Emissions Inspection Fine Appeal Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant contested a fine imposed for failing to submit a vehicle for the required periodic emissions inspection by the due date, which had expired eight months prior to being cited on January 4, 2007. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant, as the vehicle's keeper, was directly responsible for the violation of statutory obligations, regardless of the fact that the car was being driven by their son at the time, and that the general assertion of being a father of five was insufficient justification for reducing the penalty without further evidence of financial hardship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 59a cpv. 1 prima, Art. 96 ONC, Art. 103 cpv. 1 LCStr, Art. 59a ONC; Emissions Inspection Fine Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant, as the vehicle's keeper, was directly responsible for the violation of statutory obligations, regardless of the fact that the car was being driven by their son at the time, and that the general assertion of being a father of five was insufficient justification for reducing the penalty without further evidence of financial hardship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for imposing justice fees and costs following the dismissal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2007.88 7439/802 · Bellinzona 28 luglio 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 marzo 2007 presentato da
RI 1, contro la decisione 16 marzo 2007 n. 7439/802 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 24 aprile 2007 presentate dalle CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 16 marzo 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
*“Ha omesso di sottoporre il veicolo* __________*I __________* *entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali.”*
Fatti accertati il 4 gennaio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103,
106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una riduzione della multa.
C. La CRTE 1 con comunicazione 24 aprile 2007 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC, gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione.
Chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con la multa (art. 96 ONC, v. anche art. 103 cpv. 1 LCStr).
3. La CRTE 1 ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento. L'ultimo servizio di manutenzione era in effetti stato effettuato il 1° aprile 2004 ed era scaduto nell’aprile 2006 (v. rapporto di contravvenzione 19 gennaio 2007), ossia otto mesi prima del controllo effettuato dalla polizia cantonale il 4 gennaio 2007.
4. Il ricorrente non nega di per sé l’omissione che gli viene rimproverata, ma chiede in sostanza una riduzione della multa in quanto padre di una famiglia composta di cinque persone, senza ulteriormente circostanziare la propria situazione finanziaria.
Soggiunge che il giorno del controllo la vettura a lui intestata era condotta dal figlio, ignaro dell’inconveniente. Tale circostanza è tuttavia irrilevante ai fini del giudizio, ritenuto che l’art. 59a ONC sancisce gli obblighi del detentore del veicolo, che non corrisponde necessariamente al conducente. L’infrazione è pertanto imputabile direttamente al ricorrente, per aver violato i suoi obblighi in qualità di detentore.
Si noti, peraltro, che le infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale sono punibili anche se dovute a negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 7 CP).
5. Ciò posto, la decisione impugnata meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso giustificata – di per sé – dall’entità dell’infrazione.
In merito alla postulata riduzione della multa, la generica affermazione secondo cui è padre di una famiglia composta da cinque membri, non è, a non averne dubbio, sufficiente per giustificare qualsivoglia riduzione. In difetto di ulteriori elementi che attestino la sua situazione finanziaria, non vi è quindi spazio per scostarsi dalla decisione impugnata.
Da ultimo, si osserva che qualora il ricorrente non fosse in grado di pagare in un'unica volta la sanzione pecuniaria ha la possibilità di chiedere una rateazione dell'importo all'Ufficio esazione e condoni, competente in materia.
6. Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).