Emission Test Deadline Violation Fine Appeal Rejection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought a reduction of a fine imposed for failing to submit a vehicle for the mandatory exhaust gas emission control check by the prescribed deadline, with the initial authority having fined the vehicle owner CHF 500 plus costs for the violation, which the appellant acknowledged but attributed to unintentional negligence stemming from family commitments. The court rejected the appeal, reasoning that the offense is punishable even if due to negligence, irrespective of the vehicle's actual use or subsequent compliance, and found the original sanction to be appropriate and proportional to the gravity of the established infraction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 59a cpv. 1 prima, Art. 59a cpv. 2 lett. a ONC, Art. 96 ONC, Art. 103 cpv. 1 LCStr; Emission Test Deadline Violation Fine Appeal Rejection: The court rejected the appeal, reasoning that the offense is punishable even if due to negligence, irrespective of the vehicle's actual use or subsequent compliance, and found the original sanction to be appropriate and proportional to the gravity of the established infraction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the preamble to the decision, preceding the dispositive, indicating its application in deciding the rejection of the appeal and the allocation of costs.
This provision was cited in the preamble to the decision, preceding the dispositive, indicating its application in determining the basis for the initial sanction upheld by the final order.
This provision was cited in the preamble to the decision, preceding the dispositive, indicating its application in determining the basis for the initial sanction upheld by the final order.
This provision was cited in the preamble to the decision, preceding the dispositive, indicating its application in determining the basis for the initial sanction upheld by the final order.
This provision was cited in the preamble to the decision, preceding the dispositive, indicating its application in determining the basis for the initial sanction upheld by the final order.
This provision was cited in the preamble to the decision, preceding the dispositive, indicating its application in determining the basis for the initial sanction upheld by the final order.
This provision was cited in the preamble to the decision, preceding the dispositive, indicating its application in determining the basis for the initial sanction upheld by the final order.
This provision was cited in the final warning regarding the time limit for filing an appeal to the Federal Supreme Court, but not in the actual dispositive orders (1, 2, 3).
This provision was cited in the final warning regarding the possibility of appealing to the Federal Supreme Court, but not in the actual dispositive orders (1, 2, 3).
Testo completo
Incarto n. 30.2007.111 8968/809 · Bellinzona 28 luglio 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 aprile 2007 presentato da
RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione 30 marzo 2007 n. 8968/809 emessa d CRTE 1 viste le osservazioni 4 maggio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione di Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che la Sezione della circolazione con decisione 30 marzo 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:
*"Ha omesso di sottoporre il veicolo __________ entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”;*
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; art. 59a cpv. 1, 96 ONC;
che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite di sua moglie, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una riduzione della multa;
chela Sezione della circolazione, con comunicazione 4 maggio 2007, si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico ogni 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito – se non è applicabile alcun’altra disposizione penale – con la multa (art. 96 ONC, con riferimento all’art. 103 cpv. 1 LCStr);
che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in qualità di detentore – di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “*al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali*”;
che, come si evince dagli atti, l’ultimo servizio di manutenzione era scaduto nel dicembre __________ (v. rapporto di contravvenzione 2 febbraio __________), ossia oltre tredici mesi prima del controllo effettuato dalla polizia il 2 febbraio __________;
che il ricorrente, non nega di aver commesso l’infrazione ravvisata dall’autorità di primo grado, ma fa notare che la vettura (nel frattempo regolarmente collaudata) è stata usata raramente e solo per brevi tratte dalla moglie, la quale nei mesi precedenti l’accertamento è stata particolarmente impegnata a causa di seri motivi famigliari, per cui le è sfuggita la scadenza del certificato delle emissioni dei gas di scarico; in sostanza, trattandosi di una negligenza del tutto involontaria, postula una riduzione della multa;
che le argomentazioni addotte non sono tuttavia liberatorie;
che in effetti l’infrazione commessa è punibile anche se dovuta a negligenza (art.
100 cifra 1 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 1 CP) a prescindere dai chilometri percorsi dal veicolo, che è sempre stato in circolazione, e quindi dall’uso effettivo;
che nemmeno la successiva regolarizzazione della situazione (ammesso che contestualmente al collaudo sia stato effettuato il controllo delle emissioni dei gas di scarico) è sufficiente per esimere l’insorgente dalla sanzione inflittagli;
che le ulteriori - e non meglio precisate - giustificazioni evocate nel gravame a sostegno del mancato controllo del sistema antinquinamento (che, si noti per inciso, non era scaduto da qualche mese, bensì da oltre un anno) non consentono di scostarsi dalla decisione impugnata, né tanto meno di concedere un’eventuale riduzione della multa;
che in definitiva la violazione ascritta all’insorgente, non contestata, giustifica la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione, la quale risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che in ogni caso è data facoltà al ricorrente di chiedere una rateazione dell'importo all'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia;
che in siffatte evenienze il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, art. 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; art. 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).