Company Appeal of Late Payment Interest Calculation on Social Security Contributions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA company that received an official assessment for social security contributions for the years 2000-2003, which was required to be paid within 30 days of invoicing, appealed the subsequent imposition of late payment interest calculated from the day after the invoice date rather than from the due date of the payment term. The court rejected the appeal, reasoning that based on the relevant regulations, contributions are considered paid only upon receipt by the compensation fund, and for outstanding contributions billed after the fact, late payment interest accrues starting the day following the invoice date until the date the payment is actually received, as specified by the applicable law concerning interest on overdue contributions for employers.
Regesto Legislator
UfficialeDatore di lavoro paga in ritardo i contributi paritetici.Interessi di mora da pagare,che vanno calcolati dalla fatturazione dei contributi da compensare (OAVS 41bis cpv.1 lett.b) e non dal giorno seguente la scadenza del trentesimo giorno entro cui potere pagare la fattura (OAVS 41bis cpv. 1 lett.b)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was used to justify the calculation of default interest starting the day after invoicing because the payment was late.
This article was used to establish the calculation method for the period of default interest (30 days per month).
This article was used to establish the 5% annual rate applied to the default interest calculation.
Cited in the reasoning regarding the composition of the court, but not explicitly in the final orders.
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Cited in the reasoning regarding the application of AVS rules to other contributions, but not explicitly in the final orders.
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Testo completo
Raccomandata Incarto n. 30.2007.58 TB · Lugano 4 dicembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice: · Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2007 di
RI 1 contro
la decisione su opposizione del 13 luglio 2007 emanata da Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. A
seguito di una revisione, con decisione di tassazione d'ufficio del 18 settembre 2006 (doc. A3), la Cassa CO 1 ha fissato in
Fr. 43'122,85 i contributi dovuti dalla società RI 1 per gli anni 2000-2003. L'importo doveva essere accreditato sul conto corrente della Cassa entro 30 giorni dalla data della fattura.
B. Il pagamento dei contributi dovuti paritetici AVS/AD/AF è giunto alla Cassa di compensazione il 22 novembre 2006, perciò il 30 maggio 2007 (doc. A1) l'Amministrazione ha fissato in Fr. 316,25 gli interessi di mora dovuti dalla società.
C. L'opposizione del 4 giugno 2007 (doc. A2) è stata respinta con decisione su opposizione del 13 luglio 2007 (doc. B), con cui la Cassa ha confermato il ritardo nell'avvenuto pagamento, ciò che implica il pagamento di interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data della fattura.
D. Con ricorso del 12 agosto 2007 (doc. I) la società ha chiesto che il calcolo degli interessi di mora sia fatto partire dal 18 ottobre 2006, ossia alla scadenza del termine entro cui doveva effettuare il pagamento.
Nella sua risposta del
6 settembre 2007 (doc. V) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, mentre la ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V
166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione di interessi di mora dovuti da RI 1 per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (2003). Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel corso del 2007. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione degli interessi di mora sono applicate le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l'anno 2003 di contribuzione.
nel merito
3. L'art.
14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).
Se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio (art. 14 cpv. 3 LAVS).
Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
Con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.
A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS, i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).
La Cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
Per quanto concerne il pagamento dei contributi arretrati, l'art. 39 cpv. 1 OAVS recita che se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di Compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. Per l'art. 39 cpv. 2 OAVS, i contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv.
2 OAVS).
Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione.
Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del
diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).
4. Nel caso in esame, con fattura del 18 settembre 2006 la Cassa di compensazione ha chiesto alla SA ricorrente il pagamento di Fr. 43'122,85 quali contributi paritetici AVS/AD/AF su un importo di Fr. 355'050.- ripreso come salari per gli anni 2000-2003, indicando che tale importo doveva essere versato entro 30 giorni (doc. A3).
Questo importo è stato accreditato sul conto della convenuta il 22 novembre 2006 (doc. 5), quindi oltre il termine impartito che scadeva invero il 18 ottobre 2006. Di conseguenza, il ritardo che ne è derivato ha generato degli interessi di mora a carico della SA ricorrente, la quale non contesta il principio stesso di dovere degli interessi di ritardo.
L'insorgente lamenta che gli interessi calcolati dalla Cassa in Fr. 316,25 decorrano già dal giorno successivo alla data della fatturazione, ossia il 19 settembre 2006, e non invece soltanto dalla scadenza del termine entro quando poteva regolare questa fattura, ovvero il 22 ottobre 2006.
A proposito del momento determinante a partire dal quale vanno calcolati gli interessi di mora per i datori di lavoro che devono compensare dei contributi salariali che non pagano entro 30 giorni, l'UFAS ha rilevato che (Pratique VSI 2000 pag. 131):
" (…) Pour
les cotisations arriérées réclamées pour les années antérieures en vertu de l'art. 39, les intérêts moratoires sont prélevés selon
la let. b. Les intérêts courent dès le 1er janvier de l'année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues. De
même, les employeurs doivent payer des intérêts moratoires sur les
cotisations réclamées après solde en vertu de l'art. 36 al. 4, si elles ne sont pas acquittées dans les 30 jours qui
suivent la facturation. Les intérêts courent dès la facturation (let. c)." (sottolineature della redattrice).
Circa il momento determinante per stabilire se il pagamento è avvenuto entro i termini stabiliti, va rilevato che l'art. 42 cpv. 1 OAVS è chiaro e non permette interpretazione alcuna. Infatti, come evidenziato in precedenza, secondo questo disposto i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Ancora l'UFAS recita che:
" Al. 1: Selon le Tribunal fédéral des assurances, les cotisations sont réputées payées dès réception du paiement par la caisse. Cette jurisprudence est reprise dans le règlement (ATF non publié du 3 avril 1997 en la cause S., H 347/96, consid. 2a)." (ibidem, pag. 134)
Dalla sentenza appena citata emerge che la fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento, bensì quando l'importo è accreditato sul conto della Cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM), il cui N. 4012 prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla Cassa di compensazione o le vengono accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento.
5. In concreto, le parti concordano sull'esistenza di un ritardo nel pagamento dei contributi dovuti. Pertanto, non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni dalla fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), rettamente l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS, ha calcolato gli interessi a partire dal giorno successivo la fatturazione fino a quello della ricezione del pagamento, quindi dal 19 settembre 2006 al 22 novembre 2006.
Altre soluzioni non sono possibili, nemmeno quella richiesta dalla società ricorrente contemplante un calcolo del ritardo soltanto a partire dal giorno seguente la scadenza del trentesimo giorno entro cui potere pagare la fattura.
Ai fini del calcolo degli interessi di mora, i mesi interi sono calcolati come aventi 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Quindi, per il periodo dal 19 settembre 2006 al 22 novembre 2006, la Cassa ha giustamente calcolato 64 giorni di mora (12 giorni nel mese di settembre + 30 giorni di ottobre + 22 giorni del mese di novembre). Applicando il tasso del 5% all'anno (art. 42 cpv.
2 OAVS) al capitale netto dei contributi paritetici da versare, ossia senza gli interessi di mora di Fr. 8'791,95 sorti a seguito della revisione della Cassa (doc. 6), si ottengono degli interessi di mora pari a Fr. 316,25 ([Fr. 43'676,05 – Fr. 8'791,95] x (64 giorni : 360 giorni) x 5 : 100; cfr. la predetta Circolare CIM).
Da quanto esposto discende che il ricorso va quindi respinto e la decisione impugnata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti