Traffic Violation Fines and Judicial Fees Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision that imposed a fine for failing to signal a turn and not wearing a seatbelt, as well as associated judicial fees, arguing that the fine itself was already paid before the decision was issued and that late payment was due to severe financial hardship. The court partially accepted the appeal, ruling that since the original fine had been paid unconditionally prior to the decision, the judicial fees and costs imposed by the first instance decision were still due because the appellant failed to provide evidence of indigence to justify waiving them, but ultimately waived fees and costs for the appeal judgment itself due to the case's particularity.
Regesto Legislator
Generato dall'IA1 segg. LPContr, 2. Non si prelevano né tasse né spese per questo giudizio; Traffic Violation Fines and Judicial Fees Appeal: The court partially accepted the appeal, ruling that since the original fine had been paid unconditionally prior to the decision, the judicial fees and costs imposed by the first instance decision were still due because the appellant failed to provide evidence of indigence to justify waiving them, but ultimately waived fees and costs for the appeal judgment itself due to the case's particularity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the section preceding the final orders, indicating its relevance to the costs or procedural resolution, although the specific operative part of order 1 focuses only on reforming the amounts due to the lower court.
These articles were the basis for the original decision and are listed in the preamble to the orders, although order 1 only partially reforms the decision regarding costs.
The court explicitly states in the operative part that no fees or costs will be levied for the current judgment.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.84 6639/490 · Bellinzona 12 agosto 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 marzo 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 6639/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla CRTE 1 viste le osservazioni del 24 marzo 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
consideratoin fatto e in diritto
che la CRTE 1, con decisione del 4 marzo 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 160.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 4 ottobre 2004 in territorio di __________:
“*ha circolato con il veicolo __________ omettendo di segnalare il cambio di direzione. Inoltre ha omesso di allacciarsi con la cintura di sicurezza*”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC;
che RI 1, il quale non contesta l’infrazione, è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 marzo 2005 in cui postula l’annullamento degli oneri di giudizio della predetta pronuncia;
che a sostegno della richiesta osserva che la multa è stata pagata alla Polizia comunale di __________ il __________, ossia prima dell’emanazione della risoluzione impugnata e che il ritardo nel versamento rispetto ai termini assegnati nell’ambito della procedura disciplinare era dovuto a *“gravi ristrettezze finanziarie”*, come indicato alla Polizia comunale stessa con lettera 13 dicembre 2004, in cui preannunciava che avrebbe saldato il dovuto non appena possibile;
che l’avvio della procedura ordinaria (con conseguente carico di tassa di giustizia e spese) in difetto di pagamento nei termini previsti dalla procedura disciplinare è corretto;
che l’insorgente non ha fornito il benché minimo elemento a comprova del suo stato di indigenza, che sarebbe dovuto a problemi con istituti assicurativi per motivi di cui però non vi è assolutamente traccia negli atti;
che di conseguenza non è neppure possibile per questo giudice valutare se procedere ad un annullamento in via eccezionale degli oneri di giudizio di primo grado;
che l’insorgente è quindi tenuto a pagare la tassa di giustizia e le spese fissate dalla CRTE 1; il ricorso è tuttavia da accogliere parzial-mente, poiché la questione della multa è stata evasa con l’incondizionato pagamento da parte del ricorrente ancor prima dell’emanazione della decisione;
che vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio;
per questi motivi visti gli art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformatanel senso che RI
1 è tenuto a pagare una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese per questo giudizio.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: