Legislator Giurisprudenza & Legislazione
30.2006.31 • PP TI 30.2006.31 Generato dall'IA

Emission Control Fine Appeal Dismissed

Numero d'incarto 30.2006.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appeal challenged a fine imposed for failing to submit a vehicle for the required exhaust gas emission control by the prescribed deadline, which the appellant admitted was due to forgetfulness and sought a reduction of the fine. The court rejected the appeal and upheld the original decision, reasoning that the offense is punishable even if due to negligence, and considering the significant lapse in time since the last required maintenance, the original fine was deemed proportionate to the severity of the infraction, thus negating any grounds for a reduction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 59a cpv. 1 prima, Art. 59a cpv. 2 lett. a ONC, Art. 96 ONC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Emission Control Fine Appeal Dismissed: The court rejected the appeal and upheld the original decision, reasoning that the offense is punishable even if due to negligence, and considering the significant lapse in time since the last required maintenance, the original fine was deemed proportionate to the severity of the infraction, thus negating any grounds for a reduction.

Parole chiave

Generato dall'IA
riduzione della multa termine processuale perentorio riduzione delle emissioni gassose tutela dell'aria diritto della circolazione stradale diritto di emissione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 59 a cpv. 1 ONC

This provision was cited in the operative part to confirm the initial decision regarding the violation of maintenance obligations for vehicle emissions.

art. 96 ONC

This provision was cited in the operative part as one of the bases for upholding the initial decision imposing a penalty.

art. 106 cpv. 1 LCStr

This provision was cited in the operative part as one of the bases for upholding the initial decision imposing a penalty.

art. 8 cpv. 2 LCStr

This procedural provision was cited in the operative part regarding the confirmation of the challenged decision.

art. 57 cpv. 1 LCStr

This procedural provision was cited in the operative part regarding the confirmation of the challenged decision.

art. 103 LCStr

This procedural provision was cited in the operative part regarding the confirmation of the challenged decision.

art. 1 segg. LPContr

This procedural provision (relating to the cantonal law on administrative penalties/appeals) was cited in the operative part.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3, the mention of costs in order 2 implies the application of relevant cost allocation rules, which often correspond to procedural articles like Art. 66 LTF in Federal Tribunal context, but since this is a cantonal decision, the direct cost citation for cantonal proceedings should be looked at. However, based strictly on the provided text and the citation list in the dispositive preamble ('visti gli art...'), the only citation related to costs/procedure in the preamble that applies to order 2 is *art. 1 segg. LPContr* which governs the procedure overall. Order 2 imposes costs but does not cite a specific cost recovery article explicitly alongside the others. Since no specific cost article like Art. 66 LTF (Federal Tribunal) is cited in the dispositive *orders* themselves, I will only include provisions explicitly listed in the 'visti gli art...' section and tied to the ruling orders (1 and 2).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 30.2006.31 2933/609 · Bellinzona 29 gennaio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 febbraio 2006 presentato da

RI 1 contro la decisione n° 2933/609 del 27 gennaio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni 17 febbraio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 27 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver omesso di sottoporre il veicolo TI __________ entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali.

Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1 e 96 ONC;

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce in particolare di essersi dimenticato di effettuare il controllo e chiede la riduzione della multa.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in

diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.

12 LPContr;

che per l’art. 59a cpv.

1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito – se non è applicabile alcun’altra disposizione penale – con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme

– di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “*al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali*” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 17 novembre 2005, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento del veicolo in questione è avvenuto il 5 novembre 2001, ossia quattro anni prima del controllo di polizia avvenuto il 7 novembre 2005);

che l’insorgente non nega la fattispecie appena evocata, ma, prevalendosi in particolare della sua “*stupida dimenticanza*” (cfr. osservazioni all’intimazione di contravvenzione), chiede la riduzione dell’importo della multa;

che le motivazioni aggiuntive evocate dal ricorrente non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’infrazione commessa è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 3 CP) a prescindere dai chilometri percorsi dal veicolo e da quanto avvenuto dopo il controllo effettuato da parte della polizia;

che, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, la multa inflitta è, tenuto in particolare conto del lungo tempo trascorso dopo l’ultimo controllo, proporzionata all’entità dell’infrazione;

che, dopo esame degli atti, questo giudice ritiene che non esistano motivi suscettibili di giustificare una riduzione dell’importo della multa;

che il ricorso è pertanto destinato all’insuccesso;

che vista la particolarità del caso si giustifica, in via eccezionale, di prelevare una tassa di giustizia ridotta;

per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; art. 59 a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).