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30.2006.49 • PP TI 30.2006.49 Generato dall'IA

Employment Status of Social Assistance Recipient Under Foreign Nationals Law

Numero d'incarto 30.2006.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a fine imposed for failing to notify the termination of employment for a third-country national within the prescribed eight-day period, arguing that the individual was a recipient of social assistance participating in a professional integration program (PIP) under social assistance law, not an employee under foreign nationals law. The court reasoned that despite the social assistance context, the relationship constituted an employment relationship to which the regulations concerning the residence and employment of foreigners applied, thus upholding the original decision to fine the responsible party for the late notification, though it confirmed the fine's minimal amount and, exceptionally, waived court fees due to the peculiar circumstances, rejecting the applicability of a subsequent administrative directive under the principle of *lex mitior*.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 RLaLPS-extra, Art. 23 cpv. 6 LDDS, Art. 45 RLaLPS-extra, Art. 31c Las; Employment Status of Social Assistance Recipient Under Foreign Nationals Law: The court reasoned that despite the social assistance context, the relationship constituted an employment relationship to which the regulations concerning the residence and employment of foreigners applied, thus upholding the original decision to fine the responsible party for the late notification, though it confirmed the fine's minimal amount and, exceptionally, waived court fees due to the peculiar circumstances, rejecting the applicability of a subsequent administrative directive under the principle of *lex mitior*.

Parole chiave

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soppressione dell'aiuto sociale status occupazionale principio della lex mitior diritto estero notificazione della decisione direttiva

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Art. 29 RLaLPS-extra
Giusta l’art. 29 RLaLPS-extra CE/AELS il datore di lavoro notifica, entro 8 giorni al competente Ufficio regionale degli stranieri, la modifica della ragione sociale, della sede o dell’indirizzo della ditta, nonché la cessazione dell’impiego della persona straniera non domiciliata.
Art. 23 cpv. 6 LDDS
2'000.– e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr.
Art. 45 RLaLPS-extra
rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).
Art. 31c Las
Art. 31a Las
Nella fattispecie concreta si è in presenza di un contratto di inserimento sociale professionale (PIP) giusta gli art. 31a e segg.
Art. 2 DPA
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29 e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 e 45 RLaLPS-Extra CE/AELS

These articles regulated the obligation to notify the cessation of employment, which was the subject of the original penalty upheld by the final order.

art. 1 LPContr

Cited as part of the legal basis for judging the admissibility and competence regarding the appeal (ricorso).

art. 15 LPContr

Cited as the basis for the exceptional decision not to impose court costs and fees.

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Testo completo

Incarto n. 30.2006.49 06 149/803 · Bellinzona 23 ottobre 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso

20 febbraio 2006 presentato da

RI 1, , contro la decisione 3 febbraio 2006 n. 06 149/803 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 16 marzo 2006 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. Con decisione 3 febbraio 2006, la CRTE 1 ha inflitto a CRTE 1, in qualità di responsabile dell’__________ di Lugano, una multa di fr. 20.- oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per aver omesso di notificare, nei termini prescritti, la cessazione del rapporto d’impiego con il cittadino di stati terzi __________, avvenuta il 30 giugno 2005 (cfr. intimazione di contravvenzione 26 agosto 2005 emessa su segnalazione dell’Ufficio regionale degli stranieri).

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29 e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

B. Contro la predetta pronuncia dibattimentale RI 1 è insorta con un ricorso 20 febbraio 2006 nel quale chiede l'annullamento della multa.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Giusta l’art. 29 RLaLPS-extra CE/AELS il datore di lavoro notifica, entro 8 giorni al competente Ufficio regionale degli stranieri, la modifica della ragione sociale, della sede o dell’indirizzo della ditta, nonché la cessazione dell’impiego della persona straniera non domiciliata.

Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.– e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

3. La CRTE 1 rimprovera come detto alla multata, in qualità di responsabile (membro del comitato) dell’Associazione __________, di avere contravvenuto all’art. 29 RLaLPS-extra CE/AELS notificando tardivamente – il 27 luglio 2005 – la cessazione del rapporto d’impiego con il cittadino di stati terzi __________ avvenuta il 30 giugno 2005.

4. La ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittale asserendo - come già fatto con le osservazioni 31 agosto 2005 - che *“il signor __________ non era impiegato dell’__________, bensì risultava essere un utente, assegnato dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) alla stessa associazione sulla base della legge sull’assistenza (Las) perché si avviasse con lo stesso un Programma di Inserimento Professionale detto appunto PIP. L’associazione __________ ha sottoscritto in effetti con l’USSI un mandato di prestazione per accogliere, formare e sostenere l’inserimento professionale di persone al beneficio di prestazioni dell’assistenza. Per questa funzione la legge (Las) prevede di pagare all’ente il costo salariale di fr. 2'600.- all’utente stesso (l’organizzatore essendo il tramite – in questo caso __________). (…).* *Di conseguenza, la prestazione del sig. __________ presso __________ è da considerarsi a tutti gli effetti una prestazione assistenziale sulla base della Las” (cfr. ricorso pag. 1);* in proposito nelle osservazioni 31 agosto 2005 - specificando di aver compilato per errore il formulario di notifica di fine del contratto di lavoro su richiesta del signor __________ - la ricorrente precisava inoltre che: *“la partecipazione* [di quest’ultimo] *presso il progetto__________ non è retta da un contratto di lavoro ai sensi del CCS* (recte: CO) *e di conseguenza non comporta richiesta di permessi o notifiche di controllo per gli stranieri”.*

A conclusione del proprio gravame, la ricorrente si duole in sostanza di essere stata vittima di un vuoto normativo.

5. L’autorità di prime cure

- pur ammettendo che l’attività esercitata dal cittadino straniero si inseriva nell’ambito di un programma di inserimento professionale - ha attribuito all’associazione la qualità di datrice di lavoro ex art. 29 RLaLPS-extra CE/AELS deducendo dal contratto di inserimento lavorativo in azienda sottoscritto il 1° ottobre 2004 dall’azienda e il collaboratore (doc. F) l’esistenza di *“un evidente rapporto di subordinazione”* (cfr. osservazioni

16 marzo 2006, punto 4 pag. 3).

6. Nella fattispecie concreta si è in presenza di un contratto di inserimento sociale professionale (PIP) giusta gli art. 31a e segg. Las sottoscritto tra l’utente a beneficio di prestazioni assistenziali, l’unità amministrativa designata dalla legge - ossia l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento - e l’ente pubblico o privato che organizza il programma di inserimento professionale (cfr. art. 31c Las). A quest’ultimo viene riversato dallo Stato il salario corrisposto all’utente, ciò che costituisce una prestazione assistenziale speciale a norma dell’art. 20 cpv. lett. d) Las, come rettamente asserito dalla ricorrente. Nondimeno, tra l’utente e l’ente organizzatore del PIP viene in essere un contratto di lavoro, con tutti gli obblighi e i diritti che ne derivano per le parti. È infatti indiscutibile che l’utente fornisce all’organizzatore una prestazione lavorativa; del resto, lo conferma l’espressione utilizzata dalla ricorrente medesima laddove parla di “costo salariale”. Peraltro si osserva che ogni attività lucrativa dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno, ancorché esercitata a ore, a giornate o addirittura a titolo gratuito, soggiace all’ordinanza federale che limita l’effettivo degli stranieri (OLS).

7. Ora, la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e le relative ordinanze, tra cui l’OLS, come pure la legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, concretizzata dal regolamento qui in esame (RLaLPS-extra CE/AELS), perseguono evidenti scopi di controllo del flusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale e, per quanto attiene in particolare ai lavoratori, del rispetto delle condizioni lavorative e salariali da parte dei datori di lavoro. Per quanto qui interessa, è pacifico che il rapporto di impiego è disciplinato dalle predette normative e non vi è quindi alcun vuoto legislativo, come preteso dalla ricorrente. Il signor __________ era del resto al beneficio di un permesso di dimora annuale che lo autorizzava a lavorare quale operaio alle dipendenze dell’__________.

Va però detto che, visto il particolare contesto in cui si inserisce il rapporto di impiego, la Sezione dei permessi in data 10 maggio 2006 ha emanato una disposizione di servizio (n. 08/2006), secondo la quale gli stranieri beneficiari di prestazioni assistenziali erogate dall’USSI che si apprestano a intraprendere un programma di inserimento professionale (PIP) a norma dell’art. 31a Las - quale controprestazione attiva - non necessitano per una durata massima di 12 mesi (come potrebbe essere il caso in specie, ritenuto che il rapporto di impiego è stato stipulato per la durata di un anno, benché cessato dopo 9 mesi) del relativo permesso di lavoro.

Tale direttiva interna è posteriore ai fatti in esame, per cui occorre esaminare se può essere applicata a favore della ricorrente in applicazione del principio della *lex mitior* (che mantiene la sua validità anche in materia di diritto penale amministrativo; cfr. Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), N. 4 ad art. 2 DPA).

Quest’ultimo presuppone una modifica della legge a carattere generale. In altri termini, una nuova prassi cantonale più favorevole, così come il cambiamento della giurisprudenza non costituiscono una modifica di legge (cfr. Basler Kommentar StGB I, Peter Popp, N. 9 e seg. ad art. 2 CP), per cui non sono suscettibili di applicarsi a fatti anteriori. Di conseguenza, la direttiva cantonale in questione - che peraltro non modifica lo scopo perseguito dalla legislazione federale - non può essere applicata nella presente fattispecie a discolpa della ricorrente.

Non va poi disatteso che l’autorità di prime cure ha debitamente tenuto conto delle giustificazioni addotte dalla ricorrente, riducendo al minimo l’importo della multa.

In queste evenienze, il ricorso non può essere accolto e la decisione impugnata merita conferma. L’esito del gravame imporrebbe, per principio, di accollare alla ricorrente tasse e spese del presente giudizio. Tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, si giustifica – in via eccezionale – di prescindere dal prelievo di siffatti oneri (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli art. 29 e 45 RLaLPS-Extra CE/AELS; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

RI 1, c/o __________, , CRTE 1

Il presidente: La segretaria: