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30.2006.166 • PP TI 30.2006.166 Generato dall'IA

Appeal Regarding Parking Fine Annulled Due to Procedural Violation

Numero d'incarto 30.2006.166
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The reviewing court considered an appeal against a fine imposed on joint vehicle owners for parking on a sidewalk without leaving a 1.5-meter pedestrian passage. The lower authority incorrectly concluded that no timely observations had been submitted by the appellant, who admitted to being the perpetrator, when in fact the initial submission by the police incorrectly indicated no observations were made despite the appellant having submitted a response within the legally prescribed term, thus violating the appellant's right to be heard. The court reasoned that this procedural violation—the failure to consider timely objections—only warrants the annulment of the contested decision, allowing the administrative authority to resume the sanctioning procedure if it chooses.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 Cost, 1 segg. LPContr; Appeal Regarding Parking Fine Annulled Due to Procedural Violation: The lower authority incorrectly concluded that no timely observations had been submitted by the appellant, who admitted to being the perpetrator, when in fact the initial submission by the police incorrectly indicated no observations were made despite the appellant having submitted a response within the legally prescribed term, thus violating the appellant's right to be heard. The court reasoned that this procedural violation—the failure to consider timely objections—only warrants the annulment of the contested decision, allowing the administrative authority to resume the sanctioning procedure if it chooses.

Parole chiave

Generato dall'IA
multa per divieto di sosta violazioni delle norme procedurali sanzione amministrativa violazione della precedenza eccezione di incostituzionalità ritiro dell'autorizzazione Veicolo posteggiato su un marciapiede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 LPContr
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Art. 12 LPContr
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Art. 29 Cost
Cited in the concluding section as a basis for the decision to grant the appeal and annul the decision.
1 segg. LPContr
Cited in the concluding section as part of the legal basis for the judgment, relating to the procedure governing the appeal.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 29 Cost

Cited in the concluding section as a basis for the decision to grant the appeal and annul the decision.

1 segg. LPContr

Cited in the concluding section as part of the legal basis for the judgment, relating to the procedure governing the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2006.166 12984/606 · Bellinzona 18 giugno 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 giugno 2006 presentato da

RI 1 contro la decisione 2 giugno 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni 23 giugno 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 2 giugno 2006 ha inflitto a RI 1 - in qualità di detentori congiunti del veicolo __________

- una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il predetto veicolo su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni.

Fatti accertatiil 28 gennaio 2006 in territorio di _____________

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1, dopo aver precisato di essere l’autore della presunta infrazione, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. Con comunicazione 23 giugno 2006 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Con rapporto di contravvenzione 23 marzo 2006 la Polizia comunale di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti dei signori RI 1, per aver posteggiato il veicolo targato __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni, assegnando loro un termine di quindici giorni per formulare osservazioni, ciò che avveniva con lo scritto impropriamente definito “ricorso” inoltrato il 10 aprile 2006.

Il 6 aprile 2006, ampiamente entro il suddetto termine quindicinale (che decorreva al più presto dal 25 marzo 2006, venendo a scadere il 10 aprile 2006, considerato che l’8 aprile 2006 era un sabato), la Polizia comunale ha trasmesso all’Ufficio giuridico della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, con l’indicazione *“senza osservazioni”* (cfr. crocetta apposta in basso), considerando erroneamente che le osservazioni non fossero tempestive. La Sezione della circolazione ha quindi emanato la risoluzione indicando, suo malgrado, a torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”. Come si evince dal fascicolo processuale, le stesse sono infatti state intimate con scritto 22 giugno 2006, successivo alla decisione impugnata.

3. E' indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni, in concreto senz'altro tempestive (a maggior ragione se si considera che il termine di quindici giorni è di fatto scaduto l’11 aprile 2006, atteso che il signor RI 1 sostiene di aver ricevuto il rapporto di contravvenzione solamente il 27 marzo 2006), viola il

diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate, che peraltro non risultano di primo acchito infondate.

Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.

Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

per questi motivi visti gli art. 29 Cost, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tasse, né spese per questo giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: