questo frangente la mia velocità era entro il limite, avendo loro impedito di rilevare una velocità superiore al limite”*. Per tacere del fatto che l’affermazione risulta di difficile comprensione, va detto che l’impossibilità di registrare compiutamente la velocità è stata in realtà dettata dal fatto che i sorpassi eseguiti dall’insorgente non hanno permesso una misurazione continua e ininterrotta lungo la distanza esatta dall’OOCCS-USTRA (allegato 1). Dalle contro-osservazioni 2 settembre 2008, pag. 2, emerge infatti che: *“La vettura civile utilizzata si tratta della Opel Astra con montato

l’apparecchio Multagraph T21 – 4. 1B nr. 92. Quindi la velocità di 80-100 Km/h è stata rilevata tramite questo apparecchio. Purtroppo la rilevazione è stata bloccata dopo

circa 600 metri in quanto il __________ effettuava il primo sorpasso”.* Giovi in ogni caso rilevare che gli agenti della polizia cantonale assegnati al Reparto del traffico sono persone abituate a valutare la corretta andatura tenuta dagli utenti della strada e che in concreto la velocità era per di più leggibile sull’apparecchio Multagraph.

Ad ogni buon conto l’insorgente disattende che nella decisione impugnata l’autorità non gli rimprovera di aver guidato oltre il limite di 80 Km/h, ma di aver tenuto una velocità inadeguata e pericolosa per rapporto alle circostanze concrete.

Non vi è infine motivo di dubitare dell’accertamento relativo alla distanza insufficiente. In proposito, gli agenti hanno specificato che *“la nostra visuale diventava ottima per constatare la distanza insufficiente quando il __________ doveva rallentare per sorpassare i due veicoli”* (cfr. rapporto di contro-osservazioni pag. 2). Ai fini della realizzazione dell’infrazione poco importa se la distanza insufficiente si riferisca ai soli frangenti che precedono i sorpassi e non già all’intero tratto in cui il ricorrente è stato seguito: decisivo – e per di più non espressamente contestato – è il fatto che per preparare il sorpasso egli abbia rallentato, avvicinandosi giocoforza ai veicoli che circolavano più lentamente senza mantenere tuttavia da loro una corretta distanza. I pochi

metri (2-4) indicati dalla polizia sono infatti da ritenere, alla velocità di 80 Km/h, insufficienti anche se ci si appresta a effettuare un sorpasso.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dagli agenti denuncianti appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

7*. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.1, 34 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).