Appeal Regarding Parking Fine Based on Incorrect Parking Disc Setting
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a traffic fine issued for parking over the authorized duration by more than four hours, claiming they mistakenly used an old parking disc set to 09:30 instead of their actual arrival time of approximately 13:40, and alleged an officer assured them the ticket would be cancelled. The court rejected the appeal and confirmed the fine because, although police reports are not inherently conclusive, the appellant admitted to incorrectly setting the disc, and there was no evidence to support their claim of arriving at 13:40, whereas the officer's documented finding of the 09:30 setting at 15:42 led to the penalty for exceeding the limit by over four hours.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 48 cpv. 2 OSStr, Art. 90 cifra, Art. 15 LPContr; Appeal Regarding Parking Fine Based on Incorrect Parking Disc Setting: The court rejected the appeal and confirmed the fine because, although police reports are not inherently conclusive, the appellant admitted to incorrectly setting the disc, and there was no evidence to support their claim of arriving at 13:40, whereas the officer's documented finding of the 09:30 setting at 15:42 led to the penalty for exceeding the limit by over four hours.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese provisions were explicitly listed as the legal basis ('per questi motivi, visti gli art. ...') for confirming the original decision by rejecting the appeal in order 1.
This article governs the imposition of legal costs upon rejection of the appeal, as ordered in point 2.
Testo completo
Incarto n. 30.2007.156 13578/805 · Bellinzona 6 agosto 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 29 maggio 2007 presentato da
RI 1 contro la decisione 18 maggio 2007 emessa d CRTE 1 viste le osservazioni 27 giugno 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 18 maggio 2007, ha inflitto a RI
1 una multa di fr. 100.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 7 febbraio 2007 in territorio di __________;
*“ha posteggiato il veicolo TI __________ superando di oltre 4 ore la durata di parcheggio autorizzata”*;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 29 maggio 2007, con il quale chiede l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 27 giugno 2007 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, secondo l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;
che, giusta l’art. 48 cpv. 2 OSStr, i segnali “Parcheggio con disco” (4.18) e “Fine del parcheggio con disco” (4.19) indicano l’inizio e la fine di un’area di circolazione in cui i conducenti di autoveicoli devono utilizzare un disco per il parcheggio conformemente all’allegato 3 numero 1. Il segnale “Parcheggio con disco” ha il seguente significato: Senza ulteriore indicazione di una limitazione temporale (zona blu): durante i giorni feriali per i veicoli il tempo di parcheggio limitato vale dalle ore 08.00 alle 19.00. Se la limitazione è valevole pure la domenica e i giorni festivi, bisogna indicarlo su una tavola complementare. Il disco secondo l’allegato 3 numero 1 disciplina la durata di parcheggio (lett. a). Con ulteriore indicazione di una limitazione temporale: i veicoli possono essere posteggiati al massimo durante il periodo indicato sulla tavola complementare; la limitazione temporale del parcheggio deve essere di almeno mezz’ora (lett. b). Il conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione conformemente al capoverso 2 deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Le indicazioni del disco non devono essere modificate prima della partenza del veicolo (cpv. 4). Se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo autorizzato. E’ vietato spostare l’autoveicolo su un posto di parcheggio vicino (cpv. 8);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che per il superamento della durata di parcheggio autorizzata per più di 4 ore, ma non più di 10 ore, è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 200 lett. c dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di aver superato di oltre 4 ore la durata di parcheggio autorizzata;
che il ricorrente afferma di aver parcheggiato il proprio veicolo in un posteggio in “zona blu” alle ore 13:40 circa, dimenticandosi di indicare l’ora effettiva di arrivo sul disco. A suo dire, il disco riportava l’ora di arrivo di una precedente sosta e non era nemmeno stato posizionato in modo corretto sul cruscotto (cfr. ricorso);
che l’insorgente sostiene altresì di aver riferito tali circostanze il giorno seguente all’ausiliario di polizia denunciante, riconoscendo d’aver erroneamente posizionato il disco, ma ritenendo esagerato ed inveritiero il conteggio delle ore di superamento della durata di parcheggio autorizzata. Il denunciante gli avrebbe inoltre assicurato che avrebbe annullato la contravvenzione (cfr. ricorso);
che la Polizia comunale di __________ nelle proprie contro-osservazioni 25 giugno 2007 ha dichiarato che il predetto ausiliario non rammenta di aver comunicato al ricorrente che avrebbe provveduto all’annullamento della contravvenzione. Egli avrebbe elevato regolare rapporto di contravvenzione dopo aver constatato che il disco posizionato sul cruscotto indicava quale ora di arrivo le “09.30” (cfr. rapporto di contro-osservazioni);
che dal rapporto di contravvenzione 22 marzo 2007 risulta che l’infrazione è stata constatata alle ore 15.42 (cfr. rapporto di contravvenzione);
che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che, nel caso concreto, il ricorrente riconosce di non aver indicato, in buona fede, l’ora esatta di arrivo sul disco e non vi è motivo di dubitare che l’orario indicato fosse quello rilevato dall’ausiliario denunciante, il quale, oltretutto, non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;
che, per contro, non vi è alcuna prova circa la veridicità dell’affermazione del ricorrente, secondo cui avrebbe parcheggiato il proprio veicolo alle 13:40 circa, ragione per cui la multa per superamento della durata di parcheggio autorizzata di oltre 4 ore deve essere confermata;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 48 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).