Fine Affirmation for Improper Transit Lane Use and Tachograph Violation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a fine imposed for illegally using the "S" transit lane designation while conducting cross-border transport and failing to correctly operate the tachograph, with the appellant specifically arguing the "S" designation was misused because the transport was not cross-border and vehicle registration was irrelevant. The court rejected the appeal, affirming the original decision because the appellant failed to provide any documentary evidence proving the transport qualified as the statutorily defined non-cross-border transit traffic required to utilize the preferential "S" lane, and the tachograph violation was otherwise undisputed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 25 cpv. 2 lett. i LCStr, Art. 57 cpv. 1 LCStr, Art. 1 cpv. 2 OTS, Art. 1 cpv. 3 OTS; Fine Affirmation for Improper Transit Lane Use and Tachograph Violation: The court rejected the appeal, affirming the original decision because the appellant failed to provide any documentary evidence proving the transport qualified as the statutorily defined non-cross-border transit traffic required to utilize the preferential "S" lane, and the tachograph violation was otherwise undisputed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final judgment preamble and used to confirm the penalty for illicit use of the 'S' designation.
Cited in the final judgment preamble as part of the legal basis for maintaining the sanction regarding the abusive use of the 'S' designation.
Cited in the final judgment preamble, though its specific application (procedural or substantive) is not detailed in the dispositive orders themselves, but it was listed in the legal basis for the original decision cited by the court.
Cited in the final judgment preamble as part of the legal basis for the original decision.
Cited in the final judgment preamble as part of the legal basis for the original decision.
Cited in the final judgment preamble as part of the legal basis for the original decision.
Cited in the final judgment preamble as part of the legal basis for the original decision concerning chronotachographs.
Cited in the final judgment preamble as part of the legal basis for the original decision.
Cited in the final judgment preamble as the basis for imposing court costs and fees following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.85 5960/401 · Bellinzona 5 luglio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 7 marzo 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n° 5960/401 del 25 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 25 febbraio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 650.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 40.--, per i seguenti motivi:
*"Alla guida del veicolo __________ effettuava un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla “S” e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio. Inoltre ometteva di manipolare correttamente il cronotachigrafo.”*
Fatti accertati il 3 gennaio 2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8, 25 cpv. 2 lett. i, 57 cpv. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1, 108 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC; 1 e 3 OTS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce che non ha utilizzato abusivamente la sigla S, poiché non stava effettuando un trasporto transfrontaliero e l’immatricolazione del veicolo non sarebbe rilevante per poter usufruire delle facilitazioni del traffico S dal momento che secondo gli accordi doganali un veicolo immatricolato nel Lichtenstein può effettuare trasporti nazionali in Svizzera.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Il Consiglio federale emana prescrizioni circa gli odocronografi, i tacografi e simili; esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità (art. 25 cpv. 2 lett. i LCStr).
Per l’art. 57 cpv. 1 LCStr il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell’esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.
3. Il traffico S comprende i trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano e terminano esclusivamentein Cantoni particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti. Tali cantoni sono elencati nell’allegato all’OTS (art. 1 cpv. 2 OTS).
Per l’art. 1 cpv. 3 OTS i trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano o terminano esclusivamente in aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti possono essere autorizzati come traffico S. Per aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale si intendono le succursali di imprese domiciliate nella Svizzera meridionale, le aziende con funzioni di distribuzione che possono comprovare almeno un trasporto settimanale in provenienza dalla Svizzera meridionale e le aziende che possono comprovare almeno dieci trasporti mensili con destinazione la Svizzera meridionale o in provenienza da quest’ultima.
Giusta l’art. 3 OTS chiunque utilizza illecitamente il segnale di cui all’allegato 4 OETV allo scopo di conseguire un indebito vantaggio, è punito con l’arresto o con la multa non inferiore a 500 franchi.
4. L’infrazione relativa all’omissione di manipolare correttamente il cronotachigrafo non è contestata dal ricorrente e quindi è data per acquisita in questa sede, ritenuto come agli atti vi sono le prove che il 3 gennaio 2005 l’apparecchiatura cronotachigrafica non è stata usata in modo corretto (cfr. intimazione di contravvenzione del 5 gennaio 2005 e disco originale).
5. Per l’altra infrazione rimproveratagli l’insorgente non ha provato con documenti che il suo era un trasporto transalpino non transfrontaliero iniziato o terminato in un Cantone elencato nell’allegato 1 all’OTS particolarmente importante per l’economia della Svizzera meridionale (art. 1 cpv. 2 OTS) o un trasporto di tale tipo iniziato o terminato in aziende particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale.
Infatti - senza produrre la benché minima prova documentale, del resto richiesta esplicitamente per l’ovvio motivo di evitare ogni e qualsiasi abuso - egli si è limitato nel gravame a asserire che il suo viaggio si è concluso a “*6532 Castione*” (cfr. ricorso), mentre in un secondo tempo ha affermato genericamente che il trasporto da lui effettuato con il mezzo pesante della sua datrice di lavoro si è svolto tra il Canton Zurigo e il Canton Ticino (cfr. osservazioni del 15 marzo 2006).
D’altra parte anche la polizia cantonale nel suo rapporto di contro-osservazioni del 26 marzo 2005 ha dovuto concludere che “*non è stato possibile verificare se quanto asserito dall’autista corrisponde alla verità*”.
Ciò posto il trasporto effettuato da RI 1 non adempie le condizioni previste dall’art. 1 OTS con la conseguenza che la sanzione inflittagli per utilizzo abusivo della sigla S e della corsia preferenziale di transito è corretta.
6. Può così rimanere indecisa la questione volta a sapere se i veicoli pesanti immatricolati nel Principato del Liechtenstein possano beneficiare della corsia preferenziale prevista per il traffico S.
7*. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, con particolare riferimento all’art. 3 OTS.
8. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 8, 25 cpv. 2 lett. i,
57 cpv. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1, 108; 3 cpv. 4 96 ONC; 1 e 3 OTS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza è confermata la decisione n° 5960/401 del 25 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).