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30.2006.21 • PP TI 30.2006.21 Generato dall'IA

Vendor Permit Violation Appeal

Numero d'incarto 30.2006.21
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed for working as an independent vendor without the requisite permit between April and June 2005, although the appellant denied selling the specific items mentioned (popcorn and cotton candy) and claimed to not have purchased the necessary equipment. The court rejected the appeal, affirming that the core issue was the unpermitted engagement in any income-generating independent activity, noting the appellant admitted to operating a playground with paid entry, serving as a cashier, and selling drinks during the period while awaiting a permit decision, rendering the specific denial of selling popcorn or cotton candy irrelevant to the proven violation of working without authorization.

Regesto Legislator

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Art. 3 cpv. 3 LDDS, Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 6 cpv. 1 OLS, Art. 38 RLaLPS-CE, Art. 23 cpv. 6 LDDS; Vendor Permit Violation Appeal: The court rejected the appeal, affirming that the core issue was the unpermitted engagement in any income-generating independent activity, noting the appellant admitted to operating a playground with paid entry, serving as a cashier, and selling drinks during the period while awaiting a permit decision, rendering the specific denial of selling popcorn or cotton candy irrelevant to the proven violation of working without authorization.

Parole chiave

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violazione degli oneri dell'autorizzazione permessi di lavoro ammende per infrazione procedurale inosservanza delle prescrizioni di controllo lavoro sottoposto ad autorizzazione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 3 cpv. 3 LDDS
This is the substantive provision confirming the decision for unauthorized work, explicitly cited in the final orders.
Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Art. 6 cpv. 1 OLS
È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Art. 38 RLaLPS-CE
Ai sensi dell’art. 38 RLaLPS-CE/AELS l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi, per quanto non diversamente disposto, emette, giusta l’art.
Art. 23 cpv. 6 LDDS
38 RLaLPS-CE/AELS l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi, per quanto non diversamente disposto, emette, giusta l’art. 23 cpv. 6 LDDS, le contravvenzioni alle infrazioni al regolamento e alle disposizioni in materia di persone straniere.
Art. 333 cpv. 3 CP
Anche il fatto di ignorare le disposizioni legislative in materia - eccezione peraltro non sollevata in sede ricorsuale - non è suscettibile di influire sull’esito del giudizio in quanto le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv.
Art. 15 LPContr
This procedural article is cited for the imposition of judicial fees and costs following the rejection of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3 cpv. 3 LDDS

This is the substantive provision confirming the decision for unauthorized work, explicitly cited in the final orders.

6 OLS

This provision defining lucrative activity is cited in the final orders as part of the basis for confirming the decision.

38 RLALPS-CE/AELS

This provision concerning the authority to issue contraventions is cited in the final orders as part of the basis for confirming the decision.

1 segg. LPContr

These procedural articles regarding appeal are cited in the final orders as part of the basis for rejecting the appeal and imposing costs.

art. 15 LPContr

This procedural article is cited for the imposition of judicial fees and costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2006.21 06 86/808 · Bellinzona 7 luglio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 2 febbraio 2006 presentato da

RI 1 contro la decisione n° 06 86/808 del 20 gennaio 2006 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, viste le osservazioni 22 febbraio 2006 presentate dall’Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione

20 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 40.-, per aver lavorato a __________ in qualità di venditrice indipendente (zucchero filato e popcorn) dal 23 aprile 2005 al 21 giugno 2005, sprovvista del permesso che le consentisse di svolgere detta attività.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLALPS-CE/AELS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce di non aver mai acquistato la macchina per i popcorn nè quella per lo zucchero filato, con la conseguenza che non ha mai effettuato l’attività lucrativa rimproveratale.

C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2. Per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizza a ciò.

È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

Ai sensi dell’art. 38 RLaLPS-CE/AELS l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi, per quanto non diversamente disposto, emette, giusta l’art. 23 cpv. 6 LDDS, le contravvenzioni alle infrazioni al regolamento e alle disposizioni in materia di persone straniere.

Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–.

3. Nell’evenienza concreta la ricorrente non nega nel proprio gravame di aver lavorato quale venditrice indipendente, limitandosi a contestare di aver venduto popcorn e zucchero filato, attività indicate tra parentesi nella motivazione della risoluzione impugnata (cfr. decisione della Sezione dei permessi e immigrazione del 20 gennaio 2006).

4. Tale circostanza è tuttavia ininfluente ai fini del giudizio in quanto è pacifico che l’insorgente ha iniziato un’attività lucrativa indipendente quando ancora era in attesa di una decisione in merito alla sua istanza del 12 aprile 2005; infatti RI 1 ha ammesso di gestire dal 23 aprile 2005, senza essere in possesso del relativo permesso alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, un parco giochi con entrata a pagamento, fungendo anche da cassiera e da venditrice di bibite (cfr. verbale di interrogatorio del 21 giugno 2006 - recte 21 giugno 2005, alla luce della lettera agli atti con l’esito degli accertamenti datata 22 giugno 2005 e firmata dal medesimo gendarme).

Di conseguenza nulla mutano - come rettamente ha rilevato l’autorità di prima istanza (cfr. osservazioni del

22 febbraio 2006, pagina 2 in basso) - le giustificazioni addotte in sede ricorsuale, ritenuto che a prescindere dai popcorn e dallo zucchero filato, peraltro riportati a titolo indicativo, la ricorrente ha svolto attività lucrativa soggetta a autorizzazione senza averne la facoltà.

Al riguardo si rileva infine come nell’istanza 12 aprile 2005 volta all’ottenimento del permesso la ricorrente medesima ha indicato, quale attività che avrebbe effettuato, quella inerente un “*chiosco generi alimentari (zucchero filato e popcorn*)”.

5. Anche il fatto di ignorare le disposizioni legislative in materia - eccezione peraltro non sollevata in sede ricorsuale - non è suscettibile di influire sull’esito del giudizio in quanto le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

6*. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

7. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e

38 RLALPS-CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza è confermata la decisione n° 06 86/808 del 20 gennaio 2006 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).