Weight Violation Fine Appeal Upheld Despite Financial Hardship
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a fine imposed for operating a vehicle exceeding the authorized weight by over 7% (more than 100 kg), arguing that administrative delays in receiving unemployment benefits prevented timely payment of the initial fine and associated fees. The court upheld the original decision, affirming that the infraction occurred and the subsequent payment, despite being delayed due to documented financial hardship which included prioritizing rent and necessities, was nevertheless late by ten days after the benefit was received, thus the appeal against the initial conviction and associated burdens was rejected, though the court exceptionally waived collection of current appeal taxes and costs due to the case's peculiar circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 LCStr, Art. 30 cpv. 2 prima, Art. 93 cifra, Art. 15 LPContr; Weight Violation Fine Appeal Upheld Despite Financial Hardship: The court upheld the original decision, affirming that the infraction occurred and the subsequent payment, despite being delayed due to documented financial hardship which included prioritizing rent and necessities, was nevertheless late by ten days after the benefit was received, thus the appeal against the initial conviction and associated burdens was rejected, though the court exceptionally waived collection of current appeal taxes and costs due to the case's peculiar circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was part of the legal basis cited for confirming the contested decision (the original fine for exceeding the maximum weight).
This provision was cited in the final orders as part of the legal basis for the decision.
This provision was cited in the final orders as part of the legal basis for the decision.
This provision was cited in the final orders as part of the legal basis for the decision.
This provision was cited in the final orders as part of the legal basis for the decision.
This provision was cited in the final orders as part of the legal basis for the decision.
These provisions concerning cantonal regulations were cited in the final orders as part of the legal basis for the decision.
This provision was referenced when the court decided not to levy fees and costs for the current judgment, although the general rule would have been to impose them on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 30.2006.253 23271/690 · Bellinzona 17 settembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 settembre 2006 presentato da
RI 1 contro la decisione 22 settembre 2006 n. 23271/690 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni 11 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 22 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, dedotto l’importo già versato di fr. 200.-, per i seguenti motivi:
*“Ha circolato con il veicolo __________ superando di oltre il 7 per cento (min. oltre 100 kg) il peso massimo autorizzato”*
Fatti accertati il 27 maggio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con comunicazione 11 ottobre 2006 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 29 LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. I veicoli non devono essere sovraccaricati (art. 30 cpv. 2 prima frase LCStr).
Chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della LCStr o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 93 cifra 2 LCStr). Per il superamento del peso massimo di oltre 100 kg l’allegato 1 dell’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 200.- (infrazione n. 300.1 lett. b).
3. La CRTE 1 – in applicazione delle sopra citate norme – ha rimproverato al multato di aver circolato con il veicolo __________ superando di oltre il 7 per cento (min. oltre 100 kg) il peso massimo autorizzato.
Nei propri considerandi, l’autorità ha rilevato che la multa disciplinare non è stata pagata entro il termine fissato e che l’importo versato tardivamente è stato trasmesso all’Ufficio esazione e condoni a parziale copertura della risoluzione.
4. Il ricorrente, dal canto suo, non contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, ma chiede di essere esonerato dal pagamento di tasse e spese relative al giudizio dell’autorità di prime cure.
A giustificazione di tale richiesta il ricorrente spiega che “*in data 02.06.2006 ho ricevuto una multa disciplinare della circolazione per un importo di fr. 200.- con termine di pagamento 02.07.2006. Fino al 11.07.2006 ero in disoccupazione (ora sono senza lavoro e senza disoccupazione). Purtroppo per cause amministrative la cassa disoccupazione __________ (alla quale ero iscritto) mi ha versato lo stipendio del mese di giugno 2006 di fr. 2173.20 in ritardo. Dopo aver tenuto conto di pagare cose più urgenti (quali affitto, cassa malati, alimentari) sono riuscito a pagare la multa solo in data 26.07.2006. Mi è stato assolutamente impossibile pagare entro il termine stabilito suddetta multa, l’ho però pagata, anche se 24 giorni dopo di questo ultimo*” (cfr. ricorso 26 settembre 2006).
5. La documentazione prodotta in allegato al ricorso comprova quanto sostenuto dal ricorrente in merito al versamento dell’indennità di disoccupazione. L’accredito sul conto postale è infatti datato 17 luglio 2006. Comprensibile anche che l’insorgente abbia dato la precedenza al pagamento di oneri correnti quali l’affitto, la cassa malati e gli alimentari. Nondimeno, dato il tardare del versamento delle prestazioni da parte della cassa, l’insorgente avrebbe potuto prendere contatto con l’autorità emittente.
Il pagamento della multa, intervenuto inoltre 10 giorni dopo il versamento della rendita, non può quindi che essere considerato tardivo e le argomentazioni del ricorrente non sono tali da dispensarlo dal pagamento degli oneri processuali di primo grado.
6*. Il ricorso va pertanto respinto. Tasse e spese per l’odierno giudizio andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 15 LPContr). Data la particolarità del caso, questo giudice rinuncia - in via del tutto eccezionale – al prelievo delle stesse.
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).