Failure to Consider Justifications Violated Right to Be Heard
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant was fined for failing to prevent a driver from operating an overloaded truck, but the initial authority issued the decision without considering the appellant's written justifications, which were likely misdirected to a different department due to an incorrect address. The court accepted the appeal, ruling that the failure to consider the submitted observations violated the appellant's right to be heard, consequently annulling the original decision while allowing the administrative authority to resume the penalty procedure anew, and waiving any fees or costs for the appeal judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 15 LPContr; Failure to Consider Justifications Violated Right to Be Heard: The court accepted the appeal, ruling that the failure to consider the submitted observations violated the appellant's right to be heard, consequently annulling the original decision while allowing the administrative authority to resume the penalty procedure anew, and waiving any fees or costs for the appeal judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe text cites this article in the reasoning section to establish jurisdiction, admissibility, and active legitimacy, but it is listed in the final 'per questi motivi' section, implying its relevance to the overall ruling structure, even if not the main ground for the verdict itself.
This article governs the waiver of fees and costs for the current judgment, as ordered in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 30.2007.266 23988/805 · Bellinzona 26 gennaio 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 settembre 2007 presentato da
RI 1, contro la decisione 14 settembre 2007 n. 23988 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 23 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 14 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
*"Non ha impedito, secondo le sue possibilità, al signor __________, di circolare con l’autocarro TI __________ sovraccarico”.*
Fatti accertati il 24 luglio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1, 100 cifra 2 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con comunicazione 23 ottobre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. Il 7 agosto 2007 la Polizia cantonale stradale, Ufficio contravvenzioni, Camorino ha avviato nei confronti del ricorrente una procedura ordinaria per i fatti qui posti a giudizio, intimandogli il relativo rapporto di contravvenzione, con l’assegnazione del termine 15 giorni per presentare osservazioni.
Con scritto semplice datato 21 agosto 2007 e spedito al *“Dipartimento delle finanze e economia, Uff. contravvenzioni”* a __________, egli ha formulato le proprie giustificazioni in merito all’addebito mossogli (*“Egregi Signori, in merito alle due intimazioni di contravvenzione indicate a margine di cui una indirizzata al nostro autista signor __________ e spedite in data 07.08.2007, ci permettiamo inoltrare le seguenti giustificazioni: si era purtroppo verificato un momentaneo guasto del sistema informatico di carico”*).
Le predette osservazioni – del cui invio non vi è motivo di dubitare – non sono verosimilmente mai pervenute all’autorità che ha emesso il rapporto di contravvenzione, ovvero alla Polizia cantonale (con ogni probabilità a causa dell’indirizzo impreciso), ragion per cui la stessa ha trasmesso alla CRTE 1 l’incarto, indicando, a torto, che non erano state presentate giustificazioni (cfr. crocetta apposta in basso a sinistra sul rapporto di contravvenzione).
L’autorità di prime cure ha quindi emesso la risoluzione oggetto del presente procedimento, senza tenere conto delle osservazioni formulate dal ricorrente.
3. È indubbio che la mancata presa in considerazione delle predette osservazioni prima di emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente.
Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
In queste circostanze, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata in ordine, fatta salva per l’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere *ex novo* il procedimento contravvenzionale. L’esito del gravame induce a rinunciare al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli 29 Cost; 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: