Parking Fine Affirmation on Private Property
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant was fined for illegally parking a vehicle on private property explicitly marked with a judge-authorized prohibition sign. The appellant argued they had arranged to pay a yearly fee for parking, but the court reasoned that regardless of any alleged arrangement or payment, the appellant lacked the required visible authorization displayed on the windshield, as mandated by the regulations governing the use of the private parking area designated for authorized personnel, thus affirming the initial decision to impose the fine.
Regesto Legislator
UfficialeUso illecito, allo scopo di posteggiare, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles were cited as the basis for rejecting the appeal and confirming the original decision regarding the fine for illegal parking.
Cited as the legal basis for imposing justice fees and costs upon the appellant following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2007.358 30700/803 · Bellinzona 22 aprile 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 novembre 2007 presentato da
RI 1, contro la decisione 23 novembre 2007 n. 30700/803 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 3 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 23 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di
fr. 10.-, per i seguenti motivi:
*“Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.*
Fatti accertati il 24 settembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1), il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase). In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate – di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 24 settembre 2007 dalle ore 14.00 alle ore 14.20.
La decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia di pari data, presentato da un agente della __________ SA Lugano per conto del DFE, Sezione della logistica, in rappresentanza della Repubblica e Cantone del Ticino, proprietaria per i 4/5 del fondo in questione (in comproprietà con il Comune di __________, proprietario per il rimanente 1/5) sul quale sorge la locale Scuola media.
4. Il ricorrente non contesta di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma giustifica il proprio agire, asserendo quanto segue: *“Ma qualcuno sa leggere che io pago per posteggiare? Non ho ancora ricevuto la fattura e nemmeno il cartellino ma ho regolarmente chiesto alla direzione l’uso del parcheggio”* (cfr. ricorso 27 novembre 2007 nel mezzo).
Già in sede di osservazioni 5 novembre 2007 allo scritto 23 ottobre 2007 della __________ SA, dopo aver specificato che per recarsi al lavoro, così come per motivi di fretta e praticità aveva lasciato l’auto dov’era anche se aveva finito di scaricare materiale (ciò che configura a tutti gli effetti l’immobilizzazione del suo veicolo quale parcheggio), egli dichiarava che: *“Ho recentemente confermato alla direzione il pagamento della tassa annua dovuta e dunque, penso non sussistano più i termini per una multa. L’agente in questione poi, non mi ha nemmeno chiesto se avevo pagato la tassa annua dovuta!”.*
5. In concreto, dallo scritto 23 ottobre 2007 della __________ SA si evince che:
*“Il sedime è privato e debitamente segnalato da cartelli di divieto* (circostanza che in definitiva l’insorgente, cognito dei luoghi, non contesta, sebbene in sede di osservazioni
17 ottobre 2007 egli eccepiva che nel punto in cui aveva parcheggiato non vi erano cartelli segnaletici di nessuna sorta, ndr).
*Gli utenti che non sono in possesso della regolare autorizzazione (da esporre sul parabrezza), non possono usufruire dei parcheggi citati.*
*Il suolo dove era posteggiata l’auto è privato ed il cartello si trova all’ingresso dell’area. Come da foto allegata, non era in nessun modo evidente che l’utente stava procedendo ad un carico o scarico merce (…)”.*
Orbene, scopo della segnaletica qui in esame, a non averne dubbio, è quello di garantire anzitutto un posteggio ai dipendenti dell’istituto scolastico in possesso dell’apposita autorizzazione con vignetta, da esporre sul veicolo a comprova del diritto di parcheggiare.
Checché ne dica l’insorgente sull’asserita richiesta di poter usufruire del parcheggio (richiesta della quale non ha specificato la data e che per di più ha addotto solo in seconda battuta, dopo essersi peraltro lamentato, nella prima comparsa scritta, sul prezzo dei posteggi “ufficiali”), risulta pacifico che al momento della constatazione dell’infrazione egli non era titolare, né del resto lo ha mai preteso, di un’autorizzazione per parcheggiare sul sedime in parola e anche volendo ammettere – per ipotesi – che lo fosse stato, egli avrebbe dovuto esporre l’autorizzazione in modo ben visibile sul parabrezza (un’eventuale dimenticanza in tal senso sarebbe comunque punibile per negligenza). Certo è che non incombeva all’agente della __________ SA sincerarsi che egli fosse in possesso dell’autorizzazione; spettava semmai a lui attivarsi per tempo, quantomeno prima dell’inizio delle lezioni scolastiche, al fine di ottenere l’autorizzazione. Non disponendo quindi di nessuna autorizzazione, il parcheggio rilevato tra le 14 e le 14.20 non era consentito.
In conclusione, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata (che si noti, per inciso, compete esclusivamente alla Sezione della circolazione e non già all’agente di sicurezza chiamato ad accertare eventuali infrazioni).
6*. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).