Appeal Against Traffic Fine Annulled Due to Violation of Right to be Heard
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a traffic authority's fine imposed for driving a vehicle with two tires lacking sufficient anti-skid tread and for not carrying the required driving and vehicle licenses. The court sustained the appeal and annulled the decision because the authority incorrectly determined that no observations were submitted by the appellant; the authority's failure to transmit the appellant's submitted justifications and counter-observations violated the appellant's right to be heard, making the original resolution voidable, thus requiring annulment while allowing the authority to resume the procedure.
Regesto Legislator
UfficialeCircolazione con il veicolo avente due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti e senza avere con sé la licenza di circolazione e di condurre.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as a basis for accepting the appeal and annulling the decision due to violation of the right to be heard.
Cited in the final orders as a basis for accepting the appeal and annulling the decision (procedural basis for appeal).
Testo completo
Incarto n. 30.2006.5 32234/408 · Bellinzona 7 agosto 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 gennaio 2006 presentato da
RI 1 contro la decisione 2 dicembre 2005 n. 32234/408 emessa dalla Sezione della circolazione, Bellinzona viste le osservazioni 18 gennaio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 2 dicembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 240.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
*“Ha circolato con il veicolo TI __________ avente due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti. Inoltre non aveva con sé le licenze.”*
Fatti accertatiil __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 10 cpv. 4, 29, 93 cifra 2, 99 cifra 3 LCStr; 58 cpv. 4,
219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. Con comunicazione 18 gennaio 2006 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Con rapporto di contravvenzione 17 ottobre 2005 la Polizia cantonale di Camorino ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver circolato con il veicolo targato TI __________ avente due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti e per non aver portato seco né la licenza di condurre né la licenza di circolazione del veicolo.
Il 9 novembre 2005 la Polizia cantonale ha trasmesso all’Ufficio giuridico della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, con l’indicazione che sono state presentate *“le giustificazioni e le controsservazioni”* (cfr. crocetta apposta in basso), omettendo tuttavia di accludere le osservazioni del ricorrente.
La Sezione della circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”.
3. E' indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate.
Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
per questi motivi visti gli art. 29 Cost, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse, né spese per questo giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: