Appeal Dismissed for Untimely Filing of Permit Decision Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision from the Permits and Immigration Section that imposed a fine, and the court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the mandatory 15-day appeal period, which expired on March 15, 2005, given the original decision was notified on February 28, 2005, rendering the March 17/18 filing untimely, and consequently imposed court costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 LPContr, art. 7 cpv. 5 LPContr, art. 4 cpv. 2 LPContr; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Permit Decision Challenge: Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 28 febbraio 2005 ; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 15 marzo 2005.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning leading to the decision to declare the appeal inadmissible due to tardiness, and listed in the section before the final orders.
Cited in the reasoning establishing the deadline for filing the appeal, which determined its tardiness.
Cited as the basis for imposing court costs (tassa di giustizia) on the appellant in order 2.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.97/pg 05 165/205 · Bellinzona 25 marzo 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 marzo 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n° 05 165/205 del 25 febbraio 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Con scritto 17 marzo 2005, spedito il giorno successivo, RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 25 febbraio 2005 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa di fr. 30.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 28 febbraio 2005 ; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 15 marzo 2005.
Pertanto il ricorso inoltrato il 18 marzo 2005 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 17/18 marzo 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 25.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: