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30.2006.337 • PP TI 30.2006.337 Generato dall'IA

Employee Parking Fine Appeal Dismissed

Numero d'incarto 30.2006.337
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed for unlawfully parking a vehicle on private property clearly marked with a no-parking sign authorized by a justice of the peace. The appellant argued that because they were an employee of the commercial center and used the customer parking during non-work hours for personal shopping, they should be considered a customer authorized to use those spaces. The court rejected this argument, reasoning that using the customer parking for convenience while working, or even for personal shopping, did not grant the right to leave the vehicle parked there during work hours, as the primary purpose of the presence was employment, not customer patronage, thus upholding the original decision and dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 375bis CPC, Art. 15 LPContr, Art. 100 cpv. 1 LTF, art. 375bis e 375 ter CPC; Employee Parking Fine Appeal Dismissed: The appellant argued that because they were an employee of the commercial center and used the customer parking during non-work hours for personal shopping, they should be considered a customer authorized to use those spaces. The court rejected this argument, reasoning that using the customer parking for convenience while working, or even for personal shopping, did not grant the right to leave the vehicle parked there during work hours, as the primary purpose of the presence was employment, not customer patronage, thus upholding the original decision and dismissing the appeal.

Parole chiave

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multa per divieto di sosta beni mobili uso personale durata e orario di lavoro giudice di pace obbligo di costruire posteggi Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Art. 375bis CPC
Secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv.
Art. 15 LPContr
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Art. 100 cpv. 1 LTF
LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
art. 375bis e 375 ter CPC
These articles were cited as the legal basis for dismissing the appeal and confirming the contested decision regarding the unlawful use of private parking space.
1 segg. LPContr
This procedural rule was cited in relation to the assessment of costs following the rejection of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 375bis e 375 ter CPC

These articles were cited as the legal basis for dismissing the appeal and confirming the contested decision regarding the unlawful use of private parking space.

1 segg. LPContr

This procedural rule was cited in relation to the assessment of costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2006.337 28983/690 · Bellinzona 20 agosto 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 dicembre 2006 presentato da

RI 1 contro la decisione 24 novembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni 13 dicembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 24 novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

*“Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.*

Fatti accertati il 25 ottobre 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione con osservazioni 13 dicembre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1), il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).

In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375 ter cpv. 2 CPC).

3. La Sezione della circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle norme appena citate – di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 25 ottobre 2006 alle ore 10.30.

La decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia datato 26 ottobre 2006 presentato dalla __________ AG, proprietaria del fondo in questione, rappresentata dal signor __________, e corredato dalla documentazione fotografica attestante la presenza del veicolo della multata sull’area riservata ai clienti del centro commerciale, caratterizzata dalla tipica pavimentazione in sagomati.

4. La ricorrente non contesta di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma si limita a giustificare il proprio agire, asserendo, in particolare, che durante le pause lavorative, rispettivamente fuori dai turni di lavoro, approfitta della presenza di negozi per i propri acquisti personali, per cui necessita della vettura nelle vicinanze al fine di depositarvi la merce. In sostanza fa valere che, oltre a essere dipendente del centro commerciale, è anche cliente del medesimo e si ritiene quindi autorizzata a usufruire dei posteggi riservati alla clientela.

5. Nelle osservazioni 10 novembre 2006 il denunciante fa riferimento a “*delle disposizioni che sono valide per tutto il personale del centro e che vanno dunque rispettate*”. Malgrado non sia dato sapere con esattezza quali siano queste disposizioni, si può desumere dalle osservazioni dell’insorgente al rapporto di denuncia che i dipendenti del centro commerciale non sono autorizzati a far uso dei posteggi riservati alla clientela. La medesima ammette infatti che “*siamo fortunati anche perché ci sono stati messi a disposizione dei parcheggi (su un terreno sterrato soprannominato “palude”) più o meno a sufficienza per tutti*” (cfr. osservazioni 7 novembre 2006, pag. 2).

Appare quindi chiara la volontà dei proprietari di interdire l’utilizzo ai dipendenti dei posteggi a beneficio dei clienti del centro commerciale. A tal proposito è necessario sottolineare come l’argomentazione secondo cui l’insorgente, utilizzando il tempo libero per effettuare i propri acquisti personali (trattasi, tra l’altro, principalmente di prodotti alimentari o altri articoli non pesanti), deve essere considerata quale cliente del centro commerciale, sia infondata. Si tratta infatti di un’attività accessoria – e come ammesso dalla stessa, svolta in loco per comodità e convenienza – rispetto a quella per cui la ricorrente si reca presso il centro commerciale, con la conseguenza che non le permette di rientrare nella cerchia di persone autorizzate a far uso dei posteggi oggetto della fattispecie. Si noti dipoi che nel gravame essa si lamenta di dover pagare una multa semplicemente “per essere andata a lavorare”, senza accennare al fatto di aver effettuato acquisti. Ma anche qualora fosse stato il caso, la facoltà di usufruire dei parcheggi riservati alla clientela è valida unicamente per il lasso di tempo in cui l’insorgente effettua i propri acquisti. Lasciando il proprio veicolo in tali spazi anche durante l’attività lavorativa, la ricorrente - come, del resto, le altre colleghe multate per lo stesso motivo - va oltre quanto consentito, commettendo l’infrazione ascrittale dall’autorità di prime cure.

Per il resto, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

6*. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375 ter CPC;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).