Violation of Right to be Heard in Traffic Fine Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed for operating a vehicle with four tires lacking sufficient anti-skid tread depth, where the administrative authority issued its decision without considering the appellant's initial observations, despite evidence showing those observations were submitted but inadvertently omitted from the file forwarded by the police. The court sustained the appeal and annulled the administrative decision because the failure to transmit the appellant's observations violated the constitutional right to be heard, requiring the original penalty decision to be set aside, without prejudice to the competent authority resuming the procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 LPContr, Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 15 LPContr, Art. 29 Cost, art. 1 e segg. LPContr; Violation of Right to be Heard in Traffic Fine Appeal: The court sustained the appeal and annulled the administrative decision because the failure to transmit the appellant's observations violated the constitutional right to be heard, requiring the original penalty decision to be set aside, without prejudice to the competent authority resuming the procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed in the dispositive to rule that no court fees or costs are to be collected.
Cited in the final pronouncement framework, preceding the operative part concerning the acceptance of the appeal.
Cited in the final pronouncement framework, related to the violation of the right to be heard which led to the annulment.
Testo completo
Incarto n. 30.2006.131 7606/603 · Bellinzona 21 marzo 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 aprile 2006 presentato da
RI 1 contro la decisione __________ n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, viste le osservazioni 18 maggio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 24 marzo 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per il seguente motivo:
“*Ha messo in circolazione il veicolo TI __________ con quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti*”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr, nonché degli art. 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo l’annullamento, subordinatamente la riduzione della multa.
C. Nelle osservazioni 18 maggio 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa (cfr. art. 8 LPContr) sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Con rapporto di contravvenzione __________ la Polizia comunale di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver circolato con il veicolo TI __________ avente quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.
In data non meglio precisata, la Polizia comunale di __________ ha trasmesso all’Ufficio giuridico della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, omettendo tuttavia di accludere le osservazioni 15 gennaio 2006 del ricorrente. La Sezione della circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che *“nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”.*
Si noti che la prova dell’inoltro delle predette osservazioni è chiaramente desumibile dallo scritto
26 gennaio 2006 della Polizia comunale in risposta alle stesse (cfr. oggetto menzionato in epigrafe), prodotto dal ricorrente con le osservazioni 4 giugno 2006 al rapporto di contro-osservazioni dell’agente denunciante e che per un’evidente svista non è stato parimenti trasmesso all’autorità di prime cure. È altresì d’uopo rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla Polizia comunale nello scritto in questione, l’infrazione ascritta al ricorrente non era evidentemente soggetta a procedura disciplinare, bensì a quella ordinaria, tant’è vero che la medesima autorità ha rettamente emesso nei suoi confronti un rapporto di contravvenzione.
3. Ora, è indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle argomentazioni da lui addotte.
Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
4. Il ricorso va pertanto accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
RI 1
Il presidente: La segretaria: