Traffic Violation Fine Appeal for Financial Hardship
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed for failing to stop at a stop sign, entering an intersection, and colliding with another vehicle, primarily seeking a reduction of the fine due to a precarious financial situation following the birth of a second child. The court upheld the original decision, reasoning that the offense was inherently serious and dangerous, justifying the imposed sanction, and found that the appellant failed to sufficiently substantiate the claimed financial hardship to warrant a reduction, though noting the possibility of requesting deferred payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 36 cpv. 1 prima, Art. 14 cpv. 1 ONC, Art. 90 cifra; Traffic Violation Fine Appeal for Financial Hardship: The court upheld the original decision, reasoning that the offense was inherently serious and dangerous, justifying the imposed sanction, and found that the appellant failed to sufficiently substantiate the claimed financial hardship to warrant a reduction, though noting the possibility of requesting deferred payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the final order (point 1) as part of the legal basis for confirming the original decision regarding the traffic offense.
This provision was cited in the final order (point 1) as part of the legal basis for confirming the original decision regarding the traffic offense.
This provision was cited in the final order (point 1) as part of the legal basis for confirming the original decision regarding the traffic offense.
This provision was cited in the final order (point 1) as part of the legal basis for confirming the original decision regarding the traffic offense.
This provision was cited in the final order (point 1) as part of the legal basis for confirming the original decision regarding the traffic offense.
This provision was cited in the final order (point 1) as part of the legal basis for confirming the original decision regarding the traffic offense.
This provision was cited in the final order (point 1) as part of the general legal basis for confirming the original decision.
These procedural articles governed the review of the appeal, which was rejected in order 1.
This provision, cited in the warning, relates to the possibility of filing a final appeal to the Federal Tribunal, but it is not cited in the operative part (dispositive) of the current judgment.
This provision, cited in the warning, relates to the deadline for filing a final appeal, but it is not cited in the operative part (dispositive) of the current judgment.
This provision, cited in the warning, relates to the possibility of filing a constitutional appeal, but it is not cited in the operative part (dispositive) of the current judgment.
Although not explicitly cited in the dispositive, the imposition of costs (Art. 2) is a necessary consequence of the rejection of the appeal, which typically falls under procedural cost rules; however, since no specific cost article from the LTF/CPC was explicitly mentioned in order 2, no specific cost provision from the text can be included based strictly on the rule (only Art. 1 segg. LPContr was cited as procedural basis for the decision).
Testo completo
Incarto n. 30.2006.88 5796/607 · Bellinzona 29 gennaio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 marzo 2006 presentato da
RI 1, contro la decisione 10 marzo 2006 n. __________ emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 19 gennaio 2007 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 10 marzo 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese fr. 80.-, per i seguenti fatti accertati il 16 dicembre 2005 in territorio di Viganello:
*"Alla guida della vettura TI __________ ometteva di fermarsi ad uno ‘stop’, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra”.* che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr;
che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza una riduzione della multa;
che la CRTE 1, con comunicazione 19 gennaio 2007, dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv.
1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSStr);
che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha
diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione senza fermarsi a un segnale di "stop" ed essersi scontrato con un autoveicolo avente la precedenza;
che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma postula una riduzione della multa in considerazione della sua precaria situazione finanziaria dovuta alla nascita del secondo figlio;
che la gravità e la pericolosità dell’infrazione commessa dall'insorgente giustificano - di per sé - la sanzione inflitta dalla CRTE 1;
che oltretutto, pur essendo comprensibile che la nascita del secondo figlio abbia potuto avere un’incidenza sulla condizione economica del ricorrente, egli non ha ulteriormente circostanziato le sue asserite difficoltà;
che in siffatte evenienze non vi è spazio alcuno per una riduzione della multa, il ricorso dovendo pertanto essere respinto;
che in ogni caso rimane salva la possibilità del ricorrente di chiedere il pagamento dilazionato della multa all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia;
che vista la particolarità della fattispecie si giustifica prelevare una tassa di giustizia ridotta e contenere le spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1, CRTE 1
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).