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30.2008.223 • PP TI 30.2008.223 Generato dall'IA

Nightclub Manager Irregular Management Fine Appeal

Numero d'incarto 30.2008.223
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed by a lower authority for irregular and inconsistent management of a nightclub between 2006 and 2007, arguing that despite reduced presence due to a full-time day job, management duties were still fulfilled and client traffic was low. The court upheld the finding that the individual violated regulations requiring full-time management, deeming the concurrent daytime employment incompatible with the role and the breach serious due to potential public order risks, but partially granted the appeal by reducing the fine from CHF 2,600 to CHF 1,500 because the infraction was partially time-barred due to prescription concerning the 2006 period.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 82 cpv. 1 RLes, Art. 53 cpv. 2 Les, Art. 53 cpv. 1 Les, Art. 81 RLes; Nightclub Manager Irregular Management Fine Appeal: The court upheld the finding that the individual violated regulations requiring full-time management, deeming the concurrent daytime employment incompatible with the role and the breach serious due to potential public order risks, but partially granted the appeal by reducing the fine from CHF 2,600 to CHF 1,500 because the infraction was partially time-barred due to prescription concerning the 2006 period.

Parole chiave

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multa disciplinare violazione dell'ordine pubblico infrazione commessa nell'azienda multa disciplinare all'avvocato ricorso del personale orario di lavoro irregolare Gerenza irregolare e incostante;

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Art. 82 cpv. 1 RLes
Il gerente è tenuto per principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLes pubb, cui l'art.
Art. 53 cpv. 2 Les
1 RLes pubb, cui l'art. 53 cpv. 2 Les pubb rinvia).
Art. 53 cpv. 1 Les
1 RLes pubb, cui l'art. 53 cpv.
Art. 81 RLes
1 Les pubb); con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb).
Art. 66 cpv. 1 prima
Per l'art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una multa da fr.
Art. 66 cpv. 2 lett. a Les
10 000.–; sono punibili, fra gli altri, il gerente e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 53 e 66 Les pubb

These articles were considered in the grounds for the decision regarding the infraction and penalty.

art. 81 e 82 RLes pubb

These articles were considered in the grounds for the decision regarding the manager's duties and full-time activity.

art. 15 LPContr

Applied to determine reduced costs for the appeal proceeding.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2008.223 (401) 08 103/203 · Bellinzona 23 dicembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 settembre 2008 presentato da

RI 1, difeso da: Avv. DI 1, , contro la decisione 5 settembre 2008 n. (401) 08 103/203 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 20 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'600.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 500.- e alle spese di fr. 80.-, per aver svolto una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno __________, , dal 02.03.2006 al 06.12.2007 (con riferimento al rapporto di contravvenzione 18 gennaio 2008).

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 37 cpv. 1, 53 e 66 Les pubb; art. 80, 81 e 82 RLes pub.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice postulando una sensibile riduzione della multa.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Il gerente è tenuto per principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLes pubb, cui l'art. 53 cpv. 2 Les pubb rinvia).

Il gerente è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1 Les pubb); con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb).

Per l'art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili, fra gli altri, il gerente e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb).

3. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere svolto, dal 2 marzo 2006 al 6 dicembre 2007, una "*gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno __________* " (cfr. rapporto di contravvenzione

18 gennaio 2008).

4. L’insorgente si duole, in sintesi, di avere sempre adempiuto i propri doveri di gerente e sottolinea di non avere trascurato la gestione dell'esercizio pubblico nonostante la presenza ridotta, potendo egli, per ogni evenienza, recarsi in breve tempo sul posto di lavoro.

Inoltre, afferma che *“presso il locale vi sono pochi clienti”*, quindi l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia sono ampiamente garantiti nel tempo in cui egli è presente nel locale.

Fa notare altresì, che egli non svolge attività di gestione in altri esercizi pubblici (cfr. ricorso, in mezzo).

L’interessato ritiene in definitiva la sanzione pecuniaria e la tassa di giustizia non commisurati al caso concreto, donde la richiesta volta a *“una sensibile riduzione”* della pena (cfr. ricorso, ultima frase).

5. In concreto il gerente, sentito dalla polizia il 6 dicembre 2007 ha riconosciuto di essere *"presente diverse volte alla settimana dalle 22.00 fino a

circa le ore 01.00, è pure vero che non tutti i giorni sono presso il locale* " e che lo stesso *“apre alle ore 22.00 e la chiusura è alle ore 5.00”* (cfr. verbale d'interrogatorio).

Non sarebbe possibile d’altronde per il ricorrente, avendo un lavoro diurno con inizio alle ore 07:00, svolgere la sua attività a tempo pieno (art. 82 cpv. 1 RLEsPub) nel locale notturno.

L’argomentazione dell'insorgente, secondo la quale è presente quasi regolarmente nel locale (ricorso, in mezzo), risulta per altro in contraddizione con quanto asserito a verbale (*"sono presente diverse volte alle settimane dalle 22.00 fino a circa le ore 01.00, è pure vero che non tutti i giorni sono presso il locale* ". Ad ogni buon conto, a norma dell’art. 82 RLes pubb, l’attività di gerente deve essere svolta a tempo pieno, fermo restando alcune eccezioni che sono previste negli art. 83-85 RLes pubb (permessi speciali, casi d’invalidità e piccoli esercizi pubblici o esercizi per i quali non è richiesto certificato di capacità) che nella presente fattispecie non entrano in considerazione. Egli avrebbe dovuto garantire una presenza fissa nel locale notturno, ciò che risulta incompatibile, come detto, con l’attività diurna svolta a titolo principale.

L’insorgente ha quindi commesso, a non averne dubbio, le infrazioni che gli vengono rimproverate.

6. Le violazioni commesse dal ricorrente rivestono un'indubbia gravità: la conduzione di un bar senza la regolare presenza del gerente, responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 Rles pubb), può comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere.

Ciò vale a prescindere dalla presenza “*diverse volte a settimana”* (limitata per di più a tre ore) del ricorrente, dalla considerazione che *“presso il locale vi sono pochi clienti”* e dall'asserita possibilità per l'interessato di recarsi "*sul posto in breve tempo*" in caso di bisogno (ricorso, in mezzo).

Occorre altresì evidenziare che l’assunzione della gerenza pur avendo un’altra attività professionale a tempo pieno, oltre a essere contraria alla legge, appare finanche spregevole, perché gli ha permesso di lucrare senza fornire la dovuta prestazione.

Cionondimeno, tenuto conto che l’infrazione è in parte prescritta (per quanto attiene alla gerenza svolta durante il 2006), questo giudice ritiene che una multa di fr. 1'500.- risulti confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso deve pertanto essere accolto nella misura che precede, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.

L’esito del gravame induce a prelevare oneri di questa sede ridotti (art. 15 LPContr). Non si assegnano ripetibili.

per questi motivi, visti gli art. 53 e 66 Les pubb, 81 e

82 RLes pubb; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 50.-.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).