Appeal Against Traffic Fine Annulled Due to Violation of Right to Be Heard
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant was fined for illegally overtaking another vehicle by crossing the safety line near a pedestrian crossing. The reviewing court found that the initial departmental decision to impose the fine was flawed because it failed to consider the appellant's written justifications submitted prior to the decision, which constituted a violation of the right to be heard. Consequently, the court accepted the appeal and annulled the contested decision, allowing the administrative authority the option to restart the violation procedure anew without penalty fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 Cost, art. 1 segg. LPContr; Appeal Against Traffic Fine Annulled Due to Violation of Right to Be Heard: The reviewing court found that the initial departmental decision to impose the fine was flawed because it failed to consider the appellant's written justifications submitted prior to the decision, which constituted a violation of the right to be heard. Consequently, the court accepted the appeal and annulled the contested decision, allowing the administrative authority the option to restart the violation procedure anew without penalty fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the grounds for the decision alongside procedural rules to support the ruling.
Cited in the grounds for the decision regarding the applicable procedural law for the appeal.
Cited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal (though not explicitly in the dispositive, the decision is based on the LPContr framework).
Cited in the reasoning section to justify judging the case based on the file (procedural basis).
Testo completo
Incarto n. 30.2007.307 27077/809 · Bellinzona 27 gennaio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 ottobre 2007 presentato da
RI 1, contro la decisione 12 ottobre 2007 n. 27077/809 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 26 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 12 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle
spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
*“Alla guida del veicolo TI __________ eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”.*
Fatti accertatiil 26 agosto 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1; 73 cpv. 6 lett. a OSStr;
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. Con comunicazione 26 ottobre 2007 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Con rapporto di contravvenzione 29 agosto 2007 la Polizia comunale __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver effettuato il superamento di un veicolo in marcia oltrepassando la linea di sicurezza demarcata sul campo stradale, nei pressi di un passaggio pedonale.
Con scritto 3 settembre 2007, prodotto con il gravame, l’insorgente – senza contestare di per sé la fattispecie ascrittagli – ha formulato le proprie giustificazioni in merito all’accaduto.
Il 24 settembre 2007 la Polizia comunale ha trasmesso CRTE 1 il rapporto di contravvenzione senza le predette osservazioni, verosimilmente mai giunte a destinazione, ma del cui invio non vi è tuttavia motivo di dubitare.
La CRTE 1 ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni.
3. E' indubbio che la mancata presa in considerazione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la CRTE 1 si è quindi pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui addotte.
Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata in ordine. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere *ex novo* il procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: