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30.2006.309 • PP TI 30.2006.309 Generato dall'IA

Failure to Notify Changes of Employment and Residence Upheld

Numero d'incarto 30.2006.309
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed for failing to notify a change in employment start date and a change of residence within the statutory deadlines, arguing a violation of the right to be heard because the initial contravention report was not received, primarily due to correspondence being sent to the employer. The court upheld the fine, reasoning that standard practice, consistent with federal guidelines for cross-border workers, mandates notifying authorities of the employer's address as the contact point in the country of employment, making the notification to the employer valid; furthermore, the appellant had access to review the case file and did not justify the untimeliness of the initial notifications, and the asserted financial hardship was insufficiently documented to warrant a reduction of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 13 cpv. 2 ODDS, Art. 7 cpv. 2 CPP, Art. 15 LPContr, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 119 LTG; Failure to Notify Changes of Employment and Residence Upheld: The court upheld the fine, reasoning that standard practice, consistent with federal guidelines for cross-border workers, mandates notifying authorities of the employer's address as the contact point in the country of employment, making the notification to the employer valid; furthermore, the appellant had access to review the case file and did not justify the untimeliness of the initial notifications, and the asserted financial hardship was insufficiently documented to warrant a reduction of the penalty.

Parole chiave

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cambiamento d'impiego notifica del cambiamento d'indirizzo diritto di soggiorno caso di rigore termini legali riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 13 cpv. 2 ODDS
Il predetto obbligo - valido non solo a livello amministrativo, ma anche in materia di procedimenti penali amministrativi - sancito dall’Ufficio federale della migrazione (sulla scorta della delega di cui all’art. 13 cpv.
Art. 7 cpv. 2 CPP
2 e 122 CPC, applicabili su rinvio dell’art. 7 cpv. 2 CPP).
Art. 15 LPContr
This article governs the rejection of the appeal and the resulting imposition of judicial fees and costs.
Art. 100 cpv. 1 LTF
LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Art. 119 LTG
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).
art. 24 e 25 cpv. 5, 38 RLaLPS CE/AELS
These articles formed the basis for the original sanction upheld by the final order.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24 e 25 cpv. 5, 38 RLaLPS CE/AELS

These articles formed the basis for the original sanction upheld by the final order.

art. 15 LPContr

This article governs the rejection of the appeal and the resulting imposition of judicial fees and costs.

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Testo completo

Incarto n. 30.2006.309 06 765/803 · Bellinzona 23 ottobre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 novembre 2006 presentato da

RI 1, (I), contro la decisione 27 ottobre 2006 n. 06 765/803 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 6 dicembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1 con decisione 27 ottobre 2006 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 160.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40. - e alle

spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

*"Ha notificato il 08.05.2006, al competente Ufficio regionale degli stranieri, l’inizio dell’attività lucrativa, presso [il] ristorante __________, __________, avvenuta il 05.04.2006; inoltre, ha provveduto il 08.05.2006 a notificare al competente Ufficio regionale degli stranieri, la modifica del luogo di residenza (…) avvenuta il 06.02.2006. Le domande dovevano essere presentate entro 8 giorni, rispettivamente entro 30 giorni dall’effettivo cambiamento”* (con riferimento all’intimazione di rapporto di contravvenzione 31 maggio 2006).

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 24 e 25 cpv. 5, 38 RLaLPS CE/AELS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

2. Con il gravame l’insorgente si duole sostanzialmente di una violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui non ha potuto prendere visione dell’intimazione di rapporto di contravvenzione e di conseguenza formulare osservazioni in merito agli addebiti mossigli. Afferma in particolare che:

*“Il Ristorante__________ di __________, ha sempre ricevuto la mia corrispondenza ma non mi aveva mai portato a conoscenza della lettera raccomandata del 31 maggio 2006, inoltrata dalla spettabile CRTE 1 di __________, lettera che a tutt’oggi, non mi è mai stata consegnata. Considerato che dal 3 luglio 2006 sino a tutt’oggi sono sempre stata inabile al lavoro, non mi è stato possibile contestare o far

pervenire le mie osservazioni alla CRTE 1”.* Soggiunge che *“la mia situazione finanziaria attuale non mi permette comunque di poter far fronte al

pagamento della contravvenzione, in quanto il mio caso di malattia non è stato ancora riconosciuto dalla compagnia di assicurazioni __________, cosa che mi sta arrecando un danno economico non indifferente”*.

3. Anzitutto si rileva che la stessa ricorrente ammette di aver sempre ricevuto tutta la corrispondenza presso il datore di lavoro; del resto anche la decisione impugnata, a lei personalmente indirizzata, è stata notificata presso il Ristorante __________ a __________. In proposito, l’autorità di prime cure osserva che, per costante prassi, le comunicazioni ai cittadini stranieri titolari di un permesso G-CE/AELS in qualità di dipendenti, avvengono sempre per il tramite del datore di lavoro (cfr. osservazioni 6 dicembre 2006).

Orbene, tale prassi si allinea alle istruzioni emanate dall’Ufficio federale della migrazione in relazione agli art. 7, 13, 28 e 32 Allegato I ALC e art. 4 cpv. 3 e 3bis OLCP, secondo cui i frontalieri giusta l’ALC e il suo Protocollo che sono cittadini CE-25/AELS e assumono un impiego in Svizzera soggetto a permesso, hanno l’obbligo di notificare, oltre al domicilio all’estero, il nome del datore di lavoro, come pure ogni cambiamento dello stesso, della sede dell’impresa o dell’indirizzo professionale (se indipendenti), oppure l’eventuale luogo di soggiorno settimanale in Svizzera (cfr. Istruzioni OLCP stato al 1° giugno 2007, n. 2.3.4; cfr. inoltre Circolare del 7 marzo 2007).

I dati in questione devono quindi figurare sul libretto per stranieri anche dopo l’entrata in vigore, il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone per i cittadini dei vecchi Stati membri dell’UE, quali i cittadini italiani.

Il predetto obbligo - valido non solo a livello amministrativo, ma anche in materia di procedimenti penali amministrativi - sancito dall’Ufficio federale della migrazione (sulla scorta della delega di cui all’art. 13 cpv. 2 ODDS), è volto a fare in modo che i cittadini interessati dispongano di un recapito per la corrispondenza o, in altri termini, di un indirizzo di contatto in Svizzera, atteso che sovente il solo domicilio all’estero – soprattutto in considerazione dei frequenti cambiamenti

– non è sufficiente a garantire un rapido ed efficace contatto con la persona interessata. Tale prassi deve valere a maggior ragione considerato che, come in specie, si tratta di comunicazioni inerenti l’attività lavorativa svolta dal cittadino straniero. Si noti, per inciso, ancorché non direttamente applicabile alla concreta fattispecie, che anche per cittadini domiciliati nel nostro Cantone vale la regola per cui la notifica di atti deve avvenire nel luogo in cui questi dimorano o esercitano la loro attività (art. 120 cpv. 2 e 122 CPC, applicabili su rinvio dell’art. 7 cpv. 2 CPP).

4. Ciò posto, occorre ammettere che la notificazione fatta al datore di lavoro è regolare. In *casu*, non va inoltre disatteso che la notificazione, per di più per lettera raccomandata, è avvenuta quando la ricorrente non era ancora inabile al lavoro, circostanza sopraggiunta oltre un mese dopo. Appare comunque alquanto strano che il datore di lavoro non le abbia comunicato di aver ricevuto il plico raccomandato, a maggior ragione se si considera che nel caso del decreto di multa, l’insorgente, pur essendo in malattia e quindi assente dal posto di lavoro, ha reagito prontamente con l’inoltro del ricorso in esame.

In ogni caso si osserva che l’incarto, comprensivo del rapporto di contravvenzione, era liberamente consultabile presso la CRTE 1 fino 6 dicembre 2006, per cui spettava a quest’ultima attivarsi per comprendere gli addebiti che le erano stati mossi. Del resto, v’è da credere che ella sia stata resa edotta delle irregolarità commesse già l’8 maggio 2006, quando ha notificato i cambiamenti intervenuti, da parte dell’Ufficio regionale degli stranieri di Mendrisio, che in pari data ha provveduto ad allestire due distinti rapporti di contravvenzione all’attenzione della CRTE 1 (doc. C e D).

Il fatto che fosse inabile al lavoro a partire dal 3 luglio 2006 - circostanza comunque sia intervenuta oltre un mese dopo l’intimazione del rapporto di contravvenzione - non è inoltre sufficiente per giustificare il mancato inoltro delle osservazioni; si noti, in ogni caso, che la mancata presentazione di osservazioni non pregiudica la posizione del multato, considerato che si tratta unicamente una facoltà concessagli dalla legge e non di un obbligo.

5. Nel merito, la ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione né ha evocato circostanze che consentano di esimerla dalle proprie responsabilità per l’omissione di notificare entro i termini di legge i cambiamenti intervenuti.

6*. Quo alla commisurazione della multa inflitta, la stessa risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Non vi è peraltro spazio per una riduzione della multa -che appare di per sé già contenuta - in quanto la ricorrente non ha minimamente circostanziato né documentato le asserte difficoltà finanziarie che le impedirebbero di far fronte al pagamento della multa, limitandosi a produrre la carta d’indennità giornaliera relativa al suo periodo di inabilità lavorativa. Rimane ovviamente salva e riservata la possibilità alla ricorrente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni competente in materia.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 24 e 25 cpv. 5, 38 RLaLPS CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1, CRTE 1,

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).