Speeding Fine Appeal Based on Electric Vehicle Exemption Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant appealed a fine imposed for driving $109 \text{ km/h}$ in an area with a temporary speed limit of $80 \text{ km/h}$, arguing that as the driver of an electric vehicle, the temporary, environmentally motivated restriction should not apply to them, and further asserting a lack of sufficient motivation in the initial decision violating the right to be heard. The court dismissed the appeal, ruling that the initial decision was sufficiently reasoned as it specified the exact violation (speeding over the reduced limit) and that all traffic signs, including temporary speed restrictions applicable to all vehicles, must be obeyed by every road user regardless of their vehicle's ecological status, thereby rejecting the appellant's claims of good faith or error regarding the illegality of the restriction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 29 Cost, Art. 4 vCost, Art. 27 cpv. 1 LCStr, Art. 22 cpv. 1 OSStr, Art. 4a ONC; Speeding Fine Appeal Based on Electric Vehicle Exemption Dismissed: The court dismissed the appeal, ruling that the initial decision was sufficiently reasoned as it specified the exact violation (speeding over the reduced limit) and that all traffic signs, including temporary speed restrictions applicable to all vehicles, must be obeyed by every road user regardless of their vehicle's ecological status, thereby rejecting the appellant's claims of good faith or error regarding the illegality of the restriction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese provisions were cited in the preamble of the dispositive ('per questi motivi') as the legal basis for upholding the original decision regarding the traffic infraction.
Cited as the basis for imposing the justice fee and costs upon the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2008.148 15124/808 · Bellinzona 18 dicembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 giugno 2008 presentato da
RI 1, difeso da: DI 1, contro la decisione 6 giugno 2008 n. 15124/808 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 30 giugno 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
A. La CRTE 1, con decisione
6 giugno 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
“*Alla guida del veicolo TI __________ ha circolato sull’autostrada a velocità superante 80 km/h ivi prescritti.*
*Velocità accertata con apparecchio radar: 115 km/h.*
*Velocità punibile dedotta la tolleranza:109 km/h”.*
Fatti accertati il 29 febbraio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.
5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato In diritto:
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della decisione impugnata.
La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).
Ora, la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa a un'istanza superiore. La motivazione addotta deve infatti permettere all’interessato di rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell’ottica di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c).
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, l’autorità ha sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, essa ha precisato qual era l’esatto capo di imputazione, ovvero quello di aver circolato alla velocità punibile,
dedotto il margine di tolleranza, di 109 km/h su un tratto autostradale in cui il limite era di 80 km/h, e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo
stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale. La censura si rivela così priva di fondamento.
Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle autostrade, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la
velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 120 km/h. Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono
applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (cpv. 5).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente, come detto, per aver circolato sull’autostrada in territorio di __________ alla
velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 109 km/h in luogo dei 80 km/h temporaneamente in vigore per motivi ambientali.
4. L’insorgente non contesta il fatto di aver circolato alla velocità indicata né rimette in discussione il limite vigente nel tratto in questione, a lui noto alla luce della campagna informativa che ha preceduto l’introduzione dello stesso.
Egli ritiene nondimeno – sin dalla prima comparsa scritta – di aver agito *“in buona fede e nel rispetto della legalità”* e di non aver commesso nessuna infrazione, poiché *“essendo alla guida di un veicolo elettrico a zero emissioni, egli ha ritenuto di dover rispettare il limite ordinario di velocità e di non dover ricadere sotto una misura eccezionale e temporanea, evidentemente adottata per motivi ambientali”* (cfr. osservazioni 28 marzo 2008, alle quali rinviava nel suo scritto 7 aprile 2008). A suo dire, *“oggettivamente non può infatti avere alcun senso imporre limitazioni straordinarie a carico di veicoli assolutamente ecologici e promossi dallo stesso Cantone”* (ricorso, pag. 3 punto 5). A torto.
5. In concreto, va detto che la restrizione del limite di velocità espressa attraverso la segnaletica *ad hoc* descritta dall’insorgente medesimo, costituisce una disposizione generale e concreta – la cui validità non è contestata – che si impone a tutti i tipi di veicoli e dev’essere osservata da tutti gli utenti indistintamente, a prescindere dalle motivazioni che stanno alla base della decisione di limitare la velocità, questo nell’evidente interesse della sicurezza stradale (cfr. DTF 128 IV 184, consid. 4; 113 IV 123 consid. 2b, che vertono sull’obbligo di conformarsi alla segnaletica, quand’anche illegale, in virtù dell’apparenza giuridica degna di protezione creata dalla stessa e che devono valere a maggior ragione in caso di una valida segnaletica).
L’insorgente non poteva quindi seriamente pretendere di non essere stato soggetto alla suddetta limitazione, giacché alla guida di un veicolo a propulsione elettrica.
Aggiungasi che la buona fede non è liberatoria.
6. In via subordinata, egli invoca un errore sull’illiceità ex art. 21 CP, pretendendo che *“con tutta evidenza nel caso all’esame il sig. __________ aveva tutte le ragioni per poter legittimamente ritenere di non ricadere sotto una misura straordinaria di carattere esclusivamente ambientale”* (ricorso, pag. 4 punto 6).
Alla luce delle considerazioni espresse al considerando che precede l’errore dev’essere scartato a priori. Infatti, chi è abilitato alla guida non può ignorare che la segnaletica ha la stessa validità per tutti gli utenti a meno che la medesima indichi esplicitamente che è destinata solo a una determinata categoria di essi. Un conducente non può quindi avere dubbi che una limitazione generale della velocità per un determinato tratto stradale deve essere rispettata indistintamente da tutti. Una regolamentazione diversa genererebbe un’intollerabile insicurezza giuridica e sarebbe di conseguenza fonte di pericolo.
Il ricorrente, che è peraltro definito persona particolarmente prudente, non può quindi seriamente sostenere di non avere conosciuto la portata dei cartelli di prescrizione.
Qualora fosse ciononostante stato sfiorato dal dubbio non aveva che da assumere le necessarie informazioni, bastando a tal fine una semplice telefonata alla polizia o all’autorità dipartimentale di cui alla campagna informativa.
In definitiva, egli non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
7. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).