Forestry Fine Upheld Despite Good Faith Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant was fined for intentionally cutting trees in a wooded area without obtaining the legally required prior authorization from the forestry service, despite claiming to have acted in good faith to clean up overgrown and dried-out vegetation for the benefit of the land. The court reasoned that while the appellant's motives might not have been speculative, the law mandates that the decision to intervene in a forest, regardless of its condition or perceived value, rests solely with the competent authority, and the appellant, who admitted to knowing the requirement, deliberately failed to seek authorization before proceeding, thus upholding the original fine as proportionate to the established violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 21 LFo, Art. 39 cpv. 1 prima, Art. 43 cpv. 1 LFo, Art. 38 LCFo; Forestry Fine Upheld Despite Good Faith Claim: The court reasoned that while the appellant's motives might not have been speculative, the law mandates that the decision to intervene in a forest, regardless of its condition or perceived value, rests solely with the competent authority, and the appellant, who admitted to knowing the requirement, deliberately failed to seek authorization before proceeding, thus upholding the original fine as proportionate to the established violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles form the substantive basis for the infringement that led to the original fine, which was confirmed by rejecting the appeal.
This article forms the substantive basis for the infringement that led to the original fine, which was confirmed by rejecting the appeal.
This article forms the substantive basis for the infringement that led to the original fine, which was confirmed by rejecting the appeal.
Cited as the procedural basis for imposing costs (tassa di giustizia e spese) following the rejection of the appeal.
Cited as general procedural provisions governing the appeal (which was rejected in order 1).
Testo completo
Incarto n. 30.2008.187 1336/502 · Bellinzona 21 ottobre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 agosto 2008 presentato da
RI 1, contro la decisione 25 luglio 2008 n. 1336/502 emessa dallaCRTE 1 viste le osservazioni 5 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 25 luglio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'450.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di
complessivi fr. 100.-, per aver eseguito un taglio di alberi in area boschiva sui mappali n. __________ e__________ (di proprietà della __________ SA) nel comune __________, sezione __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 LFo; 38 LCFo; 39 cpv. 1 RLCFo.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Il taglio di alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del servizio forestale; i Cantoni possono prevedere eccezioni (art. 21 LFo). Chi vuole tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione (art. 39 cpv. 1 prima frase RLCFo).
Secondo l’art. 43 cpv. 1 LFo, è punito con una multa sino a 20'000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione: abbatte alberi in foresta (lett. e); anche la negligenza è punibile con una multa (cfr. cpv. 3); i Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale (cpv. 4).
A norma dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv. 1); se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (cpv. 2).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato, come detto, di aver eseguito un taglio di alberi in area boschiva sui mappali n. __________ e __________ RFD del Comune di __________, di proprietà della __________ SA, senza la preventiva autorizzazione.
La decisione impugnata trae origine dal rapporto di segnalazione 18 gennaio 2008 dell’Ufficio forestale del 5° circondario, dal quale risulta che il taglio raso si estende su una superficie di complessivi 800 m2 e che in concreto sono stati tagliati 46 alberi di vario diametro per un volume totale di 24.5 m3.
4. Il ricorrente, ammettendo la propria responsabilità, senza contestare il quantitativo di legname accertato dall’autorità, si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
*“(…) Ritengo che con la sola corrispondenza (più) facile la questione dei lavori di pulizia dell’ambiente, prato/bosco selvaggio ed abusivo doveva essere logicamente trattato con un senso di responsabilità da ambo le parti e non con le sole leggi, che ripeto, sono state fatte per evitare che gli speculatori prendessero il sopravvento facendo i loro interessi in barba alle leggi che giustamente devono essere rispettate nel senso logico caso per caso.*
*Premesso che sono convinto di non aver fatto nulla di male pulendo il mio terreno, dando il sole al prato tagliando una parte di piante contorte, pendenti sul mio mappale in parte disseccate ed avvolte dalle liane fino alla sommità, e ce ne sono ancora parecchie da tagliare mi permetterò prossimamente di invitarvi per la constatazione di quanto si deve fare ciò per ridare al mappale il suo originale aspetto decoroso ed agibile.*
*Infine mi scuso comunque se non ho ottemperato seguendo le leggi forestali, ma almeno ho la coscienza pulita di aver agito in buona fede malgrado la mia età 1927 per il benessere del territorio”.*
5. In concreto, pur non avendo motivo di dubitare del fatto che l’agire del ricorrente non sia dettato da fini speculativi, occorre comunque considerare che le sue giustificazioni non sono liberatorie.
Inoltre, va sottolineato che egli non può metter mano al bosco come meglio gli aggrada in dispregio delle normative vigenti, ciò che del resto lui stesso riconosce. In altri termini, egli deve in ogni caso chiedere, preventivamente, l’autorizzazione alla Sezione forestale quand’anche l’intento sia quello di apportare migliorie dell’area boschiva, poiché, come a giusto titolo osservato dall’autorità di prime cure, secondo giurisprudenza l’imperativo di conservare il bosco vale indipendentemente dallo stato, dal valore o dalla funzione del soprassuolo in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 325 consid. 2). Spetta pertanto all’autorità competente, ovvero alla Sezione forestale, e non al privato o all’ente proprietario del fondo, valutare l’opportunità e l’estensione dell’intervento.
Infine, occorre rilevare che all’insorgente, peraltro cognito della materia per avere per lunghi anni operato interventi in zona boschiva, era stato dato dal proprietario l’accordo al taglio delle piante con l’esplicita condizione di chiedere preventivamente la relativa autorizzazione all’autorità forestale. Ciononostante il ricorrente ha deliberatamente omesso di interpellare l’Ufficio preposto, procedendo con conoscenza e volontà al taglio.
6. Ciò posto, la multa risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 21, 43 cpv. 1 LFo; 38 LCFo; 39 cpv. 1 RLCFo; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e
97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).