Late Appeal of Traffic Violation Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant appealed a decision stemming from a traffic violation for failing to obey a mandatory left turn sign on June 20, 2008, but the appeal was declared inadmissible because it was filed late; the court reasoned that the original decision, sent via registered mail, was deemed validly notified on October 10, 2008, under the doctrine of delivery fiction because the appellant failed to collect the mail within seven days of the attempted delivery notice, meaning the mandatory 15-day appeal period expired on October 27, 2008, making the October 28 filing untimely, and furthermore, even if timely, the appeal would have failed as excuses based purely on convenience for non-compliance with signage are insufficient justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 3 LPContr, Art. 15 LPContr, Art. 100 cpv. 1 LTF, art. 7 cpv. 5 LPContr, art. 4 cpv. 2 LPContr; Late Appeal of Traffic Violation Inadmissible: La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 24 cpv. 1 lett. a OSStr.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders to order the appellant to bear the judicial fees.
Cited in the preamble to the decision, relevant for procedural compliance, though not strictly required as the decision is based on tardiness (art. 7 al. 3 LPContr).
Cited in the preamble to the decision, relevant for procedural compliance, though not strictly required as the decision is based on tardiness (art. 7 al. 3 LPContr).
Testo completo
Incarto n. 30.2008.263 27094/806 · Bellinzona 8 giugno 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 28 ottobre 2008 presentato da
RI 1 __________, contro la decisione 3 ottobre 2008 n. 27094/806 emessa d CRTE 1 __________, letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
A.
*"Alla guida del veicolo __________ non osservava il segnale* *«Direzione obbligatoria a sinistra»”*.
Fatti accertati il 20 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 24 cpv. 1 lett. a OSStr.
B. La menzionata decisione, intimata a mezzo raccomandata, non è stata ritirata da RI 1. È quindi ritornata al mittente, il quale ha provveduto a trasmetterne nuovamente una copia per conoscenza al destinatario per posta semplice.
C. Il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata nel momento della sua effettiva consegna. Quando il tentativo di intimazione si rivela infruttuoso, viene collocato un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario; l’invio è considerato validamente notificato se viene successivamente ritirato presso l’ufficio postale in cui è depositato. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro (sette giorni; cifra 2.3.7 delle condizioni generali “servizi postali” della Posta Svizzera), il plico è ritenuto notificato l’ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva attendersi un atto da parte dell’autorità (“Zustellfiktion”; DTF 5A_2/2010 del 17 marzo 2010, consid. 3.1; 127 I 34; 123 III 493).
D. Nel caso concreto, durante i sette giorni successivi all’avviso di ritiro emesso dopo il tentativo infruttuoso di intimazione della decisione della CRTE 1 (3 ottobre 2010), RI 1 non ha ritirato l’invio presso l’ufficio postale di __________. Ne consegue che la decisione va considerata notificata al destinatario (il quale, ritenuti gli accertamenti del 20 giugno 2008 e la multa che ne è seguita, doveva attendersi un atto da parte dell’autorità) il 10 ottobre 2008. Privo di rilievo, al riguardo, è il fatto che la CRTE 1 abbia successivamente proceduto ad un secondo invio per conoscenza della decisione per posta semplice.
Dal 10 ottobre 2010 decorreva dunque il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr), scaduto il 27 ottobre 2008 (art. 7 cpv. 3 LPContr).
Pertanto l’impugnativa, spedita il 28 ottobre 2008, è tardiva e deve essere dichiarata irricevibile.
E. Abbondanzialmente si osserva che, quand’anche fosse stato tempestivo, il ricorso sarebbe stato in ogni caso da respingere. Le mere ragioni di comodità evocate dal ricorrente per giustificare il proprio mancato rispetto - in sostanza riconosciuto - alla segnaletica vigente, non risultano in effetti liberatorie.
F. Visto l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).