Traffic Fine Appeal Dismissed Based on Photographic Evidence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a fine imposed for failing to stop at a red traffic light, as evidenced by photographic documentation from an automated detection system showing the vehicle crossing the stop line while the light was red, despite the appellant claiming the initial photograph was missing and others appeared altered. The court reasoned that the existing photographic evidence unequivocally proved the traffic violation as per road code regulations, and since the appellant failed to provide any supporting evidence or explanation for the alleged discrepancies or the innocence suggested by the missing photo, the appeal was dismissed, and the original decision imposing the fine was confirmed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 90 cifra, Art. 15 LPContr, Art. 100 cpv. 1 LTF; Traffic Fine Appeal Dismissed Based on Photographic Evidence: The court reasoned that the existing photographic evidence unequivocally proved the traffic violation as per road code regulations, and since the appellant failed to provide any supporting evidence or explanation for the alleged discrepancies or the innocence suggested by the missing photo, the appeal was dismissed, and the original decision imposing the fine was confirmed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese provisions were cited as the legal basis for upholding the initial decision which found the appellant liable for the traffic violation.
This provision regarding traffic signals was cited as part of the legal basis for upholding the initial decision.
This provision was cited in the final orders to determine the allocation of costs for the current proceedings.
This provision concerning the procedure was cited as part of the general procedural basis for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 30.2008.261 28100/809 · Bellinzona 11 maggio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 novembre 2008 presentato da
RI 1RI 1 contro la decisione 17 ottobre 2008 n. 28100/809 emessa d CRTE 1 viste le osservazioni 17 novembre 2008 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 17 ottobre 2008 haRI 1 una multa di fr. 250.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
*“Alla guida del veicolo TI __________ non osservava un segnale luminoso”.*
Fatti accertati il 27 febbraio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).
3. La CRTE 1 - in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla multata di non essersi fermata con la propria vettura davanti a un semaforo rosso. L’infrazione è stata accertata dal sistema di rilevamento GATSO in uso alla Polizia della ____________________, che ha steso il relativo rapporto di contravvenzione.
4. La ricorrente contesta l’infrazione, sostenendo che non è sua abitudine passare con il rosso. Afferma di essersi recata in polizia dopo aver ricevuto l’avviso di procedura di multa disciplinare e di aver potuto visionare una fotografia, che ora sarebbe inspiegabilmente sparita e al suo posto ne sarebbero comparse altre quattro. Nonostante l’esistenza di queste riprese ritiene che la polizia non ha documenti e prove a suo carico.
In sostanza assume che: *“Pertanto per i motivi summenzionati contesto categoricamente la multa Nr. __________ e mi oppongo al pagamento della stessa perché [l]a prima ed unica foto veritiera è stranamente sparita ed al suo posto ne sono comparse 4 [che], a mio avviso, sembrano ritoccate”* (cfr. osservazioni 6 giugno 2008 pag. 2).
5. Agli atti vi sono le due fotografie usualmente scattate in queste circostanze, che riprendono il veicolo
targato TI __________ il giorno 27 febbraio 2008 in __________ a __________. Nella prima foto si vede detto veicolo alle 16:27 e 59 secondi
trovarsi completamente oltre la linea di attesa (in posizione ancora parallela all’asse stradale) con il semaforo che segna rosso da 1 secondo e 36 centesimi. Nella seconda, scattata alle 16:28 e 0 secondi quando il segnale è rosso da 2
secondi e 70 centesimi, lo stesso viaggiando a 27 km/h si situa diversi metri più avanti e sta effettuando la curva a sinistra.
Questa documentazione prova inequivocabilmente che l’infrazione è stata commessa.
Dal canto suo l’insorgente sostiene l’esistenza di altre fotografie, di cui tuttavia non vi è traccia nell’incarto. D’altro canto, come detto, le riprese sono di solito due e non si vede per quale motivo in questo caso ve ne dovrebbero essere altre. Né peraltro la ricorrente precisa che cosa mostrava la prima fotografia da lei vista e per quale motivo dalla stessa si potrebbe dedurre la sua innocenza (*“l’unica veritiera”)*. Infine, non spiega come fa a dire che quelle agli atti sarebbero ritoccate; invero non vi è alcun indizio in tal senso.
6. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.
A ragione la CRTE 1 le ha quindi inflitto la multa di fr. 250.– prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle tasse e spese così come previsto in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).