Appellant v. Parking Enforcement: Visibility of Disabled Parking Signage
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a fine for parking in an unauthorized disabled parking space, arguing that the signage, specifically the yellow markings and the sign partially obscured by a tree, were not clearly visible at night. The court rejected the appeal, finding that the statement of the police officer who issued the ticket held greater evidentiary weight than the appellant's unsubstantiated claim of poor visibility, especially since the officer noted good lighting and provided a photograph showing the markings, albeit faded, were still sufficiently discernible, thereby upholding the original penalty for violating traffic regulations concerning restricted parking zones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 LCStr, Art. 65 cpv. 5 OSStr, Art. 79 cpv. 4 OSStr, Art. 90 cifra; Appellant v. Parking Enforcement: Visibility of Disabled Parking Signage: The court rejected the appeal, finding that the statement of the police officer who issued the ticket held greater evidentiary weight than the appellant's unsubstantiated claim of poor visibility, especially since the officer noted good lighting and provided a photograph showing the markings, albeit faded, were still sufficiently discernible, thereby upholding the original penalty for violating traffic regulations concerning restricted parking zones.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article criminalizing traffic violations was applied in the initial decision, which was confirmed in the final order.
This article regarding traffic rules was cited in the final orders as part of the basis for the decision.
This article regarding the obligation to obey road signs was cited in the final orders as part of the basis for the decision.
This article detailing rules for reserved parking for disabled persons was cited in the final orders as part of the basis for the decision.
This article regarding road markings that prohibit parking was cited in the final orders as part of the basis for the decision.
These procedural articles were cited as the basis for the court's decision on the appeal (receipt and review).
This article was cited to justify the imposition of legal fees and costs upon dismissal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2008.100 10866/808 · Bellinzona 12 agosto 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 aprile 2008 presentato da
RI 1, contro la decisione 18 aprile 2008 n 10866/808 emessa dalla CRTE 1 letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 18 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
*“Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.*
Fatti accertati il 9 novembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
Per
riservare posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale di *Parcheggio*(4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare *“Invalidi”*
(5.14). In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr).
Giusta l’art. 79 cpv. 4 OSStr le linee ai bordi della carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il parcheggio (gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di una targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o scaricare le merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono ostacolati.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non autorizzato su un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 240.1).
3. La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette norme – di avere parcheggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli invalidi in via __________ a __________ il 9 novembre 2007 alle 21.10.
4. L’insorgente non contesta di aver lasciato il veicolo nel posto indicato dalla polizia, ma si oppone alla multa, perché la segnaletica non sarebbe stata visibile. Nelle sue osservazioni 29 gennaio 2008 all’intimazione di contravvenzione ha precisato:
*“Come avevo già spiegato colla mia lettera del 2.12.07 mi ero fermata in via __________, __________, per andare al bagno del ristorante Universo per neanche 10 minuti.*
*Di notte con una luce abbastanza buia non potevo vedere la differenza tra una vecchia linea bianca o gialla. Il cartello per handicappati si trova in mezzo di un albero e non è visibile arrivando colla macchina. Davanti e dietro c’erano già altre macchine, e il posto sembrava un posto normale.*
*Non potete dare delle multe, se i segnali non sono ben chiari e visibili (e io vedo abbastanza bene)! Le linee erano quasi sparite, e il cartello che cosa fa nascosto in un albero?”*
5. L’agente accertatore, nelle contro-osservazioni 26 maggio 2008, ha invece rilevato:
*“Come già precisato nelle prime giustificazioni, effettivamente il cartello verticale era situato vicino ad un albero, comunque ben visibile, mentre la demarcazione sul campo stradale era regolarmente segnalata in giallo (colore giallo leggermente sbiadito).*
*Purtroppo sono riuscito a trovare solo una fotografia, di come si trovava la demarcazione sul campo stradale al momento della contravvenzione.*
*Preciso pure che sul luogo della contravvenzione vi è una buona illuminazione, quindi il parcheggio era ben visibile anche nelle ore notturne”*.
6. In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta la ricorrente, senza fornire elementi a sostegno della sua tesi, afferma che il cartello era in mezzo a un albero e che le linee gialle erano vecchissime e non si vedevano quasi neanche di giorno.
L’agente, da parte sua, pur ammettendo la vicinanza dell’albero al segnale verticale, sottolinea la perfetta visibilità sia di giorno sia di notte. Parimenti rileva che la demarcazione orizzontale era solo sbiadita.
Ora, un agente, a differenza del denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Del resto, le sue dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, un’accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta *Beweiswürdigkeit*).
Inoltre, in concreto l’agente di polizia ha rintracciato e fornito una fotografia della demarcazione orizzontale gialla scattata quattro mesi dopo l’infrazione (in seguito la segnaletica è stata totalmente rifatta e il parcheggio riservato agli invalidi tolto per vari motivi, cfr. rapporto di contro-osservazioni 26 maggio 2008), dalla quale si può notare, a conferma di quanto da lui espresso, che le righe e il simbolo raffigurante l’invalido erano sì sbiaditi, ma ancora sufficientemente visibili.
7. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente, forse anche a causa di una disattenzione dovuta alla fretta di recarsi in bagno, ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
A giusta ragione la __________ ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 120.-, pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione (n. 240.1), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).