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30.2006.45 • PP TI 30.2006.45 Generato dall'IA

Driver's Appeal Against Overload Fine and Double Penalty Rejected

Numero d'incarto 30.2006.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court upheld a fine against a driver who was found operating a truck overloaded by 2490 kg above the permitted weight, dismissing the driver's appeal which argued that the infraction was improperly duplicated by also fining the employer, and that the overload was due to the difficulty in estimating the weight of the transported material at the construction site. The court reasoned that the penalties were correctly issued for two distinct offenses—one against the driver for operating the overloaded vehicle and another against the employer for negligently allowing it—and that the driver's justification regarding load estimation did not negate responsibility, as a prudent assessment should have been made to stay below the legal limit, further noting that any written submissions offered by the driver outside the legally stipulated timeframe were properly disregarded.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 cpv. 1 LCStr, Art. 30 cpv. 2 LCStr, Art. 90 cifra, Art. 93 cifra; Driver's Appeal Against Overload Fine and Double Penalty Rejected: The court reasoned that the penalties were correctly issued for two distinct offenses—one against the driver for operating the overloaded vehicle and another against the employer for negligently allowing it—and that the driver's justification regarding load estimation did not negate responsibility, as a prudent assessment should have been made to stay below the legal limit, further noting that any written submissions offered by the driver outside the legally stipulated timeframe were properly disregarded.

Parole chiave

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fissazione della multa sanzione per violazione stradale guida nonostante revoca della patente sorpasso non consentito violazione delle norme sicurezza velocità eccessiva Circolazione con autocarro sovraccarico

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Art. 29 cpv. 1 LCStr
Giusta l’art. 29 cpv. 1 LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni.
Art. 30 cpv. 2 LCStr
L’art. 30 cpv. 2 LCStr, stabilisce che gli stessi non devono essere sovraccaricati (prima frase).
Art. 90 cifra
Art. 93 cifra
La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 LCStr).
Art. 96 cifra
Chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con l’arresto o con la multa (art. 96 cifra 1 seconda frase LCStr).
Art. 21 LPContr
Infatti, l’art. 21 LPContr sancisce espressamente che nella procedura contravvenzionale non esistono ferie, per cui le osservazioni 9 gennaio 2006 risultano a priori tardive.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 15 LPContr

Cited in relation to the imposition of court costs and fees following the dismissal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2006.45 3597/690 · Bellinzona 7 agosto 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 febbraio 2006 presentato da

RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione 3 febbraio 2006 n. 3597/690 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni 28 aprile 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 3 febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per il seguente motivo:

*“Ha circolato con l’autocarro TI __________ sovraccarico.”*

Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione, nelle sue osservazioni 28 aprile 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Giusta l’art. 29 cpv. 1 LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. L’art. 30 cpv. 2 LCStr, stabilisce che gli stessi non devono essere sovraccaricati (prima frase).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr).

Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l’arresto o con la multa. La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 LCStr).

Chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con l’arresto o con la multa (art. 96 cifra 1 seconda frase LCStr).

3. La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere circolato con l’autocarro sovraccarico.

Dal rapporto di contravvenzione 18 dicembre 2005 si evince infatti un peso del veicolo, dedotta una tolleranza del 3% per imprecisione della pesatura (percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia emanate dall’Ufficio federale delle strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di 27490 kg in luogo dei 25000 kg consentiti, per un’eccedenza di 2490 kg.

4. Il ricorrente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, né contesta le misurazioni esperite dalla polizia, ma sostiene, a torto, che la stessa contravvenzione sarebbe *“stata intimata doppiamente (n.d.r.: a lui e al proprio datore di lavoro) e quindi in modo abusivo”* (cfr. ricorso, pag. 2).

Tuttavia, il ricorrente disattende che si tratta di due contravvenzioni distinte: una è stata indirizzata a lui quale conducente del veicolo e concerne il fatto di aver circolato con l’autocarro sovraccarico, l’altra al signor RA 1 nella sua qualità di detentore (e datore di lavoro) per aver tollerato tale situazione di irregolarità, senza impedire al proprio dipendente di circolare con l’autocarro sovraccarico.

L’argomentazione sollevata dal ricorrente non è quindi pertinente in quanto l’autorità di prime cure ha sanzionato due fattispecie diverse emettendo a giusto titolo due decisioni. Va peraltro rimarcato che sia le intimazioni di contravvenzione (n. 3276 e 3277), sia le successive risoluzioni dipartimentali (n. 3031/605 e 3597/690) contenevano una chiara e differenziata descrizione dei fatti.

5. Il ricorrente si giustifica poi asserendo che *“nel cantiere in cui è avvenuto il carico di materiale non era possibile effettuare il controllo del peso e inoltre si trattava di materiale il cui peso era difficile da valutare”* (cfr. ricorso, pag. 2).

La giustificazione addotta non è tuttavia liberatoria o tale da sminuire la sua responsabilità. Anzi, sapendo a priori che il peso del materiale era difficile da quantificare, avrebbe dovuto effettuare un apprezzamento prudenziale del carico, restando, se del caso, al di sotto del peso massimo consentito. Egli non poteva permettersi di speculare sul margine di tolleranza stabilito dalle direttive: agendo in tale maniera, ha assunto il rischio di eccedere in grave misura ai limiti fissati dalla legge e ha pertanto negletto scientemente le più elementari regole di diligenza. D’altronde, l’infrazione è punibile anche qualora sia commessa per negligenza (art. 93 cifra 2, 100 cpv. 1 LCStr).

Aggiungasi che il ricorrente non ha neppure specificato il tipo di materiale che trasportava, limitandosi ad

asserire che non era facile da valutare. Tuttavia, tale asserzione non consente a questo giudice di farsi un’idea sull’effettiva difficoltà di valutazione

del peso, per cui non appare suscettibile di influire sull’esito del giudizio.

6. Da ultimo e marginalmente, egli si duole del fatto che l’autorità ha considerato a torto che *nei termini di legge* non sono state inoltrate osservazioni, ignorando in tal modo quelle presentate il 23 dicembre 2005 e il 9 gennaio 2006. Egli adombra in sostanza una violazione del

diritto di essere sentito. A suo dire, *“il termine di 15 giorni indicato per l’inoltro delle osservazioni è stato rispettato in quanto la scadenza stessa risulta essere il 9.1.2006, considerando i giorni festivi dal 20.12.2005”* (cfr. ricorso, pag. 2). A torto.

Infatti, l’art. 21 LPContr sancisce espressamente che nella procedura contravvenzionale non esistono ferie, per cui le osservazioni 9 gennaio 2006 risultano a priori tardive. Le stesse, peraltro, non contengono alcuna giustificazione, ma si limitano a rinviare alle osservazioni 23 dicembre 2005 presentate nell’ambito del procedimento parallelo a carico del datore di lavoro.

Proprio perché riferite alla contravvenzione n. 3276 ascritta al datore di lavoro RA 1 (cfr. intestazione dello scritto 23 dicembre 2005, doc. D), le osservazioni 23 dicembre 2005 non sono state prese in considerazione per l’emanazione della risoluzione qui in esame che verte invece sulla procedura avviata in pari data nei confronti del ricorrente (n. 3277; doc. C). V’è da credere che il datore di lavoro sia incorso in una svista, poiché ha omesso di estendere tali osservazioni all’infrazione commessa dal ricorrente, malgrado abbia ricevuto direttamente la relativa intimazione di contravvenzione (come confermato nello scritto 9 gennaio 2006).

È quindi a giusta ragione e senza violare il diritto di essere sentito del ricorrente che l’autorità di prime cure ha considerato che *“nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”*.

A ogni buon conto, la convinzione cui perviene questo giudice sulla base degli atti non muterebbe anche tenendo conto della giustificazione contenuta nel predetto scritto (e ribadita nel gravame).

7. Ciò posto, nulla induce a scostarsi dalla decisione impugnata, la sanzione inflitta essendo altresì adeguata all’entità dell’infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge. Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).