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30.2007.32 • PP TI 30.2007.32 Generato dall'IA

Hemp Cultivation Fine Reduction for Lack of Notification

Numero d'incarto 30.2007.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a significant fine imposed for cultivating 81 hemp plants without the legally required prior notification to the relevant authority, arguing good faith, lack of stupefying purpose, and disproportionality of the penalty relative to their financial means and the offense's nature. The court dismissed the good faith defense, noting the appellant's prior knowledge of notification obligations and past dealings with hemp cultivation, and deemed the quantity non-trivial, emphasizing that the notification requirement serves vital state monitoring purposes regardless of perceived harm to third parties. Nevertheless, considering the appellant's declared income and the concrete circumstances, the court partially granted the appeal, reducing the fine substantially from over fr. 7,450 to fr. 1,000 as a more proportionate sanction.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 13 cpv. 1 LCan, Art. 3 cpv. 1 RLCan, Art. 15 cpv. 1 LCan, Art. 13 cpv. 5 LCan; Hemp Cultivation Fine Reduction for Lack of Notification: The court dismissed the good faith defense, noting the appellant's prior knowledge of notification obligations and past dealings with hemp cultivation, and deemed the quantity non-trivial, emphasizing that the notification requirement serves vital state monitoring purposes regardless of perceived harm to third parties. Nevertheless, considering the appellant's declared income and the concrete circumstances, the court partially granted the appeal, reducing the fine substantially from over fr. 7,450 to fr. 1,000 as a more proportionate sanction.

Parole chiave

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riduzione della multa coltivazione di canapa infrazioni riguardanti la canapa diritto agrario notificazione della decisione situazione finanziaria Coltivare canapa senza notificarla all'Ufficio permessi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Art. 13 cpv. 1 LCan
Per l’art. 13 cpv. 1 LCan la coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del
Art. 3 cpv. 1 RLCan
Conformemente all’art. 3 cpv.
Art. 15 cpv. 1 LCan
100'000.- (art. 15 cpv. 1 LCan).
Art. 13 cpv. 5 LCan
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan.
Art. 100 cpv. 1 LTF
This article governs the deadline for filing a constitutional appeal, mentioned in the concluding warning section.
art. 13 e 15 LCan
These articles were cited in the preamble to the final orders and relate to the violation that led to the partial upholding of the appeal (fines concerning cannabis cultivation).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 13 e 15 LCan

These articles were cited in the preamble to the final orders and relate to the violation that led to the partial upholding of the appeal (fines concerning cannabis cultivation).

art. 1, 3 e 4 RLCan

These articles were cited in the preamble to the final orders and relate to the specific regulatory violations leading to the fine.

art. 1 segg. LPContr

These articles were cited in the preamble to the final orders, indicating the application of procedural rules governing the appeal process.

Art. 100 cpv. 1 LTF

This article governs the deadline for filing a constitutional appeal, mentioned in the concluding warning section.

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Testo completo

Incarto n. 30.2007.32 07 20003/302 · Bellinzona 3 dicembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 febbraio 2007 presentato da

RI 1, difeso da: Lic.iur. DI 1, , contro la decisione 19 gennaio 2007 n. 07 20003/302 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 23 febbraio 2007 presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. Con decisione 19 gennaio 2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 7’450.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 800.- e alle spese di fr. 50.-, per aver coltivato 81 piante di canapa senza notificarle all’Ufficio dei permessi della CRTE 1, Bellinzona.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una congrua riduzione della multa.

C. La CRTE 1, nelle sue osservazioni 23 febbraio 2007, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

2. Per l’art. 13 cpv. 1 LCan la coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del

7 dicembre 1998.

Conformemente all’art. 3 cpv.

1 RLCan la notifica dell’inizio della coltivazione deve essere inoltrata all’Ufficio dei permessi e alla Polizia cantonale con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa.

Le contravvenzioni alla legge e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.- (art. 15 cpv. 1 LCan).

3. La CRTE 1 rimprovera al multato - in applicazione delle predette disposizioni – di aver coltivato 81 piantine di canapa senza previamente notificarle all’Ufficio dei permessi.

4. Il ricorrente, dal canto suo, non contesta la fattispecie rimproveratagli dall’autorità di prime cure, ma invoca anzitutto la sua *“perfetta buona fede”*, nella misura in cui le sementi utilizzate gli sarebbero state offerte gratuitamente in occasione di una fiera sulla canapa tenutasi a Berna, per cui ha ritenuto che si potessero coltivare senza ulteriori formalità, considerato altresì che la coltivazione non aveva, a suo dire, nessuno scopo stupefacente. Sostiene poi che la multa è sproporzionata per rapporto alle sue capacità finanziarie, come pure al tipo di contravvenzione commessa, ritenuto che non ha causato alcun pregiudizio a terzi; inoltre la stessa risulta di gran lunga superiore a multe inflitte in procedimenti contravvenzionali simili per gravità e importanza (violazioni alla LSan o alla Les pubb) o penali paragonabili.

5. In concreto, analogamente a quanto rilevato dall’autorità di prime cure, risulta difficile credere alla buona fede - comunque sia non liberatoria - del ricorrente; basti pensare che egli stesso ha ammesso di essere perfettamente a conoscenza dell’obbligo di notifica, ma di non essersi preoccupato di effettuare la necessaria notifica vista l’ “esigua” quantità di piantine (cfr. verbale di interrogatorio 22 settembre 2006, pag. 2/3) e di non opporsi alla loro distruzione per *“non avere inutili problemi”,* ammettendo quindi senza riserve la propria responsabilità.

Non va poi disatteso che in un recente passato egli è stato oggetto di procedimenti penali a dipendenza di coltivazione di canapa (doc. Q: avvenuta negli anni 2002, 2003 e 2004), ambito questo a lui noto, per cui si può tranquillamente escludere che l’infrazione sia stata commessa per negligenza, come preteso in sede di gravame.

Il fatto che la coltivazione – che non può certo essere ritenuta di esigue proporzioni (alla luce della documentazione fotografica agli atti; basti inoltre pensare che la legge prevede l’eventuale esonero dall’obbligo di notifica per “singole piantine”; cfr. art. 13 cpv. 5 LCan) - non abbia comportato, a detta del ricorrente, alcun pregiudizio a terzi, non è rilevante ai fini del giudizio e della commisurazione della pena, in quanto la notifica è volta a garantire la messa in atto dei dovuti controlli da parte della Polizia, la quale è chiamata a intervenire se il tipo di canapa coltivato non rispetta la legislazione federale. L’omissione di notificare le piante coltivate rende quindi vana l’efficacia di tali controlli e, in sostanza, lo scopo perseguito dalla legge di monitorare e contenere un fenomeno altrimenti dilagante.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

6. Quo alla commisurazione della multa, tenuto conto del reddito dichiarato dal ricorrente e di tutte le circostanze del caso concreto, questo giudice ritiene che una multa di fr. 1’000.- sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Per quanto attiene al raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag. 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 par. 47 consid. 2c).

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nella misura che precede e la multa ridotta a fr. 1'000.-, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di questa sede.

Relativamente all’istanza di ammissione dell’assistenza giudiziaria (*recte*: gratuito patrocinio, l’estensione di tale beneficio in punto alle tasse e spese di giustizia non essendo prevista in campo penale) formulata in sede di gravame, la stessa non può essere decisa da questo giudice, la sua competenza non risultando dalla LPContr, silente al riguardo. Per il che, in applicazione degli art. 26 e segg. Lag, l’incarto va trasmesso al giudice dell'istruzione e dell'arresto, competente in merito.

per questi motivi visti gli 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-.

2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. L'incarto è trasmesso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto per quanto di sua competenza.

4. Intimazione a:

DI 1, CRTE 1,

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).