Speeding Fine Upheld Despite Distraction and Financial Hardship Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a traffic fine issued for driving 70 km/h in a 50 km/h zone, arguing for a remission or reduction of the penalty based on distraction while en route to a wedding and claiming limited financial resources due to unemployment. The court rejected the appeal, reasoning that the initial fine was justified by the severity of the speeding violation, the appellant failed to substantiate the alleged financial difficulties, and any request for installment payments falls under the jurisdiction of the appropriate collection authority, thus upholding the original decision and assessing court costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 22 cpv. 1 prima, Art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, Art. 90 cifra; Speeding Fine Upheld Despite Distraction and Financial Hardship Claim: The court rejected the appeal, reasoning that the initial fine was justified by the severity of the speeding violation, the appellant failed to substantiate the alleged financial difficulties, and any request for installment payments falls under the jurisdiction of the appropriate collection authority, thus upholding the original decision and assessing court costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section as the basis for imposing court fees and costs following the rejection of the appeal.
These articles, which formed the basis for the original penalty, are listed in the final section to confirm the underlying law when rejecting the appeal.
Cited in the final section to confirm the underlying law when rejecting the appeal.
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Testo completo
Incarto n. 30.2007.384 31916/805 · Bellinzona 7 maggio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 13 dicembre 2007 presentato da
RI 1 contro la decisione 30 novembre 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni 16 gennaio 2009 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 30 novembre 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 30.--, per i seguenti fatti accertati il
22 settembre 2007 in territorio di __________:
*“alla guida del veicolo __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.*
*Velocità accertata con apparecchio radar: 75 km/h.*
*Velocità punibile dedotta la tolleranza: 70 km/h.”;* che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorto con ricorso del 13 dicembre 2007, con il quale ha chiesto di condonargli la multa o, subordinatamente, di ridurgliela;
che, con scritto del 16 gennaio 2009 la Sezione della circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in
diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia;
che i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50”, Limite generale” (2.30.1) indicano in km/h la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr e art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di aver circolato nell’abitato di __________ alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 70 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che l’insorgente non contesta l’infrazione ascrittagli, ma postula il condono della multa o quantomeno una riduzione della stessa;
che, a tale fine, il ricorrente, sostenendo di non essersi accorto di aver superato il limite di velocità consentito a causa di una distrazione mentre si stava recando ad un matrimonio di amici, chiede di tenere conto che non è sua consuetudine infrangere le regole della circolazione e, soprattutto, che dispone di limitate risorse finanziarie per il mantenimento della sua famiglia dal momento che è senza lavoro;
che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione risulta - di per sé - giustificata dalla relativa gravità della trasgressione perpetrata;
che il ricorrente non ha inoltre minimamente circostanziato le sue asserite difficoltà finanziarie
che in siffatte evenienze, considerata altresì la facoltà di chiedere una rateizzazione all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per accordare né la riduzione, né tantomeno il condono della sanzione. Quest’ultima decisione compete peraltro unicamente alla predetta autorità;
che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).