Appeal Against Fine for Mobile Phone Use Due to Failure to Consider Timely Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant was fined for operating a motor vehicle while using a handheld telephone, an infraction for which the initial decision held that no observations were submitted within the legal timeframe. The appellate court found that the initial authority had violated the appellant's right to be heard because the appellant *had* submitted a written objection to the police within the deadline, which asserted non-liability and suggested another person was driving, but this written objection was not forwarded to or considered by the initial authority when issuing its decision. Consequently, the court upheld the appeal and annulled the initial decision because the failure to consider the timely submission violated procedural rights, although the initial authority retained the option to reopen the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 Cost, art. 1 segg. LPContr; Appeal Against Fine for Mobile Phone Use Due to Failure to Consider Timely Objection: The appellate court found that the initial authority had violated the appellant's right to be heard because the appellant *had* submitted a written objection to the police within the deadline, which asserted non-liability and suggested another person was driving, but this written objection was not forwarded to or considered by the initial authority when issuing its decision. Consequently, the court upheld the appeal and annulled the initial decision because the failure to consider the timely submission violated procedural rights, although the initial authority retained the option to reopen the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final reasoning as part of the legal basis for the decision to grant the appeal.
Cited in the final reasoning as part of the legal basis for the decision to grant the appeal (procedural framework).
Used in the reasoning section to establish competence, standing, and timeliness, which are prerequisites for judging the appeal (procedural basis for admissibility mentioned in reasoning, but is not explicitly listed in the final dispositive orders 1, 2, 3).
Used in the reasoning section to establish the possibility of judging based on the file (procedural basis for the procedure, but is not explicitly listed in the final dispositive orders 1, 2, 3).
Testo completo
Incarto n. 30.2006.79 5651/606 · Bellinzona 15 gennaio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 marzo 2006 presentato da
RI 1, contro la decisione 10 marzo 2006 n. 5651/606 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 27 marzo 2006 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 10 marzo 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:
*“Ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’ ”.*
Fatti accertatiil 2 settembre 2005 in territorio di Losone.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. Con comunicazione 27 marzo 2006 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. La CRTE 1 rimprovera al multato, come detto, di aver circolato con il veicolo targato TI __________impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’; sempre stando all’autorità di primo grado *“nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”.*
Il 15 novembre 2005, per i
fatti suddetti, la Polizia comunale di Losone ha avviato una procedura ordinaria nei confronti del ricorrente mediante intimazione di un rapporto di contravvenzione, assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni con l’avvertenza che, trascorso tale termine, la documentazione sarebbe stata trasmessa alla CRTE 1 (cfr. avvertenza di cui al citato rapporto).
3.Il ricorrente, nel suo gravame, negando l’addebito mossogli per i motivi già esposti in un precedente scritto del 12 settembre 2005 che faceva seguito all’intimazione del rapporto di contravvenzione, in cui precisava di non essere stato alla guida della vettura al momento dell’accertamento dei fatti, lamenta in sostanza di aver contestato l’infrazione - contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata - con il predetto scritto (allegato al ricorso; si noti per inciso che nel medesimo il ricorrente evocava la possibilità di aver prestato la propria vettura alla sorella, fornendone le generalità).
4. In concreto, come si evince dall’incarto della CRTE 1 acquisito d’ufficio agli atti, il rapporto di contravvenzione è stato trasmesso alla CRTE
1 il 7 febbraio 2006 senza la presa di posizione del ricorrente di cui al predetto scritto, pervenuto alla Polizia entro il termine quindicinale e del cui effettivo inoltro non vi è motivo di dubitare. In proposito si rileva che la Polizia comunale, invitata dall’autorità di prime cure a fornire precisazioni sui fatti, non si è invero pronunciata sulle osservazioni del ricorrente, senza quindi contestarne specificatamente l’esistenza (cfr. rapporto di contro-osservazioni 24 marzo 2006).
5. In definitiva, l’autorità di primo grado non ha dunque preso in considerazione il predetto scritto per l’emanazione della propria decisione, ritenuto che ne è entrata in possesso unicamente il 13 marzo 2006 (cfr. timbro d’entrata), contestualmente al gravame erroneamente inoltrato alla medesima autorità dal ricorrente e in seguito trasmesso per competenza a questa Pretura.
6. E' indubbio che la mancata trasmissione dello scritto in questione viola il
diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui addotte.
Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
7. Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere un eventuale procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
per questi motivi visti gli art. 29 Cost, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse, né spese per questo giudizio.
3. Intimazione a:
RI 1, CRTE 1
Il presidente: La segretaria: