Right to Be Heard Violation in Parking Fine Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed for parking in a disabled spot, arguing that the administrative authority wrongly decided the case without considering their prior submission regarding a failed online payment attempt, which was sent via email to the address provided on the violation report. The court upheld the appeal and annulled the original decision because the administrative body's failure to forward or consider the appellant's written observations constituted a violation of the right to be heard, rendering the initial ruling voidable, without needing to rule on the merits of the parking violation itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 LPContr, Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 3 LPContr, Art. 15 LPContr, Art. 29 Cost; Right to Be Heard Violation in Parking Fine Appeal: The court upheld the appeal and annulled the original decision because the administrative body's failure to forward or consider the appellant's written observations constituted a violation of the right to be heard, rendering the initial ruling voidable, without needing to rule on the merits of the parking violation itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited among the articles upon which the decision is based, justifying the judgment which accepted the appeal based on a violation of the right to be heard.
Cited in the concluding reasons, this article dictates that no court fees or costs are levied when the appeal is granted.
Cited in the concluding reasons, these articles govern the procedure for the appeal that was granted.
Testo completo
Incarto n. 30.2006.230 19358/606 · Bellinzona 8 agosto 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 agosto 2006 presentato da
RI 1, contro la decisione 18 agosto 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 18 agosto 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
“*Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi*”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa (cfr. art. 8 LPContr) sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Con rapporto di contravvenzione __________ la Polizia comunale di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver posteggiato il veicolo TI __________ su un posto riservato agli invalidi.
In risposta al predetto rapporto, con comunicazione e-mail 20 giugno 2006, prodotta con il gravame, l’insorgente asseriva di aver effettuato - in data non meglio specificata - il pagamento della multa tramite e-banking senza successo, per cui chiedeva di essere ammesso a saldare la stessa allo sportello postale (ciò che avveniva il
31 luglio 2006).
In data 20 luglio 2006, la Polizia comunale di __________ ha trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, omettendo tuttavia di accludere le osservazioni 20 giugno 2006 del ricorrente. La Sezione della circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che *“nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”.*
È d’uopo rilevare che, contrariamente all’atto ricorsuale, le osservazioni di cui all’art. 3 LPContr non soggiacciono a esigenze di forma particolari. Ne consegue che l’invio per posta elettronica delle predette osservazioni è conforme alla legge. Inoltre, la Polizia comunale di __________, riportando l’indirizzo *e-mail* del servizio multe sul rapporto di contravvenzione, doveva e deve attendersi a che il destinatario della missiva ne faccia uso.
3. Ora, è indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle argomentazioni da lui addotte.
Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata, senza che occorre entrare nel merito della giustificazione addotta nel gravame. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
4. Il ricorso va pertanto accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: