Fine Reduction for Traffic Violations Despite Procedural Error
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a prior administrative decision that imposed a fine for operating a motorized bicycle while performing a wheelie, which impeded safe maneuverability, and for having an unapproved muffler modification. The appellant argued that the initial authority failed to consider observations submitted before the decision, which were sent but never received by the police, and cited financial hardship due to being an apprentice. The court found that while the failure to consider the observations violated the right to be heard, nullification was unnecessary because the appellant did not contest the facts but merely requested a reduction in the fine based on their financial status. Consequently, the court partially granted the appeal, reducing the fine from CHF 250 to CHF 150, deeming it proportionate to the negligence, and exceptionally waived collection of court fees and costs due to the appellant's personal and financial situation.
Regesto Legislator
UfficialeEseguire un movimento che impedisce la manovra sicura del veicolo; apportare al motoveicolo una modifica (apparato silenziatore) senza sottoporlo a nuovo esame
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the warning as the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited as a possible ground for appeal to the Federal Tribunal.
Cited as a possible ground for appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the general basis for filing an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning for the decision, although the specific ground for reformulating the penalty is tied to proportionality and mitigating circumstances, this article is listed in the final list of cited provisions for the judgment.
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Cited in the reasoning for the decision regarding the right to be heard (even if the consequence was avoided for reasons of procedural economy), this article is listed in the final list of cited provisions for the judgment.
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Testo completo
Incarto n. 30.2007.367 33195/802 · Bellinzona 23 aprile 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 dicembre 2007 presentato da
RI 1, contro la decisione 7 dicembre 2007 n. 33195/802 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 18 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 7 dicembre 2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizi di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 14 ottobre 2007 in territorio di __________:
*“Alla guida del motoveicolo TI __________ eseguiva un movimento (circolazione su una sola ruota) che impediva la manovra sicura* *del veicolo. Inoltre al motoveicolo è stata apportata una modifica (apparato silenziatore) senza sottoporlo a nuovo esame”;* che il ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice lamentando da un lato il fatto che l’autorità di prime cure non ha tenuto conto, nell’emanazione della decisione impugnata, delle osservazioni al rapporto di contravvenzione da lui presentate il 23 ottobre 2007 e sottolineando dall’altro lato che non dispone di grossi mezzo finanziari per far fronte al pagamento della multa, in quanto apprendista;
che in concreto il ricorrente dà atto che le osservazioni datate 20, ma spedite il 23 ottobre 2007 per posta semplice – e non già per plico raccomandato, ciò che avrebbe permesso di comprovare l’avvenuto invio – non sono mai pervenute alla Polizia comunale, ragion per cui quest’ultima ha trasmesso l’incarto alla CRTE 1 indicando che non sono state presentate giustificazioni (cfr. croce apposta in basso);
che di conseguenza la CRTE 1 si è pronunciata considerando, suo malgrado a torto, che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;
che in linea di principio la mancata presa in considerazione delle osservazioni prima dell’emanazione della decisione comporta l’annullamento della decisione in ordine per violazione del
diritto di essere sentito;
che l’annullamento in ordine avrebbe come conseguenza la ripresa ex novo della procedura;
che motivi di economia processuale non giustificano in concreto, per quel che si dirà in appresso, di procedere all’annullamento in ordine;
che il ricorrente infatti, pur sottolineando la mancata intenzionalità delle infrazioni e dimostrando tutto il suo rincrescimento per l’accaduto, non le contesta, ma si limita in sostanza a chiedere una riduzione della multa in considerazione del suo statuto di apprendista;
che – alla luce di tutte le circostanze del caso concreto – questo giudice ritiene che una multa di fr. 150.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa (la negligenza è infatti punibile in applicazione dell’art. 100 cifra 1 LCStr) e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere accolto nella misura che precede e la multa ridotta a fr. 150.-, con conseguente adeguamento degli oneri processuali di primo grado;
che l’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr); tuttavia, tenuto conto della situazione personale e finanziaria evocata dalla ricorrente, questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio;
per questi motivi visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 96 ONC; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).