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30.2006.191 • PP TI 30.2006.191 Generato dall'IA

Appeal Annulled Due to Procedural Error and Valid Home Service Justification

Numero d'incarto 30.2006.191
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a fine imposed for violating a general two-way traffic ban, where the appellant argued they were accessing a daughter's residence via a garage access on the restricted road to deliver goods, an activity potentially covered by a supplementary sign allowing home service visits. The court ruled that the initial decision must be annulled because the administrative authority failed to include the appellant's written justification in the case file, thereby violating the right to be heard; additionally, the court found that, on the merits, the justification regarding delivering goods to the daughter's garage constituted a valid exception to the traffic prohibition, making the initial fine unwarranted.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 17 cpv. 3 OSStr, Art. 29 Cost, art. 3 LCStr, art. 27 cpv. 1 LCStr; Appeal Annulled Due to Procedural Error and Valid Home Service Justification: The court ruled that the initial decision must be annulled because the administrative authority failed to include the appellant's written justification in the case file, thereby violating the right to be heard; additionally, the court found that, on the merits, the justification regarding delivering goods to the daughter's garage constituted a valid exception to the traffic prohibition, making the initial fine unwarranted.

Parole chiave

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multa disciplinare errore materiale violazione dei diritti procedurali diritto di soggiorno diritto di passo notificazione scritta

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 Cost

Although the decision was annulled based on procedural grounds (violation of the right to be heard), this constitutional provision was explicitly cited in the final operative part ('per questi motivi visti gli art... dichiara e pronuncia').

art. 3 LCStr

This is one of the substantive articles governing the violation for which the decision was annulled.

art. 27 cpv. 1 LCStr

This is one of the substantive articles governing the violation for which the decision was annulled.

art. 90 cifra 1 LCStr

This is one of the substantive articles governing the violation for which the decision was annulled.

art. 18 cpv. 1 OSStr

This is one of the substantive articles governing the violation for which the decision was annulled.

art. 1 segg. LPContr

This procedural/jurisdictional article was cited for the acceptance and procedure of the appeal, which resulted in the annulment of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 30.2006.191 22423/690 · Bellinzona 26 giugno 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 settembre 2006 presentato da

RI 1, contro la decisione 15 settembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni 2 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 15 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

“*Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘divieto generale di circolazione nelle due direzioni’ ”*.

Fatti accertati il 7 giugno 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

C. Con comunicazione 2 novembre 2006 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

2. Con rapporto di contravvenzione 2 agosto 2006 la Polizia comunale di Chiasso ha avviato la procedura ordinaria nei confronti della ricorrente per aver omesso di osservare un segnale di “divieto generale di circolazione nelle due direzioni”.

3. Con scritto 22 agosto 2006, al termine di un periodo di assenza di due mesi, la ricorrente ha fornito alla Polizia comunale le proprie giustificazioni in merito all’addebito mossole, avvalendosi, in sostanza dell’eccezione al divieto generale di circolazione concessa per “servizio a domicilio” e disciplinata con apposita tavola complementare (art. 17 cpv. 3 OSStr). In particolare, sostiene di essere transitata nonostante il divieto unicamente allo scopo di scaricare della merce nel garage della figlia, il cui accesso si trova nella via in questione, nonostante l’entrata principale dell’abitazione - come precisato nello scritto

10 novembre 2006 - si trovi sulla via __________.

4. Il 23 agosto 2006 la Polizia comunale ha trasmesso il rapporto di contravvenzione all’Ufficio giuridico della circolazione, omettendo tuttavia di accludere il predetto scritto, che nel dubbio circa l’effettiva intimazione del rapporto di contravvenzione alla ricorrente (che ha affermato di essere stata assente fino al 22 agosto 2006, senza peraltro che vi fossero elementi concreti per cui dovesse attendersi di ricevere simile atto), doveva essere considerato tempestivo; si noti peraltro che in occasione dell’allestimento delle contro-osservazioni 24 ottobre 2006 la Polizia comunale ha fatto riferimento allo scritto in questione (indicando una data errata), confermando dunque di averlo ricevuto.

L’autorità di prime cure ha quindi emanato la risoluzione impugnata considerando, a torto, che *“nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”*.

5. È indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni di cui sopra viola il diritto di essere sentita della ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle argomentazioni da lei addotte.

Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (DTF 116 Ia 455; 115 Ia 8).

Stando così le cose la decisione deve essere annullata in ordine.

6. Abbondanzialmente, si osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo all’esame di merito.

In effetti, la giustificazione addotta dalla ricorrente per cui si sarebbe recata presso la figlia, scaricando della merce nel suo garage, il cui accesso si trova sulla via __________, è compatibile con l’eccezione al divieto di circolazione sancita dalla tavola complementare autorizzante le visite a domicilio, la cui presenza è del resto confermata dall’agente denunciante, il quale si è limitato a fornire l’indirizzo civico della figlia, in via __________, asserendo che la ricorrente avrebbe dovuto percorre tale strada. Ne segue che la circostanza evocata dalla ricorrente risulta essere liberatoria.

In siffatte evenienze, s’imporrebbe comunque in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: