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30.2008.210 • PP TI 30.2008.210 Generato dall'IA

Vehicle Emissions Compliance and Administrative Offense Liability

Numero d'incarto 30.2008.210
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant was fined for failing to submit their vehicle for the mandatory periodic emissions control within the prescribed deadline, but subsequently provided proof that the required maintenance had been performed shortly before the inspection date following a recent engine replacement. The court reasoned that while the initial conviction for failing the timely maintenance check was factually incorrect because the maintenance *was* performed, the appellant was still liable for a lesser administrative offense under the law requiring the driver to carry and present the emission control maintenance document upon request, leading to the initial fine being reformed and reduced to the amount prescribed for the document non-possession infraction.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 96 ONC, Art. 59a cpv. 4 ONC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 8 cpv. 2 LCStr; Vehicle Emissions Compliance and Administrative Offense Liability: The court reasoned that while the initial conviction for failing the timely maintenance check was factually incorrect because the maintenance *was* performed, the appellant was still liable for a lesser administrative offense under the law requiring the driver to carry and present the emission control maintenance document upon request, leading to the initial fine being reformed and reduced to the amount prescribed for the document non-possession infraction.

Parole chiave

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riduzione della multa obbligo di controllo conformità amministrativa rispetto del termine fondamento della responsabilità trascuranza degli obblighi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 59a cpv. 4 ONC

This provision concerns the duty to carry the maintenance document, which formed the basis for the partial upholding of the appeal and reduction of the fine.

Art. 8 cpv. 2 LCStr

Cited as a legal basis used in the final ruling (Order 1).

Art. 57 cpv. 1 LCStr

Cited as a legal basis used in the final ruling (Order 1).

Art. 99 cifra 3 LCStr

Cited as a legal basis used in the final ruling (Order 1).

Art. 1 segg. LPContr

Cited as a procedural basis related to the appeal/contract law, used in the final ruling.

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Testo completo

Incarto n. 30.2008.210 23569/801 · Bellinzona 23 aprile 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 settembre 2008 presentato da

RI 1 , contro la decisione 5 settembre 2008 n. 23569/801 emessa dalla CRTE 1 letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto:

che con decisione 5 settembre 2008, la CRTE 1 ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “*omesso di sottoporre il veicolo TI __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”;* fatti accertati dalla Polizia __________ il 18 giugno 2008 a __________;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1 e 96 ONC;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese in ragione di fr. 30.-;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 18 settembre 2008, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 59*a* cpv.

1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di

costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati

in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59*a* cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con la multa (art. 96 ONC);

che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto,“*al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali*” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione 7 luglio 2008, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di novembre 2006, ossia diciannove mesi prima del controllo di polizia avvenuto, come detto, il 18 giugno 2008);

che l'insorgente contesta l’addebito mossogli, asserendo che, in seguito alla sostituzione del motore, rottosi nel mese di novembre 2007, ha fatto eseguire il controllo del gas di scarico; a sostegno del suo assunto produce copia della ricevuta emessa dal garage (doc. D);

che, chiamato a esprimersi sulle giustificazioni addotte dal multato, l’agente denunciante ha specificato quanto segue:

*“durante il controllo del libretto dei GAS di scarico, mi faceva notare che non lo aveva eseguito, per tanto non capisco da dove viene il suddetto foglio del Gas di scarico, da lui presentato”* (cfr. rapporto di controsservazioni 2 ottobre 2008);

che, dal canto suo, l’insorgente ha quindi precisato che:

*È vero che il 18 giugno 2008 non avevo con me la ricevuta, ma poi mi sono adoperato per recuperarla e la presento come giustificativo, il titolare del __________ SA è disponibile a testimoniare che mi ha eseguito il controllo in data 14.11.2007 come da giustificativo* (fotocopiato a colori, ndr). *Quindi chiedo la sospensione del provvedimento in quanto non avevo con me la ricevuta solo per una svista e non perché non avessi eseguito il controllo”;* che in effetti, dal predetto giustificativo – già prodotto con il gravame – si evince che il veicolo oggetto del controllo di polizia è stato effettivamente sottoposto al servizio di manutenzione del sistema antinquinamento (come lo attesta la corrispondenza tra il numero di matricola riportato sulla ricevuta e quello contemplato nella licenza di circolazione pure prodotta con il gravame);

che non vi è dunque motivo di dubitare della versione fornita dal ricorrente, per cui occorre proscioglierlo dall’addebito mossogli; si noti comunque, ancorché irrilevante per il giudizio, che contrariamente a quanto asserito nel gravame il collaudo periodico di veicoli non verte sul sistema antinquinamento;

che, alla luce delle affermazioni contenute nel gravame, la fattispecie si configura bensì in una violazione – seppur per negligenza – dell’art. 59a cpv. 4 ONC, il quale prevede che *il conducente deve sempre portare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo*;

che per l’omissione di recare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.- (infrazione n. 100.5);

che per motivi di economia processuale si giustifica di prescindere dal rinvio degli atti all’autorità di prime cure, affinché riprenda il procedimento contravvenzionale con l’emanazione di una multa disciplinare;

che in definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione riformata nel senso di ridurre la multa nella misura stabilita dall’OMD per questo tipo di infrazione, senza aggiunta di oneri processuali ritenuto che vi è da credere che il ricorrente avrebbe saldato la multa disciplinare qualora ne avesse avuto la possibilità;

che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;

per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,

99 cifra 3 LCStr; 59a cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 20.-, senza tasse né spese.

2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).