Traffic Fine Appeal Over Mobile Phone Use
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a traffic fine imposed for driving a vehicle while using a mobile phone without a hands-free device, an offense punishable by a fine under relevant traffic laws. The original decision rested on the statement of a municipal police officer who observed the infraction as the appellant's vehicle passed by. However, the court sustained the appeal because the police officer's statement, when scrutinized against the appellant's repeated denials and doubts regarding the officer's vantage point, was deemed insufficient to overcome the presumption of innocence, leading the court to apply the *in dubio pro reo* principle and annul the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 31 cpv. 1 LCStr, Art. 3 cpv. 1 ONC, Art. 90 cifra, Art. 32 cpv. 1 Cost; Traffic Fine Appeal Over Mobile Phone Use: The original decision rested on the statement of a municipal police officer who observed the infraction as the appellant's vehicle passed by. However, the court sustained the appeal because the police officer's statement, when scrutinized against the appellant's repeated denials and doubts regarding the officer's vantage point, was deemed insufficient to overcome the presumption of innocence, leading the court to apply the *in dubio pro reo* principle and annul the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final pronouncement as part of the legal basis applied in the case, although the appeal was accepted.
Cited in the final pronouncement as part of the legal basis applied in the case, although the appeal was accepted.
Cited in the final pronouncement as part of the legal basis applied in the case, although the appeal was accepted.
Cited in the final pronouncement as the legal basis for dispensing with court fees and costs when accepting the appeal.
Cited in the final pronouncement, covering procedural rules for the appeal, resulting in the decision to grant the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2008.158 16695/802 · Bellinzona 5 novembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Carmen Didiano in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1° luglio 2008 presentato da
RI 1 contro la decisione 20 giugno 2008 n. 16695/802 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni 9 luglio 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 20 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.‑, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.‑ e alle spese di fr.
10.‑, per il seguente motivo:
*“Ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’ ”*.
Fatti accertati il __________ in zona __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale Fabrizio RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione stradale contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani libere», l’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.
La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il quale ha così descritto l’infrazione e le modalità di accertamento:
*“(…) transitava davanti a me la vettura Renault, TI __________, il cui conducente uomo, stava facendo uso del telefono senza il dispositivo mani libere.*
*Il conducente non è stato fermato in quanto per la procedura non necessita il fermo del veicolo.*
*Per
quanto sopra confermo la contravvenzione così come estesa in origine”* (cfr. rapporto di controsservazioni 10 marzo 2008).
4. Il ricorrente, dal canto suo, ha a più riprese contestato i
fatti rimproveratigli, asserendo che *“l’avere il telefono in mano non determina l’uso. Sono oltrettutto munito di dispositivo viva voce che uso normalmente”* (cfr. suo scritto 20 febbraio 2008 alla Polizia comunale).
Inoltre egli dichiara che *“ripetute volte vi ho risposto che l’infrazione constatata dal vostro agente è ingiustificata. Ora, nel vostro rapporto di osservazioni del 10 marzo c.a. constato che mi si riconosce l’infrazione dell’uso del telefono durante la guida, mentre il vostro agente era dietro la mia vettura quando transitavo in zona __________. Dichiarazione mai espressa fino
ad ora e che mi sa di arrampicata sui vetri. (…) Siete certi di aver visto* *«oltrepassando»* *con la vista i sedili posteriori ed anteriori (essendo una
vettura a sette posti) l’atteggiamento del guidatore?”*
5. Le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Secondo l’art. 32 cpv. 1 Cost. ognuno è presunto innocente fino a quando non è stato dimostrato il contrario.
In concreto l’agente denunciante nel proprio rapporto di controsservazioni del 10 marzo 2008 si è limitato a confermare la multa disciplinare, senza tuttavia fornire alcuna precisazione in merito ai fatti, se non che l’infrazione è stata commessa da un conducente uomo alla guida di un’automobile che gli è passata davanti mentre egli si trovava all’altezza del numero civico 48 di via __________.
Ben ponderate le due versioni, le prove raccolte dall’istanza inferiore appaiono insufficienti per convincere questo giudice della colpevolezza del ricorrente, considerate le contestazioni portate dal denunciato, invero non tutte comprensibili, come ad esempio le considerazioni espresse sul fatto che l’agente si sarebbe trovato dietro di lui con conseguenti notevoli difficoltà di poter notare quello che il conducente nascosto dai sedili stava facendo (l’agente infatti non ha mai sostenuto di avere circolato dietro il ricorrente).
In applicazione del principio *in dubio pro reo* che caratterizza il perseguimento penale, persistendo dubbi e incertezze che l’insorgente abbia realmente commesso l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1; 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: