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30.2007.324 • PP TI 30.2007.324 Generato dall'IA

Appeal of Hit-and-Run Fine Over Ignored Evidence and Credible Excuse

Numero d'incarto 30.2007.324
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a traffic violation fine imposed for hitting a parked vehicle and leaving the scene, arguing that the initial decision maker failed to consider the mitigating circumstances presented, including the claim that the noise from shifting cargo after swerving to avoid an animal masked the sound of the impact, thereby preventing realization of the collision. The court upheld the appeal, first finding the original decision voidable due to a procedural violation of the right to be heard because the appellant's electronic observations were admittedly not reviewed, and further ruling on the merits that the explanation for not stopping—that the noise of falling cargo disguised the impact while swerving to avoid an animal in a narrow road—was credible under the circumstances, leading to the acquittal of the charges and cancellation of the fine.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 Cost, Art. 31 cpv. 1 LCStr, Art. 32 cpv. 1 LCStr, Art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; Appeal of Hit-and-Run Fine Over Ignored Evidence and Credible Excuse: The court upheld the appeal, first finding the original decision voidable due to a procedural violation of the right to be heard because the appellant's electronic observations were admittedly not reviewed, and further ruling on the merits that the explanation for not stopping—that the noise of falling cargo disguised the impact while swerving to avoid an animal in a narrow road—was credible under the circumstances, leading to the acquittal of the charges and cancellation of the fine.

Parole chiave

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multa disciplinare delitto di fuga circostanza attenuante violazioni delle norme procedurali prove credibili diritto di essere sentito Violazione del diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 29 Cost.

Cited in the final orders, although the main ground for decision was the procedural violation (right to be heard) leading to the annulment of the decision.

Art. 31 cpv. 1 LCStr

Cited in the final orders as part of the legal framework applicable to the case being judged de novo.

Art. 32 cpv. 1 LCStr

Cited in the final orders as part of the legal framework applicable to the case being judged de novo.

Art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr

Cited in the final orders as part of the legal framework applicable to the case being judged de novo.

Art. 90 cifra 1 LCStr

Cited in the final orders as part of the legal framework applicable to the case being judged de novo.

Art. 92 cifra 1 LCStr

Cited in the final orders as part of the legal framework applicable to the case being judged de novo.

Art. 3 cpv. 1 ONC

Cited in the final orders as part of the legal framework applicable to the case being judged de novo.

Art. 4 cpv. 1 ONC

Cited in the final orders as part of the legal framework applicable to the case being judged de novo.

Art. 56 cpv. 4 ONC

Cited in the final orders as part of the legal framework applicable to the case being judged de novo.

Art. 1 segg. LPContr

Cited in the final orders, pertaining to the procedure for the appeal being decided.

Art. 12 LPContr

This article was cited in the reasoning to establish that the appeal could be judged based on the file, but it is NOT explicitly listed in the dispositive orders (1, 2, 3). Therefore, it is excluded.

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Testo completo

Incarto n. 30.2007.324 27100/804 · Bellinzona 9 febbraio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 ottobre 2007 presentato da

RI 1, contro la decisione 12 ottobre 2007 n. 27100/804 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 31 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che con decisione 12 ottobre 2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti fatti accertati il 30 luglio 2007 in territorio di __________:

*“Alla guida dell’autofurgone TI __________, a suo dire per evitare un animale, frenava e sterzava verso destra urtando una vettura parcheggiata. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge”.* che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 24 ottobre 2007 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

che con comunicazione 31 ottobre 2007 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio; precisa inoltre che, per un’involontaria dimenticanza, le osservazioni 18 settembre 2007 inviate per posta elettronica dal ricorrente non sono state stampate e pertanto non sono state prese in considerazione;

considerato in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che con rapporto di

contravvenzione 3 settembre 2007 la CRTE 1 ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del qui ricorrente per aver urtato una vettura parcheggiata,

frenando e sterzando verso destra, nel tentativo di evitare un animale, e per aver in seguito abbandonato il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge, omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza indugio, la polizia.

che con lettera 18 settembre 2007 spedita per posta elettronica all’indirizzo indicato sul rapporto, l’insorgente ha formulato le proprie giustificazioni in merito all’accaduto;

che tuttavia la CRTE 1, come

riconosciuto nello scritto 31 ottobre 2007, ha omesso di stampare le predette osservazioni, che non sono pertanto state vagliate nell’emanazione della

decisione;

che, a non averne dubbio, la mancata presa in considerazione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la CRTE 1 si è quindi pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui addotte;

che tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);

che stando così le cose la decisione va annullata, riservata la facoltà all'autorità dipartimentale di riassumere *ex novo* il procedimento contravvenzionale;

che, a ben vedere, alla luce delle circostanze illustrate nel gravame – peraltro invocate sin dal suo verbale d’interrogatorio 31 luglio 2007 e ribadite in sede di osservazioni – la risoluzione va annullata anche nel merito;

che l’insorgente ha infatti da subito sostenuto che:

*“(…) Mentre percorrevo la strada Via __________ a senso unico, e stretta con veicoli parcheggiati alla destra rispetto alla mia direzione di marcia, giunto quasi al termine di detta via un animale seppur di taglia piccola mi attraversava la strada. Di riflesso frenavo e sterzavo per evitarlo. Non so se ho evitato l’investimento dell’animale, ma sta di fatto che i fusti di birra che si trovavano sul cassone a causa della manovra di sterzata e frenata si rovesciavano causando rumore. Guardavo dietro e notando che nulla era caduto all’esterno del cassone continuavo la mia marcia. Non mi rendevo assolutamente conto che nel frangente avevo urtato la fiancata centrale di una vettura parcheggiata alla mia destra. Nel caso mi fossi accorto mi fermavo senza problemi (…)”.* (cfr. verbale di interrogatorio 31 luglio 2007, pag. 1 e 2);

che nel gravame, così come nelle precedenti osservazioni, egli ha ribadito che *“sicuramente il rumore ed il contraccolpo del materiale caduto sul ponte del furgone hanno coperto il rumore ed il colpo del contatto con l’auto parcheggiata, per cui in quel momento non avevo nessun motivo di fermarmi”,* precisando di essersi assunto i danni *“solo in quanto il luogo e l’orario dei fatti collimavano più o meno al mio passaggio ed il fatto che la mattina successiva, nel deposito della __________ SA, mi accorgevo, mentre sopraggiungeva una pattuglia della Polizia, di un danno all’estremità del ponte del furgone”;* che sebbene la versione del ricorrente non sia stata confermata dai passanti che hanno segnalato l’episodio alla danneggiata (che sono malauguratamente rimasti sconosciuti), la stessa non appare d’acchito priva di credibilità: in particolare, è verosimile che il rumore e il contraccolpo dovuti alla caduta dei fusti di birra sul pianale del furgone, abbiano potuto dissimulare le conseguenze dell’urto, avvenuto di striscio;

che inoltre, nelle circostanze concrete (nottetempo, nucleo, strada stretta a senso unico con parcheggi laterali), la manovra intrapresa dall’insorgente per evitare l’asserito ostacolo improvviso e imprevedibile non appare inadeguata; d’altra parte non vi sono indizi che inducano a credere che egli circolasse a velocità inadeguata;

che in definitiva egli va prosciolto dagli addebiti mossigli;

che il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 31 cpv. 1,

32 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: