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30.2006.290 • PP TI 30.2006.290 Generato dall'IA

Exhaust Modification Fine Appeal Upheld Due to Valid Approval Documentation

Numero d'incarto 30.2006.290
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine issued by the traffic authority for operating a vehicle with modifications (an exhaust pipe) without undergoing a required subsequent inspection, based on the finding that the presented exhaust approval lacked the necessary type certificate and engine power data. The court reviewed the applicable traffic regulations, which mandate subsequent inspection for essential modifications or unapproved exhaust systems, and found that if an approved device is installed, subsequent inspection is unnecessary provided the certificate of approval is carried with the registration and matches the vehicle type information already on record. Since investigations confirmed the type certificate number and engine power on the produced approval matched the registration details, and further evidence suggested the exhaust's regularity was noted in a previous inspection, the court concluded the exhaust was homologated and suitable for the vehicle type, thus upholding the appeal and annulling the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 13 cpv. 3 LCStr, Art. 29 LCStr, Art. 34 cpv. 2 OETV, Art. 93 cifra; Exhaust Modification Fine Appeal Upheld Due to Valid Approval Documentation: The court reviewed the applicable traffic regulations, which mandate subsequent inspection for essential modifications or unapproved exhaust systems, and found that if an approved device is installed, subsequent inspection is unnecessary provided the certificate of approval is carried with the registration and matches the vehicle type information already on record. Since investigations confirmed the type certificate number and engine power on the produced approval matched the registration details, and further evidence suggested the exhaust's regularity was noted in a previous inspection, the court concluded the exhaust was homologated and suitable for the vehicle type, thus upholding the appeal and annulling the original decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
tipo di veicolo multa disciplinare certificato di riduzione delle emissioni licenza d'importazione guida nonostante revoca della patente ritiro della concessione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 13 cpv. 3 LCStr

This provision was cited in the introductory section before the dispositive, justifying the legal context for the appeal being decided, even though the decision explicitly grants the appeal.

art. 29 LCStr

This provision was cited in the introductory section before the dispositive, justifying the legal context for the appeal being decided, even though the decision explicitly grants the appeal.

art. 93 cifra 2 LCStr

This provision was cited in the introductory section before the dispositive, justifying the legal context for the appeal being decided, even though the decision explicitly grants the appeal.

art. 34 OETV

This provision was cited in the introductory section before the dispositive, justifying the legal context for the appeal being decided, even though the decision explicitly grants the appeal.

art. 219 cpv. 1 e 2 OETV

This provision was cited in the introductory section before the dispositive, justifying the legal context for the appeal being decided, even though the decision explicitly grants the appeal.

art. 15 LPContr

This procedural rule governs the waiver of justice fees and costs for the current judgment based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2006.290 25560/601 · Bellinzona 3 settembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 ottobre 2006 presentato da

RI 1 contro la decisione 20 ottobre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni 16 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della

circolazione con decisione 20 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i

seguenti motivi:

*“Ha circolato con la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (tubo di scarico) senza

sottoporla a nuovo esame”.*

Fatti accertati il 23 agosto 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della circolazione con comunicazione 16 novembre 2006 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

2. Giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr, il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. In proposito l’art

29 LCStr precisa che i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni (prima frase). Per l’art. 34 cpv. 2 OETV il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego, ritenuto che l’esame concerne segnatamente i dispositivi di scappamento non omologati per il tipo di veicolo (lett. d).

Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con la multa (art.

93 cifra 2 prima frase LCStr; art. 219 cpv. 1 OETV).

3. In applicazione delle predette disposizioni, la Sezione della circolazione ha multato l’insorgente per aver circolato con il veicolo, al quale erano state apportate delle modifiche (tubo di scarico), senza sottoporlo a nuovo esame.

L’autorità di prime cure, nell’emanare la propria decisione si è basata sul rapporto di contravvenzione

25 agosto 2006, dal quale risulta che il tubo di scarico della vettura non era né omologato né notificato. Nel rapporto di controosservazioni 10 novembre 2006, l’agente denunciante ha precisato che “*al momento del controllo, il conducente ha presentato un’omologazione per il tubo di scarico sulla quale non figurava il certificato tipo e relativa potenza del motore*”.

4. Il ricorrente - in un gravame identico a quello presentato dal padre __________, detentore del veicolo - contesta quanto ascrittogli dall’autorità di prime cure asserendo che “*alla vettura TI __________ non sono state apportate modifiche (tubo di scarico) non omologate. Lo conferma il fatto che all’esame delle vettura (collaudo) il 2 ottobre 2006 non è stata trovata alcuna illegalità sulla vettura, anzi uno degli esaminatori ha reso noto che nel precedete esame è stato evidenziato sul foglio del tubo di scarico la sua regolarità*” (cfr. ricorso 22 ottobre 2006).

5. Come già menzionato in precedenza, il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e sottoporlo a esame successivo prima di un ulteriore impiego (art. 34 cpv. 2 OETV); in particolare, soggiacciono al collaudo successivo le vetture sulle quali è stato montato un dispositivo di scappamento non omologato per il tipo di veicolo (art. 34 cpv. 2 lett. d OETV). A contrario, qualora sulla vettura viene montato un dispositivo conforme al tipo di veicolo, l’esame successivo non è necessario. In tal caso, tuttavia, il detentore del veicolo deve allegare il certificato di omologazione alla licenza di circolazione da portare seco; ciò che vale analogamente per il conducente. Sulla licenza di circolazione deve inoltre essere riportato il medesimo numero di certificato tipo, attestante così che il dispositivo montato è idoneo al tipo di vettura.

Nella fattispecie, sul certificato di omologazione prodotto dal ricorrente datato 05.09.2000 sono stati evidenziati i dati relativi alla vettura in oggetto. Più precisamente, questo documento fornisce i dati riguardanti il tipo di tubo di scarico (S3), di vettura (Golf III 2,0), di motore (AGG), così come la potenza del motore (85/5400) e la sigla del certificato tipo (IV6671). Il certificato di omologazione riporta inoltre la menzione secondo cui il documento è da allegare alla licenza di circolazione con la conseguenza che un’iscrizione su quest’ultima non è necessaria.

Accertamenti esperiti da questo giudice hanno permesso di stabilire, in primo luogo, che la sigla del certificato tipo (IV6671) presente sul certificato di omologazione, come pure la potenza-motore (85 kw), corrispondono a quelli riportati sulla licenza di circolazione. Le decisioni di autorità relative alla licenza di circolazione menzionano inoltre espressamente che ad essa deve essere allegato il certificato di omologazione.

In secondo luogo, l’Ufficio immatricolazioni, previa verifica, ha confermato che il suddetto certificato tipo figurava già sulla licenza di circolazione nel 2004, quando il ricorrente si era rivolto all’Ufficio tecnico per il collaudo del veicolo, dopo che erano stati modificati i cerchi e l’assetto. Di transenna si rilevi come quanto affermato dal sopra citato Ufficio renda verosimile l’assunto dell’insorgente secondo cui, in un precedente esame “*è stato evidenziato sul foglio del tubo di scarico la sua regolarità*” (cfr. ricorso 22 ottobre 2006).

Certo permane il dubbio che il certificato mostrato dal ricorrente durante il controllo non sia quello prodotto con il gravame, tuttavia in difetto di elementi che attestino il contrario occorre tutelare la versione documentata nel gravame e concludere che il tubo di scarico montato sulla vettura da lui condotta è omologato e idoneo per quel tipo di veicolo.

La conformità del dispositivo di scappamento con il tipo di veicolo ha inoltre quale conseguenza che un successivo collaudo prima di un ulteriore impiego non è necessario, bastando portare seco la relativa omologazione da accludere alla licenza di circolazione.

6. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata.

Visto l’esito del gravame non si prelevano tasse di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: