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30.2006.325 • PP TI 30.2006.325 Generato dall'IA

Mistaken Identity in Undocumented Worker Employment Fine Revision

Numero d'incarto 30.2006.325
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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An individual sought revision of a prior judgment that upheld a fine for employing an undocumented domestic worker, arguing the original conviction resulted from a case of mistaken identity. The court granted the revision request because new evidence, a decree of non-lieu from a related proceeding, established that the person who committed the offense was not the petitioner but another individual due to near-identical names and incorrect location identification by the actual perpetrator. Consequently, the court overturned both the previous revision decision and the initial administrative fine, ordering the full reimbursement of the fine and associated legal costs, plus interest, to the petitioner.

Regesto Legislator

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Art. 299 CPP, Art. 19 cpv. 6 prima, Art. 299 cpv. c CPP, Art. 19 LPContr; Mistaken Identity in Undocumented Worker Employment Fine Revision: The court granted the revision request because new evidence, a decree of non-lieu from a related proceeding, established that the person who committed the offense was not the petitioner but another individual due to near-identical names and incorrect location identification by the actual perpetrator. Consequently, the court overturned both the previous revision decision and the initial administrative fine, ordering the full reimbursement of the fine and associated legal costs, plus interest, to the petitioner.

Parole chiave

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revisione di una decisione contravvenzione alla legge sugli stranieri rimborso delle spese errore di persona decreto del Consiglio di Stato contravvenzione per violazione edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 299 CPP
Cited as part of the legal basis for accepting the revision, specifically because a new relevant ground for review was presented.
Art. 19 cpv. 6 prima
Per l’art. 19 cpv. 6 prima frase LPContr se l’istanza di revisione è accolta al condannato, o ai suoi eredi, si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi.
Art. 299 cpv. c CPP
Pacifico che il decreto di non luogo in questione è un mezzo di prova rilevante che non era noto al giudice che aveva statuito sulla fattispecie un anno prima; pertanto il caso in esame costituisce certamente un motivo di revisione ai sensi dell’art. 299 cpv. c CPP.
Art. 19 LPContr
Cited as part of the legal basis for accepting the revision and ordering the restitution of amounts paid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 19 LPContr

Cited as part of the legal basis for accepting the revision and ordering the restitution of amounts paid.

Art. 299 CPP

Cited as part of the legal basis for accepting the revision, specifically because a new relevant ground for review was presented.

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Testo completo

Incarto n. 30.2006.325 04 1618/709 · Bellinzona 7 dicembre 2006 · Sentenza di revisione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sull’istanza di revisione 28 novembre 2006 presentata da

RI 1 contro la sentenza 27 giugno 2005 emessa nei suoi confronti dalla Pretura penale, Bellinzona letti ed esaminati gli atti;

rilevato che l’istanza non ha formato oggetto di intimazione;

considerato in fatto ed in diritto

1. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione

17 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver impiegato in qualità di domestica (mezza giornata alla settimana), dal mese di aprile 2002 al 26 settembre 2003, per complessivi 78 giorni, la cittadina comunitaria __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.

2. Statuendo sul ricorso inoltrato da RI 1 la scrivente autorità, sulla base della documentazione agli atti, aveva – con decisione del 27 giugno 2005, incarto __________ – respinto il gravame e confermato la menzionata decisione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

3. Con scritto 28 novembre 2006 l’istante chiede la revisione della sentenza di cui sopra in quanto sostiene che nell’evenienza concreta si è trattato di un caso di omonimia; nel contempo domanda la restituzione dell’importo di fr. 250.- versato per la contravvenzione (cfr. supra, consid. 1) e di quello di fr. 200.- versato alla scrivente autorità per tasse e spese che le erano state caricate a seguito del mancato accoglimento del suo ricorso.

4. Contro le decisioni definitive è data la revisione per i motivi dell’art. 299 CPP. L’istanza di revisione deve essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza (art. 19 cpv. 1 e 2 LPContr).

Per l’art. 19 cpv. 6 prima frase LPContr se l’istanza di revisione è accolta al condannato, o ai suoi eredi, si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi.

5. Agli atti è nel frattempo stato prodotto il decreto di non luogo a procedere del 21 giugno 2006 emesso nei confronti di __________; dallo stesso si evince in particolare che “*assunta a verbale di interrogatorio, gli agenti di polizia hanno potuto costatare che __________ __________ non conosceva né la signora RI 1 né il suo indirizzo; la denunciata asseriva comunque di aver detto la verità al momento del suo fermo. Ciò detto, sempre gli agenti interroganti hanno chiesto a __________ di mostrare loro l’abitazione nella quale aveva svolto i lavori di pulizia. La denunciata aveva quindi indicato l’immobile corrispondente a __________. Si era pertanto trattato di una quasi omonimia che aveva indotto in errore la denunciata. __________ è poi stata verbalizzata e la stessa ha ammesso che __________ aveva lavorato alle sue dipendenze*” (cfr. DNL del 21 giugno 2006, consid. 2) .

6. Pacifico che il decreto di non luogo in questione è un mezzo di prova rilevante che non era noto al giudice che aveva statuito sulla fattispecie un anno prima; pertanto il caso in esame costituisce certamente un motivo di revisione ai sensi dell’art. 299 cpv. c CPP.

7. Visto quanto precede, ritenuto come l’istante non è l’autrice dell’infrazione rimproveratale, questo giudice - senza doversi soffermare ulteriormente - deve riformare la sua decisione presa il 27 giugno 2005.

L’istanza presentata da RI 1 è pertanto accolta; di conseguenza sono annullate la sentenza della Pretura penale del 27 giugno 2005 e la decisione del 17 dicembre 2004 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

Inoltre a RI 1 saranno retrocessi gli importi nel frattempo versati oltre agli interessi del 3% a far stato dalla data di pagamento.

per questi motivi visti in particolare gli art. 19 LPContr e 299 CPP

dichiara e

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è accolta.

Di conseguenza sono annullate la sentenza 27 giugno 2005 (incarto __________) emessa dalla Pretura penale nei confronti di RI 1 e la decisione n° __________ del 17 dicembre 2004 emessa nei suoi confronti dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

2. All’istante verrà retrocesso ad opera dell’Ufficio Esazione e condoni l’importo di fr. 250.-, versato per la contravvenzione emessa il 17 dicembre 2004 dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento.

3. All’istante, previa comunicazione del numero di conto sul quale effettuare il versamento, verrà retrocesso da parte della Pretura penale l’importo di fr. 200.-, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, versato per tasse e spese a seguito della sentenza del 27 giugno 2005.

4. Intimazione a:

Ufficio esazione e condoni, Bellinzona

Il presidente: Il segretario: