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30.2006.148 • PP TI 30.2006.148 Generato dall'IA

Employer Fines Upheld for Failure to Timely Submit Unemployment Information

Numero d'incarto 30.2006.148
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed by the Labor Section's legal office for failing to transmit required information without valid justification, as mandated by unemployment insurance law obligating employers to promptly provide necessary documentation to the unemployed. The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's claims of logistical problems due to an office relocation and personal health issues did not constitute valid excuses for violating statutory duties, emphasizing that the individual remained responsible for ensuring timely handling of official correspondence regardless of internal business transfers or undocumented health circumstances, thereby confirming the original decision and fine.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 20 cpv. 2 LADI, Art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, Art. 28 cpv. 3 LPGA, Art. 106 cpv. 1 LADI; Employer Fines Upheld for Failure to Timely Submit Unemployment Information: The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's claims of logistical problems due to an office relocation and personal health issues did not constitute valid excuses for violating statutory duties, emphasizing that the individual remained responsible for ensuring timely handling of official correspondence regardless of internal business transfers or undocumented health circumstances, thereby confirming the original decision and fine.

Parole chiave

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disoccupazione assicurazione di disoccupazione disdetta tardiva base legale violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro circostanze personali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 20 cpv. 2 LADI

Cited in the dispositive as part of the legal basis under which the original decision was issued and upheld.

Art. 88 cpv. 1 lett. b LADI

Cited in the dispositive as part of the legal basis under which the original decision was issued and upheld.

Art. 106 LADI

Cited in the dispositive as part of the legal basis under which the original decision was issued and upheld.

Art. 28 LPGA

Cited in the dispositive as part of the legal basis under which the original decision was issued and upheld (note: the text mentions '25 [recte: 28] LPGA' in the facts, and '28 LPGA' in the final grounds).

Art. 15 LPContr

Cited in the final grounds to justify imposing costs on the appellant after rejecting the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2006.148 5590 · Bellinzona 14 maggio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 maggio 2006 presentato da

RI 1 , contro la decisione 28 aprile 2006 n. __________ emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona, viste le osservazioni 22 giugno 2006 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro con decisione 28 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese 20.-, per aver omesso, senza alcuna valida giustificazione, di trasmettere le informazioni richieste violando così i propri obblighi.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 25 [recte: 28] LPGA.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Giusta l’art. 20 cpv. 2 LADI, il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana. L’art.

88 cpv. 1 lett. b LADI impone altresì al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).

Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni è punito con la multa fino a fr. 5'000.- (art.

106 cpv. 1 LADI).

Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI); l’organo della persona giuridica che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore (cpv. 2 e 3).

3. L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, in applicazione delle predette disposizioni, ha sanzionato l’insorgente per aver omesso, senza alcuna valida giustificazione, di trasmettere le informazioni richieste violando così i propri obblighi.

4. Il ricorrente, dal canto suo, benché non neghi l’infrazione ascrittagli, sostiene che “*il mancato invio della risposta ad una lettera inviataci a suo tempo e di cui non troviamo traccia non è devoto a malvolere ma a problemi logistici in quanto la nostra società ha dimesso la struttura di Wangs e pertanto tutta la corrispondenza non era stata evasa tempestivamente a causa del trasloco dell’ufficio ed anche in seguito al grave stato di salute in cui mi trovo (grave cardiopatia)*”.

5. Le argomentazioni del ricorrente non sono tuttavia liberatorie.

Il trasloco degli uffici di una società da un luogo all’altro non può essere infatti ritenuto un motivo giustificativo valido per sottrarsi ai propri obblighi nei confronti delle autorità. Tale circostanza non esimeva certo il ricorrente dalle sue responsabilità di presidente (con firma individuale), segnatamente dall’obbligo di rendersi parte diligente nella gestione interna della ditta.

A tale fine egli avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie alla ricezione della corrispondenza presso la nuova sede e alla sua pronta evasione. Un ritardo di quattro mesi nell’evasione della corrispondenza non può in ogni caso essere giustificabile con il trasferimento degli uffici amministrativi da una sede all’altra della società.

Neppure il grave stato di salute dell’insorgente – peraltro non chiaramente documentato – non è suscettibile di influire sulle sue responsabilità e non può di conseguenza essere ritenuto.

6. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 28 LPGA; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).