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30.2007.122 • PP TI 30.2007.122 Generato dall'IA

Appeal Against Fine for Working Without Permit Based on Subsequent Law

Numero d'incarto 30.2007.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed for working without the requisite permit between January 16 and January 26, 2006, arguing they had relied on assurances from an official that their work situation was in order, despite the permit only being valid from January 27, 2006. The court accepted the appeal and annulled the decision, reasoning that although the prior law required a permit for a change of employment, the appellant, being a non-EU/EFTA national, benefited from the later-enacted, more lenient Federal Law on Foreign Nationals (LStr), specifically Article 38(2), which granted holders of a residence permit for gainful employment the right to work anywhere in the country without needing authorization to change jobs, applying the principle of *lex mitior* (more lenient law).

Regesto Legislator

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Art. 3 cpv. 3 LDDS, Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 6 cpv. 1 OLS, Art. 29 cpv. 1 prima, Art. 23 cpv. 6 LDDS; Appeal Against Fine for Working Without Permit Based on Subsequent Law: The court accepted the appeal and annulled the decision, reasoning that although the prior law required a permit for a change of employment, the appellant, being a non-EU/EFTA national, benefited from the later-enacted, more lenient Federal Law on Foreign Nationals (LStr), specifically Article 38(2), which granted holders of a residence permit for gainful employment the right to work anywhere in the country without needing authorization to change jobs, applying the principle of *lex mitior* (more lenient law).

Parole chiave

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permessi di lavoro diritto al lavoro diritto estero cambiamento d'impiego diritto di soggiorno violazione degli oneri dell'autorizzazione Svolgere un'attività lavorativa sprovvisto del necessario permesso

Disposizioni normative citate

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Art. 3 cpv. 3 LDDS
Cited in the final orders, although the decision finds the appellant should be acquitted based on the more favorable LStr.
Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Art. 6 cpv. 1 OLS
È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Art. 29 cpv. 1 prima
Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 29 cpv. 1 prima e seconda frase OLS, che istituisce un obbligo proprio della persona straniera).
Art. 23 cpv. 6 LDDS
2'000.- e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr.
Art. 45 RLaLPS-extra
rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).
Art. 126 cpv. 1 LStr
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 38 cpv. 2 LStr

Cited in the final orders as the legal basis for granting the appeal (implicitly, as the appellant benefits from the more favorable law).

art. 1 segg. LPContr

Cited in the final orders regarding the admissibility and handling of the appeal.

art. 45 RLalps-extra CE/AELS

Cited in the final orders, likely for context regarding the prior law applied by the lower authority, even though the decision ultimately favors the appellant based on LStr.

art. 6 OLS

Cited in the final orders, although the decision finds the appellant should be acquitted based on the more favorable LStr.

art. 3 cpv. 3 LDDS

Cited in the final orders, although the decision finds the appellant should be acquitted based on the more favorable LStr.

Non si prelevano né tasse né spese

Order to waive court fees and costs following the acceptance of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2007.122 07 214/307 · Bellinzona 1 settembre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 maggio 2007 presentato da

RI 1 contro la decisione 20 aprile 2007 n. __________ emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, viste le osservazioni 18 maggio 2007 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. La Sezione dei permessi

e dell'immigrazione con decisione 20 aprile 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

fr. 10.-, per i seguenti motivi:

*"Ha lavorato in qualità di pacherista-operaio, dal 16.01.2006 al 26.01.2006, a favore della ditta __________, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”.*

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLalps-extra CE/AELS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione, nelle osservazioni 18 maggio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 29 cpv. 1 prima e seconda frase OLS, che istituisce un obbligo proprio della persona straniera).

Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver lavorato in qualità di pacherista-operaio, dal 16 al 26 gennaio __________ a favore della ditta __________, con sede a __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività.

4. Il ricorrente, dal canto suo, contesta la fattispecie ascrittagli, come segue:

*“La ditta __________, in data 28.12.__________ aveva notificato per iscritto alla Sezione del permessi (*recte: Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona*), che a partire dal 01.01.__________ sarei stato alle dipendenze della __________. Essendo assente per ferie avremmo provveduto ad inoltrare la domanda per il cambiamento del permesso solo in un secondo tempo. Trasmessa tale richiesta mi era stato comunicato che non potevo iniziare il lavoro presso la __________ il 01.01.__________, ma solo il 16.01.__________ e così è stato. Il funzionario della Sezione (*recte: Ufficio regionale degli stranieri*), signor __________., che ha parlato con la signora __________, responsabile del personale, ha confermato che il caso era in regola, pertanto sia io che la ditta abbiamo ritenuto che fosse tutto in ordine”.*

Conclude, asserendo che *“da un controllo approfondito ho notato che il permesso in effetti era valido solo a partire dal 27.01.__________, a suo tempo non ho dunque controllato bene gli incarti, ma solamente perché il funzionario incaricato aveva assicurato che la

pratica era corretta e che il permesso veniva rilasciato a partire dal 16.01.__________”*(cfr. ricorso 2 maggio 2007).

5. Nella fattispecie concreta, ci si potrebbe invero chiedere se il gravame non debba essere accolto in virtù del principio della buona fede in campo amministrativo, ritenuto che l’asserzione dell’insorgente circa la rassicurazione ottenuta, seppur verbalmente, da un funzionario dell’Ufficio regionale degli stranieri - autorità competente, non tanto per la concessione dei permessi veri e propri, ma per il rilascio di informazioni - sembra plausibile; ciò si potrebbe anche spiegare con il fatto che non vi è stato un vero cambiamento del posto di lavoro, bensì una successione a livello di società riconducibili al medesimo gruppo (“__________”), prova né è che la sede sociale, la carta intestata, il recapito postale e telefonico della nuova ditta sono rimasti invariati.

La questione può tuttavia essere lasciata indecisa, in quanto il gravame deve comunque essere accolto per i seguenti motivi. In effetti, il ricorrente, in qualità di cittadino di uno Stato (Bosnia e Erzegovina) che non beneficia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo protocollo (in vigore dal 1° aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera in materia di stranieri e alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito, va detto che il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la Legge federale sugli stranieri (LStr), la quale ha per scopo, da un lato, di rendere più favorevole lo statuto giuridico degli stranieri extra-comunitari (allineandolo, a determinate condizioni, a quello delle persone che beneficiano dell’ALC) e di semplificare le procedure per gli stranieri, come pure per i datori di lavoro e le autorità, in modo tale da garantire l’integrazione e, dall’altro, di lottare contro gli abusi e il lavoro nero, ciò che ha comportato l’inasprimento delle sanzioni penali. Con l’entrata in vigore della LStr è stata abrogata la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; e, tra le altre, l’Ordinanza federale che limita l’effettivo degli stranieri, OLS), fermo restando che alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1 LStr).

Per quanto qui interessa, tra le innovazioni di rilievo è stata introdotta una maggiore mobilità geografica e professionale all’interno della Svizzera, sancita dagli art. 37 e segg. LStr, per cui gli stranieri che hanno soddisfatto le severe condizioni di ammissione (soglia d’entrata elevata), possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera. Inoltre il cambiamento di professione e d’impiego nel contesto di un soggiorno durevole non sottostà più ad autorizzazione (cfr. inoltre Messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 2002, pag. 3367; FF 2002 3327).

In effetti, l’art. 38 cpv. 2 LStr sancisce che il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera; inoltre egli non necessita di un’autorizzazione per cambiare impiego.

Considerato che, come emerge dagli atti, il ricorrente era già in possesso di un permesso di dimora “B” con attività, deve in concreto trovare applicazione il predetto disposto, siccome a lui più favorevole rispetto all’art. 29 cpv. 1 OLS, in virtù del noto principio della *lex mitior.*

Aggiungasi che la LStr non istituisce alcun obbligo di notifica per lo straniero che, titolare di un permesso, cambia la propria sede di lavoro, purché tale cambiamento non comporti contestualmente la modifica del luogo di residenza (art. 12 cpv. 2 e

15 LStr e 15 OASA).

Così stando le cose, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese.

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;

38 cpv. 2 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS , 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: