Administrative Fine Against Legal Entity for Parking Annulled
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn administrative body fined a legal entity for illegal parking of a vehicle on a sidewalk. The court accepted the appeal and annulled the decision because a legal entity lacks criminal liability for infractions, meaning only the responsible natural persons who acted or failed to act in their capacity as organs of the entity can be punished, reserving the administrative body's right to restart the procedure against the proper parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1 segg. LPContr; Administrative Fine Against Legal Entity for Parking Annulled: The court accepted the appeal and annulled the decision because a legal entity lacks criminal liability for infractions, meaning only the responsible natural persons who acted or failed to act in their capacity as organs of the entity can be punished, reserving the administrative body's right to restart the procedure against the proper parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section (visti gli art. 1 segg. LPContr) which precedes the dispositive, although the dispositive itself only orders the annulment and waives costs based on the finding that a legal entity lacks criminal capacity for contraventions (which is the main ground for the ruling).
The court explicitly ordered that no fees or costs should be charged in order number 2 of the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 30.2006.35 3278/603 · Bellinzona 28 febbraio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 8 febbraio 2006 presentato da
RI 1 SA contro la decisione n° 3278/603 del 3 febbraio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione con decisione 3 febbraio 2006 ha inflitto alla RI 1 SA una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede.
2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
3. In meritoall'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire
- nella loro qualità di organi.
4. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n° 3278/603 del 3 febbraio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: