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30.2007.376 • PP TI 30.2007.376 Generato dall'IA

Co-Owner Parking Dispute Overruled Fine for Private Area Infringement

Numero d'incarto 30.2007.376
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant was fined for unlawfully parking a vehicle in a marked private area, pursuant to provisions designed to prevent unauthorized parking by an indeterminate group of people. The court allowed the appeal and annulled the decision because the appellant, being a co-owner of the property, was involved in an internal dispute regarding the use of common areas (specifically, visitor parking), which should be resolved under property law regulations rather than the exceptional procedure intended for preventing general trespass, compounded by the fact that the opposing party failed to substantiate the proper signage required for the penalty.

Regesto Legislator

Ufficiale

Uso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

Parole chiave

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multa per divieto di sosta procedura di infrazione proprietà privata area di parcheggio violazione della precedenza illecita violenza

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
Cited for establishing the judge's jurisdiction, the appellant's standing, and the timeliness of the appeal, supporting the admissibility of the review process.
Art. 12 LPContr
Cited to justify that the appeal could be judged based on the case file, as part of the procedural handling.
Art. 375bis CPC
Secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv.
Art. 375ter cpv. 2 CPC
In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).
art. 375bis e 375ter CPC
Cited in the final listing of relevant articles, though the actual annulment is based on the *misapplication* of these rules to an internal condominium dispute.
art. 712 e segg. CC
Mentioned as the proper legal remedies to resolve disputes between co-owners concerning common areas, contrasting with the inappropriate use of Art. 375bis CPC.
art. 1 LPContr
Cited in the final listing of relevant articles, though its specific application in the dispositive is procedural (related to admissibility/jurisdiction).
art. 64 LPContr
The court decided not to impose procedural fees ('Non si prelevano né tasse né spese'), which corresponds to the provisions on costs in this procedure.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 375bis e 375ter CPC

The court implicitly uses these articles as the basis for the initial ruling being appealed, but ultimately annuls the decision because the procedure under these articles was deemed inapplicable to the specific facts concerning a co-owner's use of common areas.

art. 4 LPContr.

Cited for establishing the judge's jurisdiction, the appellant's standing, and the timeliness of the appeal, supporting the admissibility of the review process.

art. 12 LPContr.

Cited to justify that the appeal could be judged based on the case file, as part of the procedural handling.

art. 712 e segg. CC

Mentioned as the proper legal remedies to resolve disputes between co-owners concerning common areas, contrasting with the inappropriate use of Art. 375bis CPC.

art. 1 LPContr.

Cited in the final listing of relevant articles, though its specific application in the dispositive is procedural (related to admissibility/jurisdiction).

art. 375bis e 375ter CPC

Cited in the final listing of relevant articles, though the actual annulment is based on the *misapplication* of these rules to an internal condominium dispute.

art. 64 LPContr

The court decided not to impose procedural fees ('Non si prelevano né tasse né spese'), which corresponds to the provisions on costs in this procedure.

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Testo completo

Incarto n. 30.2007.376 32044/807 · Bellinzona 3 giugno 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 dicembre 2007 presentato da

RI 1, contro la decisione 30 novembre 2007 n. 32044/807 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 24 gennaio 2008 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr 10.-, per i seguenti motivi:

*"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente Giudice di pace”.*

Fatti accertati il 7 ottobre 2007 in territorio di __________ (e non __________, sede dello Studio fiduciario e immobiliare che

amministra e rappresenta il __________ a __________, come erroneamente indicato nella decisione impugnata). La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro predetta pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, con comunicazione 24 gennaio 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).

In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).

3. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.

La decisione impugnata trae origine dal rapporto di denuncia 8 ottobre 2007 (che indica un presunto utilizzo illecito del posteggio riservato ai visitatori per tre giorni consecutivi, dal 7 al 9 ottobre 2007, giorno invero successivo alla denuncia) presentato dalla __________ SA in rappresentanza della Comunione dei comproprietari del condominio __________, di cui al fondo

4. Il ricorrente non nega di per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di non aver commesso nessuna infrazione asserendo che:

*“Al momento della registrazione, il veicolo ZH __________ era posteggiato regolarmente sul parcheggio visitatori della ditta “__________”.*

*La ditta “__________” esegue i lavori di manutenzione correnti per l’immobile dei proprietari: __________

– __________ – __________ alla Via __________ come pure alla Via __________, __________*.

*Il veicolo ZH __________ è a disposizione della ditta “__________” in caso di bisogno per effettuare la manutenzione.*

*Al momento della denuncia, stavano eseguendo i lavori annuali di manutenzione dei giardini degli immobili, per incarico dei proprietari*.

*Di conseguenza non è riscontrabile alcuna violazione del regolamento dei parcheggi a seconda dell’art. 375, dato che il posteggiare un veicolo per scopi di manutenzione viene praticato già da più di 15 anni. Inoltre non esiste alcun cartello di divieto a norma dell’art. 375 in tal sito, con accesso dalla Via __________, __________.*

*La denuncia da parte dell’amministrazione della “__________SA” viene di conseguenza respinta fermamente in quanto infondata e illecita”.*

5. Chiamata a pronunciarsi sulle giustificazioni addotte dall’insorgente, l’amministrazione ha specificato quanto segue:

*“L’infrazione è avvenuta tra l’altro anche di domenica, giorno festivo, in cui non è permesso effettuare lavori di manutenzione. Inoltre, il signor __________ è condomino e possiede un posteggio a lui assegnato. Pertanto mal vediamo per quale motivo debba occupare il posteggio visitatori oppure altre aree* (con riferimento alle fotografie accluse al rapporto di denuncia, ndr). *A questo riguardo rimandiamo anche al regolamento della casa, approvato dall’assemblea ordinaria del 4.11.2000 che recita all’art. 4:*

*[“]… omissis ….; gli utenti devono occupare unicamente i posti auto interni o esterni a loro assegnati, pena l’adozione di provvedimenti legali; … omissis …”* (cfr. scritto 23 gennaio 2008).

6*. In concreto, sebbene l’insorgente non abbia minimante reso verosimile la giustificazione addotta (producendo ad esempio una fattura relativa ai lavori di manutenzione effettuati da questa fantomatica ditta “__________”, la cui ragione sociale farebbe invero pensare a un’attività legata al commercio di prodotti), il ricorso deve comunque essere accolto per i motivi esposti appresso.

Come già anticipato, scopo dell’art. 375bis CPC è quello di permettere all’avente diritto di inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito del proprio fondo a scopo di posteggio.

Nel campo d’applicazione di questa disposizione rientrano quindi tutte le fattispecie in cui una persona, priva di un diritto sul fondo in oggetto, ne fa uso per posteggiare il proprio veicolo.

Diversa è invece la situazione quando la vertenza vede protagonista un avente diritto del fondo, in specie il comproprietario di una proprietà per piani, che non si attiene a quanto disciplinato dal regolamento in relazione all’uso di parti comuni, come avvenuto in concreto, ritenuto che l’immobilizzazione è stata constatata nel posteggio riservato ai visitatori dell’immobile e in un’area adiacente (la quale sarebbe di principio coperta dalla portata del divieto generale di parcheggiare sancito dall’art. 375bis CPC). In tali casi, le contestazioni devono essere risolte conformemente a quanto previsto nel regolamento d’uso o, in sua assenza, con i rimedi propri a questo campo del diritto (cfr. art. 712 e segg. CC). Ne consegue che nella fattispecie concreta l’utilizzo della procedura ex art. 375bis CPC non può essere protetta da questo giudice, in quanto non conforme allo scopo previsto dalla legge.

Aggiungasi per di più che la denunciante non si è confrontata con la censura sollevata dal ricorrente in relazione all’assenza della debita segnaletica che concretizza il divieto (circostanza che non può invero essere smentita sulla base della documentazione fotografica agli atti).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: