Compensation Fund Contribution Assessment Based on Finalized Tax Assessments Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision by a compensation fund which calculated mandatory old-age and survivors' insurance (AVS) contributions for the years 2003, 2004, and 2005 based on finalized direct federal tax assessments, arguing that the income determined by the tax authorities erroneously included non-business income. The court dismissed the appeal, reasoning that the social insurance court is generally bound by finalized tax assessments when calculating AVS contributions and cannot deviate unless there are manifest, easily correctable errors or the assessment relies on facts irrelevant to taxation but crucial for social insurance matters; since the appellant failed to contest the tax decisions when they became final (except for one year, where the remedy lies in tax revision), the compensation fund correctly based its contribution assessment on the binding fiscal data provided by the tax authorities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, Art. 3 cpv. 1 LAVS, Art. 4 cpv. 1 LAVS, Art. 9 cpv. 1 LAVS, Art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS, Art. 22 cpv. 1 OAVS; Compensation Fund Contribution Assessment Based on Finalized Tax Assessments Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the social insurance court is generally bound by finalized tax assessments when calculating AVS contributions and cannot deviate unless there are manifest, easily correctable errors or the assessment relies on facts irrelevant to taxation but crucial for social insurance matters; since the appellant failed to contest the tax decisions when they became final (except for one year, where the remedy lies in tax revision), the compensation fund correctly based its contribution assessment on the binding fiscal data provided by the tax authorities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to justify the court's decision being made by a single judge (procedural application in the reasoning section, confirmed by the structure of the decision).
Cited in the reasoning to support the binding nature of tax determinations on compensation funds, which is the basis for rejecting the appeal.
Cited in the reasoning regarding the power of compensation funds to evaluate income when tax authorities cannot provide data, supporting the legal framework used.
Cited in the reasoning as the basis for cantonal tax authorities establishing the relevant income for contribution calculation based on final federal tax assessments.
Cited in the reasoning to define how contribution income is established based on the result of the business year closed in that year.
Cited in the reasoning to define how independent income is established by deducting necessary general expenses from gross income.
Cited in the reasoning to define the income considered for contributions from the self-employed.
Cited in the reasoning as the basis for calculating contributions as a percentage of income from dependent and independent gainful activity.
Cited in the reasoning establishing that insured persons must pay contributions as long as they pursue gainful activity.
Cited in the reasoning establishing which persons are subject to mandatory insurance (those domiciled in Switzerland).
Cited in the dispositive concerning the allocation of legal costs (though not explicitly mentioned, its counterpart in cantonal law or implicitly through order 2 applies to costs).
Cited in the dispositive concerning the lack of costs if legal aid had been granted (not explicitly mentioned, but Order 2 implies handling of costs related to the rejection).
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 30.2007.65 ir/td · Lugano 19 dicembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2007 di
RI 1 contro
la decisione su opposizione del 4 settembre 2007 emanata da Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. Con decisione su opposizione 4 settembre 2007 la Cassa di compensazione CO 1 ha fissato i contributi personali dovuti da RI 1 per gli anni 2003, 2004 e 2005 fondandosi sul reddito conseguito dal signor RI 1 nei rispettivi anni e fissato nelle decisioni di tassazione dell'Imposta federale diretta.
Con il provvedimento 4 settembre 2006 CO 1 ha confermato le decisioni di fissazione dei contributi 12 luglio 2007 per il 2003 con cui è stato determinato l'importo complessivo dovuto in CHF 5'600.40 (comprensivo di CHF 22.20 quali spese amministrative ed assegni famigliari per CHF 87.-); 7 agosto 2007 per il 2004 con fissazione di un importo complessivo dovuto di CHF 7'437.20 e 7 agosto 2007 per il 2005 con fissazione di un importo dovuto di CHF 4'267.20.
B. Con atto 1° ottobre 2007 RI 1 evidenzia come, a causa di un impedimento del suo rappresentante egli non abbia contestato la tassazione 2003, per la tassazione 2004 e 2005 il reclamo non è stato interposto. Il ricorrente ammette che le decisioni di tassazione per i periodi di cui si tratta sono cresciute in giudicato ma considera che CO 1 "ritiene di non modificare" le decisioni - che nella calcolazione degli importi dovuti non vengono contestate da RI 1, ma delle quali viene criticato l'importo del reddito ritenuto - senza discutere con lui, "in effetti chi ha compilato la notifica di tassazione non ha tenuto conto di alcuni parametri che non dovevano essere assommati al reddito effettivamente conseguito".
Dal canto suo CO 1 propone la reiezione dell'impugnativa con osservazioni che il Tribunale ha dovuto sollecitare e pervenute il 22 novembre 2007.
Il Giudice delegato ha acquisito gli incarti fiscali del ricorrente ed ha convocato lo stesso ad un'udienza il 18 dicembre 2007.
in
diritto
in ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (Log; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
4. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre.
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
5. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e
2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N°
110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
7. In concreto CO 1 si è correttamente fondata sulle comunicazioni ottenute dalle autorità fiscali ticinesi e relative alla fissazione del reddito aziendale nelle decisioni di tassazione IFD 2003, 2004 e 2005.
Il calcolo operato dai funzionari appare corretto come è stato possibile accertare mediante l'acquisizione delle decisioni di tassazione. CO 1 ha proceduto considerando il reddito aziendale IFD cui ha aggiunto i contributi AVS AI IPG personali fatturati ed il valore dei costi d'amministrazione, in sé non contestato, che appare corretto così come l'importo CAF.
Alla luce dell'esame che incombe a questo Tribunale l'agire di CO 1 appare corretto. Il giudice, come indicato al precedente considerando 6, non può scostarsi, a meno di manifesti errori facilmente emendabili, dalla decisione di tassazione emessa dall'autorità competente.
In concreto lo stesso ricorrente ammette che le decisioni di tassazione sono cresciute in giudicato. Egli contesta la composizione del reddito ritenuto dal tassatore che comprenderebbe importi che non dovrebbero essere ritenuti nel reddito aziendale.
Pur comprendendo la difficile situazione del ricorrente il giudice non si trova qui, palesemente, in una delle circostanze che la giurisprudenza ammette per scostarsi delle decisioni di tassazione. Il signor RI 1 avrebbe dovuto salvaguardare i propri diritti dinanzi alle autorità fiscali impugnando le decisioni di tassazione emesse, cosa che ha fatto solo per la tassazione 2004 per la quale ha inoltrato reclamo.
Il
18 dicembre 2007 il signor RI 1 ha ribadito le sue contestazioni relative alle tassazioni con l'ipotesi di una richiesta di procedura di revisione che, in ambito fiscale, impone il realizzarsi di severe condizioni che spetterà all'autorità fiscali valutare e che non appaiono liquidate.
Trattandosi di un rimedio straordinario non occorre procedere alla sospensione della procedura qui in discussione, al ricorrente - in caso di accettazione della procedura di revisione - sarà possibile domandare la revisione del presente giudizio.
Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tasse di giustizia e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti