Parking on Sidewalk Fine Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine for parking a vehicle on a sidewalk without leaving the required 1.5-meter clearance for pedestrians, an act prohibited by traffic regulations unless for brief loading/unloading. The court found that photographic evidence confirmed the presence of a sidewalk, rejecting the appellant's claim that the area was a paved square, thereby confirming the basis for the initial fine against the appellant who committed the offense. However, the court partially accepted the appeal by annulling the joint fine, agreeing that only the appellant, and not the other named individual, was responsible for the infraction, leading to the confirmation of the Sfr. 120 fine solely against the responsible party, with no procedural costs assessed due to the partial success of the appeal.
Regesto Legislator
Ufficialeparcheggio su marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni. Definizione di marciapiede. Multa congiunta a entrambi i coniugi
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the penalty (fine or arrest) for contravening traffic regulations, which is the basis for the initial penalty applied.
This article defines the prohibition against parking on the sidewalk and its exceptions, which constituted the alleged offense.
This article is cited as the legislative basis for the execution ordinance (ONC) concerning parking prohibitions.
These articles govern the general procedure and jurisdiction for the appeal, relevant to the court's handling of the case.
Testo completo
Incarto n. 30.2005.73/AMM 2492/402 · Bellinzona 5 agosto 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 febbraio 2005 presentato da
RI 1 contro la decisione n. 2492/402 del 28 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 17 marzo 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 28 gennaio 2005, ha inflitto a RI 1, congiuntamente, una multa di fr. 120.–, per avere “*posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni*”; circostanza accertata il 17 novembre 2004, in via __________ a __________;
che RI 1 sono insorti contro tale decisione con un unico ricorso del 9 febbraio 2005, nel quale postulano in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 17 marzo 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che non è il caso di procedere al sopralluogo auspicato dai ricorrenti, gli atti istruttori essendo completi (v. in particolare le fotografie allegate al rapporto 16 marzo 2005 del denunciante, cui ai multati è stata data occasione di presentare osservazioni) e la prova offerta non apparendo quindi suscettibile d’influire sull’esito del giudizio;
che per l'art. 41 cpv. 1*bis* ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni (prima frase);
che un'eccezione è prevista per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1*bis* seconda e terza frase ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60 minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione n. 228.1);
che la Sezione della circolazione rimprovera ai multati, in applicazione delle norme appena citate, di avere posteggiato il loro veicolo su un marciapiede senza lasciare un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni;
che i ricorrenti fanno valere quanto segue:
“[...] *La nostra vettura non era posteggiata su un marciapiede, ma su un piccolo piazzale dove sono anche ubicati i container dei rifiuti. Su questa parte della strada __________ non esiste un marciapiede, né prima né dopo il piazzale. Infatti i pedoni usano il marciapiede che si trova sull’altro lato della strada. __________ che aveva posteggiato la macchina il 17 novembre 2004 per recarsi al lavoro presso la società __________. Anche gli altri aiutanti lasciano la macchina in quel posto, senza mai aver avuto una multa da parte della polizia, che spesso viene alla __________. __________ infatti ha preso contatto con la __________ per spiegarlo, ma inutilmente.*”;
che contrariamente al parere degli interessati, dalle già citate fotografie prodotte dal denunciante si evince per vero la presenza di un marciapiede nel luogo dell’accertamento – seppur non molto rialzato rispetto alla carreggiata – su entrambi i lati della via (sulla nozione di marciapiede, cfr. anche Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª edizione, n.
2.2.1 ad art. 43 LCS con richiami di giurisprudenza, secondo cui la qualifica non dipende – fra l’altro – né dalla presenza di container, né dall’utilizzo effettivo della superficie da parte dei pedoni);
che la Sezione della circolazione non può essere invece seguita laddove ha inflitto ai ricorrenti una multa congiunta: nulla induce infatti a dubitare delle affermazioni degli interessati riguardo al fatto che l’infrazione sia stata commessa dalla sola RI
1 (cfr. ricorso, a metà);
che nella misura in cui censura la multa rivolta nei confronti di RI 1, il ricorso si rivela quindi provvisto di buon diritto;
che nella misura in cui la multa di fr. 120.– (importo previsto dal predetto allegato 1 all’OMD) è diretta nei confronti di RI 1, la decisione resiste per contro alla critica;
che il parziale accoglimento dell’impugnativa e la particolarità del caso concreto giustificano di rinunciare, tutto ben ponderato, al prelievo di tasse e spese;
per questi motivi,
visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS;
41 cpv. 1*bis* ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Nella misura in cui censura la multa nei confronti di RI 1, il ricorso è respinto e la risoluzione impugnata è confermata, nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.–, senza oneri processuali.
2. Nella misura in cui censura la multa nei confronti di RI 1, il ricorso è accolto e la risoluzione impugnata è annullata.
3. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
4. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).