Traffic Violation and Obstruction Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a fine imposed for parking a tractor-loader with a snowplow attachment against the flow of traffic, partially on the sidewalk and roadway, creating an obstruction and danger, and for disobeying a police officer's order. The court upheld the initial decision, reasoning that the appellant's identity as the perpetrator was sufficiently established because his mother provided his contact information, suggesting he was responsible for the vehicle registered to his company and parked near his parents' home, and that the police officer's account of the hazardous parking situation—exacerbated by heavy snow—was more credible than the appellant's theoretical calculations regarding available space, especially since the appellant admitted to refusing the officer's order to move the vehicle.
Regesto Legislator
UfficialePosteggiare un trattore a sella, con applicato un dispositivo spazzaneve, in contromano e parzialmente su un marciapiede creando ostacolo e pericolo alla circolazione, non rispettare gli ordini di un agente di polizia
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision regarding stopping/parking dangerously.
Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision regarding parking on the sidewalk.
Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision regarding the penalty for contravening traffic regulations.
Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision regarding the sidewalk being reserved for pedestrians.
Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision regarding the obligation to respect police orders.
Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision, likely related to general traffic rules.
Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision, likely related to the specific vehicle/equipment involved.
Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision regarding traffic rules.
Cited in the final orders as part of the legal basis for confirming the challenged decision regarding traffic rules.
Cited in the final orders as part of the legal basis for dismissing the appeal and applying subsequent procedural costs.
Cited in the final orders as the basis for imposing costs following the dismissal of the appeal.
Cited in the final orders as the grounds for a potential future appeal to the Federal Tribunal, but not for the current decision's outcome, though listed in the section mentioning potential recourse.
Cited in the final orders as the basis for the deadline for lodging a future appeal, but not for the current decision's outcome.
Testo completo
Incarto n. 30.2008.145 14588/801 · Bellinzona 17 dicembre 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 giugno 2008 presentato da
RI 1, difeso da: Avv. DI 1, contro la decisione 30 maggio 2008 n. 14588/801 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 26 giugno 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1, con decisione
30 maggio 2008, ha inflitto aRI 1 una multa di fr. 300.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"*Ha posteggiato il trattore a sella TI __________ avente applicato un dispositivo spazzaneve contromano e parzialmente su un marciapiede e sulla carreggiata creando ostacolo e pericolo alla circolazione. Inoltre non ha rispettato gli ordini di un agente di polizia*";
Fatti accertati il 4 febbraio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr;
18 cpv. 1 e 2, 19 cpv. 2 e 3, 41 cpv. 1 (*recte:* 1bis) ONC; 67 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine
Sulle prove offerte, nulla osta all’acquisizione della documentazione fotografica prodotta con il gravame (peraltro già agli atti), mentre non si ritiene necessario procedere al chiesto sopralluogo, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. In ogni caso, un sopralluogo non avrebbe avuto (il 2 maggio 2008, come postulato per la prima volta), né lo ha tuttora, alcun senso, atteso che non avrebbe permesso di accertare la situazione al momento dei fatti (laddove era presente un quantitativo consistente di neve).
Il ricorso può pertanto essere evaso nel merito.
2. Per l’art. 37 cpv. 2 prima frase LCStr è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione.
Inoltre per l’art. 43 cpv. 2 LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni (cfr. inoltre l’art. 41 cpv. 1bis ONC).
Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati dagli agenti di polizia e della polizia ausiliaria in uniforme (art. 67 cpv. 1 lett. a OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il trattore a sella TI __________ avente applicato un dispositivo spazzaneve contromano e parzialmente su un marciapiede e sulla carreggiata creando ostacolo e pericolo alla circolazione e inoltre di non aver rispettato gli ordini di un agente di polizia.
La decisione impugnata si fonda sugli accertamenti di un agente della Polizia cantonale, il quale nel rapporto di contravvenzione 8 febbraio 2008 ha così descritto i fatti:
*“Per aver posteggiato e lasciato incustodito il trattore a sella __________ targato TI __________, su Via __________ a __________ in contromano. Il trattore munito col dispositivo spazza neve “Cala” era posteggiato in parte sul marciapiede e in parte sulla strada. Lo stesso è stato lasciato in un luogo non ben visibile ed inoltre la sporgenza laterale della “cala” (lato strada) non era segnalata con nessun tipo di luce o altro, di conseguenza creava un serio pericolo per i conducenti che transitavano nei due sensi di marcia. Inoltre, i veicoli che procedevano in direzione del muso del trattore si trovavano improvvisamente la “cala” del Trattore senza nessun segnale d’ingombro. Si precisa che la “cala” occupava tutto il marciapiede e più di metà carreggiata.*
*Da parte nostra è stato contattato telefonicamente il conducente __________ e reso edotto sulla pericolosità del Trattore. Lo stesso rispondeva che non avrebbe spostato il trattore ed in seguito appendeva il telefono”.*
4. L’insorgente contesta di essere l’autore della presunta infrazione, e contesta l’infrazione come tale, ciò sulla base delle contestazioni inoltrate il 28 febbraio 2008, sostenute dalla documentazione fotografica.
Egli contesta inoltre tutte le presunte allegazioni riportate da terze persone (di cui al rapporto di contro-osservazioni 17 aprile 2008), del resto neppure verbalizzate (cfr. ricorso punto 1).
5. Sull’identità del presunto contravventore, questo giudice ritiene di poter concludere con sufficiente tranquillità che si trattava del ricorrente stesso.
In effetti, la prova del suo coinvolgimento è data dal fatto che la di lui madre – interpellata in modo del tutto casuale dall’agente, che ha “bussato alla porta” (per dirla come l’insorgente) dell’abitazione accanto alla quale si trovava il trattore – ha fornito il suo recapito telefonico ammettendo giocoforza che a immobilizzare il veicolo fosse stato lui. Non si vede per quale motivo ella avrebbe dovuto fornire questa informazione e consentire così all’agente di rintracciarlo, se non avesse avuto nulla a che fare con il veicolo in questione.
Del resto, il ricorrente non spiega chi avrebbe potuto altrimenti condurre il trattore a sella (intestato a una società di cui è socio gerente, come da accertamenti eseguiti da questo giudice) e posteggiarlo proprio accanto all’abitazione dei suoi genitori. Appare di poi sintomatico che nella prima comparsa scritta egli abbia contestato con vigore l’infrazione, con documentazione fotografica e rappresentazioni grafiche alla mano, limitandosi ad accennare solo fra le righe di non essere stato lui a posteggiare il veicolo (cfr. osservazioni 28 febbraio 2008). Altrettanto sintomatico è il fatto che nelle successive osservazioni 2 maggio 2008 egli si sia limitato ad avanzare l’impossibilità di un accertamento esatto della fattispecie, in particolare delle misure, chiedendo un sopralluogo, e solo in sede di gravame proclama apertamente la sua totale estraneità ai fatti.
6. Nel merito, l’insorgente contesta che il veicolo fosse d’ostacolo e creasse pericolo alla circolazione, asserendo quanto segue:
*“1) il posto descritto è ben visibile in quanto ci sono dei lampioni ai bordi della strada vedi foto 1 allegata*
*2)Tengo a precisare che sui lati della calla neve ci sono le bandierine vedi foto 2*
3) *Sapendo che il trattore a sella in questione è largo m 2,30 e la lama neve è larga m3 non vedo come poteva occupare il marciapiede + metà della carreggiata in quanto quest’ultima è larga m5, il marciapiede destro m 1,3 e quello sinistro m 2,5 v.foto 3 (…)”* (cfr. osservazioni 28 febbraio 2008, alle quali rinvia nel gravame).
L’agente denunciante, sollecitato a esprimersi in merito alle considerazioni del multato ha, dal canto suo, precisato quanto segue:
*“Al punto 1: Su Via __________ effettivamente ci sono dei lampioni, ma come detto in precedenza vi erano forti nevicate quindi malgrado i lampioni la visibilità era pessima.*
Al punto 2: Mi rifaccio al punto 1 in quanto la visibilità era pessima ed inoltre le piccole bandierine poste ai lati della cala non servono a segnalare un pericolo o un ostacolo fisso al centro della carreggiata per eventuali utenti della strada, ma bensì servono all’autista del Trattore a Sella per le manovre durante la guida.*
Al punto 3: Le misure scritte dal sig. __________ nella raccomandata non rispecchiano la realtà al momento dei fatti, in quanto, come detto in precedenza, sia la larghezza della carreggiata che quella del marciapiede erano ridotte, a causa del deposito di neve sgomberata accumulata su entrambi i lati (…)”* (cfr. rapporto di contro-osservazioni 17 aprile 2008).
7. In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
In concreto, balza subito agli occhi il fatto che l’insorgente non contesta che nelle circostanze di tempo dell’infrazione fossero cadute abbondanti nevicate e non si confronta affatto con la presenza di accumuli di neve ai lati della carreggiata e sul marciapiede, limitandosi a esporre un calcolo teorico dello spazio di transito disponibile – raffigurato sulla foto 3, scattata comunque sia oltre tre settimane dopo l’episodio –, calcolo invero basato sulla migliore delle ipotesi, ovvero quella in cui il veicolo sarebbe stato posteggiato in modo perfetto parallelamente alla facciata della vicina abitazione, grazie alla totale assenza di accumuli di neve e con il dispositivo spazzaneve messo in diagonale.
Alla luce delle considerazioni che precedono questo giudice ritiene che la versione dell’agente, il quale non può essersi inventato tutto di sana pianta, sia più credibile di quella dell’insorgente. Non si spiegherebbe altrimenti il suo intervento immediato per far spostare il mezzo.
Del resto, gli agenti, a differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Donde la fondatezza dell’addebito.
8. Infine, per quanto attiene all’ulteriore rimprovero mossogli, va detto che l’insorgente non contesta di aver ricevuto l’ordine di spostare il mezzo, ammettendo pure di non avervi dato seguito *(“Dopo aver parlato con l’agente __________ al telefono e avendo detto che non sarebbe stato possibile spostare il trattore a sella immediatamente…”;* cfr. osservazioni 28 febbraio 2008, punto 4). Neppure pretende di essersi concretamente adoperato per dar seguito all’ordine ricevuto.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere un ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.
9. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 e 2 19 cpv. 2 e 3, 41 cpv. 1bis ONC; 67 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).